google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Responsabilità contrattuale per violazione di intese precontrattuali
top of page

Responsabilità contrattuale per violazione di intese precontrattuali









Con la sentenza n. 4628 del 6 marzo 2015, la Suprema Corte, a Sezioni Unite ha esteso la responsabilità per inadempimento contrattuale alle ipotesi di violazione delle intese raggiunte dalle parti nel corso delle trattative. Sino a tale pronuncia, la giurisprudenza considerava la responsabilità delle parti nella fase di negoziazione antecedente la conclusione del contratto (preliminare ovvero definitivo) di natura precontrattuale, in quanto, appunto, relativa a circostanze prodromiche alla stipula di tale successivo contratto. Detta responsabilità, ancorata all'art. 1337 c.c. ed all'obbligo ivi sancito di comportarsi secondo buona fede nel corso delle trattative che conducono alla conclusione del contratto, sorgeva infatti in capo alla parte che, dopo avere creato un serio affidamento nell'altra parte nella conclusione del contratto – anche attraverso la sottoscrizione di lettere di intenti, memoranda of understanding, heads of agreement, term-sheets, minute, puntuazioni ed altri analoghi strumenti giuridici – ingiustificatamente si tirava indietro, interrompendo le trattative e così precludendo la conclusione del contratto di cui le parti avevano discusso e che le stesse avevano negoziato. Con specifico riferimento alle intese eventualmente raggiunte dalle parti medio tempore, nel corso delle trattive, l'atteggiarsi concreto di tali pattuizioni – al di là della loro denominazione (quali, a titolo esemplificativo, lettere di intenti, memoranda of understanding, heads of agreement, term-sheets, minute o puntuazioni) – era fonte dei principali contrasti tra le parti, ai fini della relativa qualificazione e delle principali conseguenze giuridiche. Perché infatti: a) ove dette intese avessero riguardato solo alcuni punti del contratto che le parti intendevano stipulare, e non era invece possibile riscontrare un obbligo di vincolarsi giuridicamente, veniva esclusa l'esistenza di un rapporto contrattuale; tali intese venivano così ricondotte alla fase delle trattative, quali meri accordi preparatori di successivi contratti, con la conseguenza che la relativa violazione poteva, al più, essere fonte di responsabilità precontrattuale nei termini poco sopra indicati; b) in altri casi, invece, le intese raggiunte lasciavano emergere la volontà delle parti di vincolarsi contrattualmente e, a seconda del concreto atteggiarsi delle clausole ivi previste, potevano essere qualificate come veri e propri contratti definitivi ovvero come contratti preliminari, a seconda della concreta redazione di tali pattuizioni; nel primo caso, la violazione di tali intese avrebbe comportato una responsabilità da inadempimento contrattuale, mentre, nel secondo caso, sarebbe stato possibile invocare l'art. 2932 c.c. e domandare al giudice la conclusione del contratto definitivo. Con la sentenza n. 4628 del 6 marzo 2015, resa in un caso di compravendita immobiliare, la Suprema Corte è intervenuta in maniera decisamente innovativa rispetto ai temi sin qui sinteticamente delineati, aprendo una vera e propria breccia nell'argine posto tra la fase precontrattuale e quella contrattuale, lasciando trapelare quella che può essere qualificata come una inedita figura di responsabilità nell'ambito del diritto civile. La Corte di Cassazione infatti – dopo avere preliminarmente riconosciuto la configurabilità di procedimenti contrattuali graduali e la procedimentalizzazione delle fasi contrattuali – afferma che devono essere distinte, nell'ambito nelle diverse fasi di formazione progressiva del contratto: a) le ipotesi di mere puntuazioni, "in cui le parti hanno solo iniziato a discutere di un possibile affare e senza alcun vincolo fissano una possibile traccia di trattative"; b) da quei casi in cui sussiste invece "una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto, restando da concordare secondo buona fede ulteriori punti. Si tratta di un iniziale accordo che non può configurarsi ancora come preliminare perché mancano elementi essenziali, ma che esclude che su quelli fissati si torni a discutere". In quest'ultima categoria vengono anche ricompresi i casi in cui la previsione del