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L'artigiano può fallire?

Dichiarazione di fallimento, artigiano e piccolo imprenditore, presupposti, dimensioni dell’attività commerciale e dell’azienda.

Sebbene la legge dica chiaramente che l’artigiano non può fallire (e, quindi, contro di questi non può essere presentato un ricorso per fallimento), tale regola non vale tutte le volte in cui la dimensione dell’azienda diventi tale da potersi considerare una normale attività commerciale speculativa, organizzata prevalentemente sul lavoro altrui e sull’automazione dei processi produttivi. È quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione [1].

L’artigiano – si legge in sentenza – va considerato un normale imprenditore commerciale, e come tale può essere sottoposto a fallimento, concordato e alle altre procedure concorsuali, qualora abbia organizzato la propria attività come una vera e propria struttura economica a carattere industriale, con un’autonoma capacità produttiva e organizzazione, sicché l’opera dell’artigiano-titolare non è più né essenziale né principale.

Ai fini di accertare la ricorrenza della qualità di piccolo imprenditore (non assoggettabile a fallimento) occorre valutare alcuni criteri tra cui l’attività svolta, il capitale impiegato, l’entità dell’impresa, il numero dei lavoratori, l’entità e qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti e tutti quegli elementi atti a verificare se l’attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e della propria famiglia.

[1] Cass. S.U. sent. n. 5685 del 20.03.2014.


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