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Frazionamento fraudolento dell'attività lavorativa








Rapporto di lavoro con “centro unico di imputazione”: chi risarcisce l’illegittimo licenziamento?

Il contributo si sofferma su una recente pronuncia della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza 28 marzo 2018, n. 7704) che ha ritenuto che a fronte del riconoscimento giudiziale del fraudolento frazionamento dell’attività produttiva, realizzato creando una seconda società fittizia cui destinare formalmente i dipendenti, qualora vi sia un licenziamento riconosciuto come illegittimo, il lavoratore possa rivendicare la tutela economica nei confronti di entrambe le società, responsabili in solido tra loro, poiché esse, ai fini del rapporto di lavoro, costituiscono un centro unico di imputazione.



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Cass., 5 marzo 2003, n. 3249; Cass., 14 marzo 2006, n. 5496; Cass., 2 luglio 2015, n. 13646

Difformi

Non si rinvengono precedenti


Il fatto

Un dipendente di una cooperativa veniva licenziato e otteneva in primo grado la pronuncia di illegittimità del licenziamento, con ordine di reintegra e condanna del datore al risarcimento dei danni. Sennonché, poiché il giudice di prime cure riscontrava esservi stato un frazionamento fraudolento dell’attività imprenditoriale, a mezzo del quale la società principale aveva di fatto destinato il dipendente ad una società cooperativa creata ad hoc, la condanna al risarcimento veniva pronunciata nei confronti di entrambe le società datrici, mentre l’ordine di reintegra solo nei confronti della principale.

In secondo grado la società cooperativa fittizia otteneva una parziale riforma della sentenza, con l’esclusione della solidarietà a suo carico per il debito risarcitorio, giustificata dal fatto che l’ordine di reintegra era stato emesso solo nei confronti dell’altra società.

Con l’odierna pronuncia, la Cassazione riforma la sentenza d’appello.

Le questioni controverse

La questione giuridicamente più significativa è relativa alle conseguenze del riconoscimento giudiziale del cosiddetto “centro unico di imputazione del rapporto”. Si tratta di un fenomeno che si verifica quando uno o più lavoratori svolgono la propria prestazione a beneficio di più soggetti, distinti solo formalmente, o a beneficio di un unico soggetto, ma esistente solo formalmente, seppur nella sostanza creato ad hoc dal datore principale/iniziale per destinarvi alcuni dipendenti.

Tale operazioni, infatti, sono spesso condotte con l’intento di frodare la legge, ad esempio per mantenere inferiore a una certa soglia la dimensione occupazionale dell’impresa e sfuggire così alle regole più severe in tema di licenziamento illegittimo la cui applicazione dipende dal numero di dipendenti.

Se l’operazione di frazionamento dell’attività produttiva è dunque fraudolenta, ossia solo apparente, non vi è una distinzione sostanziale tra i diversi soggetti, con la conseguenza che il reale utilizzatore della prestazione non è il soggetto formalmente datore. Oppure - il che in realtà è lo stesso - beneficiari della prestazione paiono essere entrambi i soggetti, ma essi sono in realtà un soggetto solo.

Si osservi che si tratta di casi patologici, pertanto ovviamente diversi rispetto ai fenomeni genuini del gruppo societario, del collegamento societario o delle reti di imprese (ambiti per i quali si sono andati elaborando schemi regolativi appositi, come per esempio, di recente, la codatorialità).

La giurisprudenza, nei casi patologici di cui ci occupiamo, rileva un collegamento economico-funzionale tra i due soggetti apprezzabile solo di fatto, ma naturalmente non formalizzato con gli istituti del diritto societario. In tali ipotesi si parla di centro unico di imputazione del rapporto di lavoro e si equipara la posizione dei due o più soggetti coinvolti.

Ciò è accaduto nel caso di specie: l’ordine di reintegra viene pronunciato nei confronti della società principale, ma, nella sentenza di secondo grado, si limita la condanna al risarcimento dei danni a quest’ultimo, sul presupposto che l’art. 18 Statuto (qui applicato ratione temporis nella formulazione pre 2012) riconnette chiaramente le conseguenze economiche a quelle reali.

Tuttavia l’ampia giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia utilizza proprio la regola della solidarietà per sanzionare i soggetti responsabili del frazionamento fraudolento dell’attività produttiva e agevolare il lavoratore.

La decisione della Corte d’Appello viene quindi riformata con l’accoglimento del ricorso del lavoratore, che potrà rivolgersi indistintamente all’una o all’altra società, a prescindere dalla ricostituzione del rapporto con la principale tra le due.

Cassazione civile, sezione Lavoro, sentenza 28 marzo 2018, n. 7704

Lo Studio Legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza e consuenza sugli argomenti trattati.

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