successivo accordo è dettata dal fatto che "la situazione conoscitiva delle parti non è tale da far maturare l'accordo consapevole, ma si vuole tuttavia bloccare l'affare, anche a rischio del risarcimento del danno negativo in caso di sopravvenuto disaccordo". I Giudici di Legittimità ammettono che i casi da ultimo descritti sono riconducibili ad una fase sostanzialmente precontrattuale, "in cui la formazione del vincolo è limitata a una parte del regolamento". Mancando il vincolo contrattuale, ne dovrebbe conseguire che la violazione di tali intese potrebbe essere fonte, esclusivamente, di responsabilità precontrattuale. Come infatti abbiamo visto, nei casi in cui l'intesa non è qualificabile come contratto (definitivo ovvero preliminare), mancando appunto un'intesa completa ed esaustiva sul testo contrattuale, non è possibile fare valere, in caso di violazione di quanto ivi pattuito, la responsabilità per inadempimento ovvero il rimedio di cui all'art. 2932 c.c., mentre trova applicazione – in via per così residuale – l'istituto della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. (e sempre che via sia stata un'interruzione ingiustificata delle trattative). La Suprema Corte, invece, interviene sul punto e stabilisce che "la violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto". Secondo i Giudici di Legittimità infatti, "la violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale, per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale". Responsabilità contrattuale da inadempimento, dunque, ma relativa alla fase delle trattative, in cui il vincolo contrattuale (preliminare o definitivo), non è ancora venuto ad esistenza nella sua interezza. L'innovazione non è di poco conto, atteso che, tra le altre, la violazione cui consegua una responsabilità di natura precontrattuale comporta il risarcimento del solo interesse negativo (costi e spese connessi alla trattativa, oltre al ristoro per eventuali occasioni perse in pendenza di tali trattative), mentre, ove alla violazione segua una responsabilità da inadempimento contrattuale, le conseguenze risarcitorie coprono anche il lucro cessante, da intendersi come il mancato guadagno conseguente al venire meno dell'affare (ovvero, sembra possibile affermare, il mancato guadagno conseguente alla conclusione del contratto a condizioni diverse rispetto a quelle di cui alle intese). A titolo esemplificativo, per il caso in cui, mediante puntuazione, Tizio si era accordato per cedere a Caio un immobile a fronte del pagamento del corrispettivo di Euro 100, lasciando ad una seconda fase la determinazione delle eventuali garanzie accessorie, come pure i termini di pagamento, e nella prosecuzione delle trattative Caio, in violazione della dell'intesa raggiunta sul prezzo, rimetta in discussione l'accordo e proponga di perfezionare la compravendita con il pagamento, a titolo di corrispettivo, di Euro 50, Tizio, saltata la trattativa: a) nel quadro dei principi antecedenti la sentenza in parola, avrebbe potuto esclusivamente domandare il pagamento delle spese sostenute per le negoziazioni (trasferte, telefonate, esperti, etc.) nonché l'eventuale danno conseguente ad altre occasioni perse (ad esempio, nel caso in cui Tizio, pendenti trattative con Caio, abbia rinunciato ad una diversa offerta di un terzo per Euro 80 per lo stesso immobile); b) alla luce dei nuovi principi sanciti dalla Suprema Corte, invece, Tizio potrebbe lamentare l'inadempimento contrattuale di Caio e domandare il risarcimento del danno dato dalla differenza tra il prezzo pattuito nella puntuazione e quello di mercato dell'immobile. I Giudici di Legittimità precisano che la linea interpretativa indicata dovrà essere vagliata caso per caso; del resto, è evidente che solo l'applicazione concreta dei principi sin qui esposti consentirà, nel tempo, di delineare le ipotesi in cui eventuali intese in fase di negoziazioni possano valere ai fini della responsabilità oggi sancita dalla pronuncia in esame. La decisione, invero, si limita a prevedere che la responsabilità contrattuale acceda ad accordi da cui "emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali" e sia in essi "identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato" da tali accordi. Né un contratto preliminare, né, tantomeno, un contratto definitivo, dunque: ciò che invece