google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Filtro in appello e motivi di impugnazione per le S.U.
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Filtro in appello e motivi di impugnazione per le S.U.


Inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nessuna forma sacramentale è richiesta ma la richiesta di riforma su ogni specifico punto va motivata. Cassazione SS.UU. civili Sentenza n. 27199/2017


Con il Decreto Legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il giudizio di appello è stato riformato, in particolare con la modificazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. e con l'introduzione della possibilità di pervenire ad una preliminare pronuncia di inammissibilità nei casi e nei modi di cui agli interpolati artt. 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile, il temuto c.d. "filtro d'appello".

Secondo il novellato art. 342 c.p.c. la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il grado d'appello non perde, tuttavia, la sua natura di giudizio di gravame al quale affidare una revisione nel merito della questione affrontata nel primo grado. La sentenza in commento si esprime in modo chiaro sul punto: "L'appello è rimasto una revisio prioris instantiae; e i giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione".

Questa antinomia - fra la necessità di devolvere la cognizione piena della causa al giudice d'appello e la introdotta necessità di delineare in modo specifico i punti della sentenza oggetto di lamentela e di richiesta di revisione e di motivare singolarmente, punto per punto, la richiesta di riforma - ha prodotto incertezze sulla corretta modalità di proposizione della domanda d'appello, dovendosi dimenticare, almeno ciò è certo, di poter formulare una domanda d'appello semplicemente riproponendo il caso alla nuova e superiore corte, con i semplici richiami ai fatti e al diritto così come espressi nell'atto di introduttivo di primo grado. Si contano in materia, altresì, contrasti, o perlomeno indecisioni, giurisprudenziali.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile sono state chiamate a dare una risposta al seguente quesito, se

«sia richiesto all'appellante di formulare l'appello con una determinata forma o di ricalcare la gravata decisione ma con un diverso contenuto, ovvero se sia sufficiente, ma almeno necessaria, un'analitica individuazione, in modo chiaro ed esauriente, del quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi in punto di fatto o di diritto che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice».

Con la Sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 le SS.UU. affrontano in modo organico la problematica della modalità di formulazione della domanda e dei motivi d'appello.

Quanto ai precedenti giurisprudenziali, le Sezioni Unite ricordano che se da un lato alcune sentenze, pur richiedendo all'appellante di «individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum», hanno escluso che il nuovo testo normativo imponga alla parte di compiere le proprie deduzioni in una determinata forma, magari ricalcando la decisione impugnata ma con diverso contenuto, altre sentenze hanno richiesto all'appellante una specificità ben maggiore, rilevando che l'impugnazione deve, per non essere inammissibile, offrire una «ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice». Altre pronunce ancora hanno invece letto le suindicate disposizioni nel senso che la parte appellante deve affiancare alla parte volitiva dell'impugnazione anche una parte argomentativa, «che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice».

Il pensiero delle Sezioni Unite si mette in linea con i più recenti indirizzi giurisprudenziali non apportando rilevanti novità in materia. Secondo la Corte: "ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. ... Va quindi riaffermato, recuperando enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva [domanda] una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice".

Ma ancora, fino a qui, non risulta specificato come e quanto insistere e motivare sui punti di gravame. Una risposta arriva laddove la Corte così motiva: "La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa".

Infine dalle Sezioni Unite un richiamo ad evitare che il filtro d'appello diventi una ghigliottina avente lo scopo di ostacolare la domanda di giustizia e ricordano che "... come ha giustamente posto in luce l'ordinanza n. 10916 del 2017, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale ...".


A conclusione le Sezioni Unite civili enunciano il seguente principio di diritto:

«Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado».

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