google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Nulla la cartella senza il criterio di calcolo interessi
top of page

L’ASSENZA DEL CRITERIO DI CALCOLO DEGLI INTERESSI RENDE NULLA LA CARTELLA DI PAGAMENTO









ORDINANZA della Corte di Cassazione 03.05.2018, n. 10481



IL contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza nel calcolo degli interessi

Ad una contribuente veniva notificata una cartella di pagamento, risultante da un avviso di accertamento divenuto definitivo, a seguito di sentenza irrevocabile, per l’iscrizione a ruolo per somme dovute ai fini IRPEF per l’anno 1996. La predetta cartella veniva impugnata, ma la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso.

La contribuente, pertanto, proponeva ricorso in appello e la Commissione Tributaria Regionale annullava la cartella, limitatamente all’importo degli interessi dovuti, mancando l’indicazione dei criteri di calcolo.

L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR ricorrendo in Cassazione, adducendo due motivi.

Con primo motivo del ricorso veniva dedotta la violazione e falsa applicazione della normativa con riguardo alla riscossione delle imposte mediante ruoli, al conteggio degli interessi e alle cartelle di pagamento,

sostenendo che non fosse necessario esplicitare nella cartella di pagamento (redatta tra l’altro secondo approvati modelli ministeriali) i criteri di calcolo degli interessi, essendo gli stessi rigidamente predeterminati per legge.

Con secondo motivo l’Agenzia delle Entrate ritiene che vi sia stata violazione e falsa applicazione della legge, laddove la CTR ha sancito la nullità della cartella di pagamento per mancata allegazione, alla stessa, della sentenza definitiva, emessa a seguito dell’impugnazione dell’avviso di accertamento.

La Corte di Cassazione ritiene che il primo motivo di ricorso si ponga in aperta contraddizione con i principi giurisprudenziali, evidenziando che più volte è stato ribadito il principio secondo il quale, in tema di riscossione delle imposte, “la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev’essere motivata, dal momento che il contribuente dev’essere messo in grado di verificare la correttezza nel calcolo degli interessi”. In assenza di tale motivazione, pertanto, la pretesa dell’amministrazione finanziaria deve considerarsi nulla in quanto non consente al contribuente di risalire alla modalità di determinazione degli interessi.

Riguardo al secondo motivo, inoltre, la Suprema Corte ritiene che la CTR opera una semplice riproduzione della motivazione della sentenza, senza considerare l’allegazione della sentenza, sull’impugnazione dell’avviso di accertamento, un presupposto fondamentale per la propria decisione.

Post recenti
Archivio

Seguici

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page