sembra venire in rilievo è un'intesa su una parte del successivo regolamento contrattuale che le parti stanno ancora negoziando nel suo complesso. Alla luce di quanto precede, è lampante che, per l'operatore del diritto, l'intervento giurisprudenziale sia dirompente. Nella prassi, infatti, è ampiamente diffuso, soprattutto nell'ambito di operazioni di un certo rilievo, l'utilizzo di documenti che, nel corso delle lunghe trattative, cristallizzano i punti oggetto di negoziazione e su cui le parti, tempo per tempo, abbiano trovato un accordo o abbiano raggiunto un'intesa. A fronte della sentenza n. 4628 del 6 marzo 2015, lettere di intenti, memoranda of understanding, heads of agreement, term-sheets, minute, puntuazioni ed altri simili strumenti largamente utilizzati nell'ambito delle lunghe trattive che hanno da sempre preceduto la realizzazione di rilevanti e complesse operazioni economiche, dovranno essere redatte tenendo ben presente che, nel caso in cui da queste da cui "emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali" e sia in esse "identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta" dalle stesse, troverà applicazione, anziché la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., quella da inadempimento contrattuale, con la conseguente, distinta, disciplina applicabile (e, in particolare, quella inerente la diversa pretesa risarcitoria azionabile). In altri termini, alla luce della sentenza in esame, occorrerà valutare se il concreto contenuto di eventuali lettera di intenti, memoranda of understanding, heads of agreement, term-sheets, ed altri simili accordi conclusi dalle parti in itinere, possa essere fonte di responsabilità da inadempimento contrattuale per la parte che intenda ritrattare l'accordo già raggiunto, seppure solo su alcuni punti del (futuro, ed in via di definizione) regolamento contrattuale. Inoltre, da una diversa prospettiva, legata non tanto alla redazione di tali intese, bensì alla valutazione della condotta tenuta da una parte nel corso delle trattive, sulla scorta delle statuizioni di cui alla pronuncia che qui si esamina occorrerà ricordare che una parte potrà essere responsabile non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative, ma anche nel caso in cui rimetta in discussione punti sui quali si era già trovata un'intesa e si renda cosi inadempiente rispetto alle specifiche obbligazioni assunte con tale intesa. Occorrerà così valutare lo stato delle negoziazioni, al fine di stabilire non solo se la relativa interruzione comporti violazione dell'obbligo di buona fede, ma anche se l'accordo, comunque denominato, su alcuni punti, e l'eventuale rimessa in discussione di questo, possa essere qualificato quale inadempimento delle specifiche obbligazioni assunte in itinere. Meritano infine di essere evidenziati alcuni tra i molteplici punti da approfondire, relativi a questioni che l'operatore del diritto si troverà ad affrontare nell'applicazione concreta dei principi sanciti dalla Suprema Corte nella sentenza in esame. Anzitutto, occorrerà verificare l'estendibilità o meno dei principi di cui alla sentenza n. 4628 del 6 marzo 2015 a fattispecie diverse da quelle della compravendita immobiliare. Sarà poi necessario determinare i limiti entro cui una parte può legittimamente "rimettere in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati", senza per ciò solo incorrere in responsabilità da inadempimento contrattuale: in alcuni casi, infatti, una determinata pattuizione può essere dipendente da altre (basti pensare al prezzo, che chiaramente è connesso alle modalità di pagamento concordate ed alle garanzie offerte, in caso di dilazione), sicché risulterebbe plausibile consentire di rimettere in discussione determinati puntuazioni a seconda dell'evolversi della negoziazione, almeno in un'ottica di buona fede. E, sotto distinto, seppure analogo, profilo, sarà altresì necessario valutare se fonte di responsabilità sia solo la violazione di intese già raggiunte e che conduca alla rottura del rapporto obbligatorio ovvero se la responsabilità potrà essere invocata anche ove il contratto, infine, si concluda, ma a condizioni differenti rispetto a quelle di cui alle pattuizioni intercorse in fase di negoziazione.

Post recenti
Archivio

Seguici

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page