LA CHIUSURA DEL PROCESSO
Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito
(-) Conciliazione giudiziale (art. 185, 185 bis; 320; 420 c.p.c.)
(-) Cessazione della materia del contendere
adempimento
transazione
morte del coniuge nel giudizio di separazione
Cass. civ. [ord.], sez. VI, 8-10-2015, n. 20170.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere può aversi soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell’intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.
Cass. civ. [ord.], sez. VI, 28-11-2016, n. 24149.
La morte, durante il processo d’appello, della parte interdetta in primo grado fa venir meno la necessità di giungere ad una pronuncia di accertamento del suo stato; ne consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza d’interesse, che
determina la cessazione della materia del contendere e, nel caso specifico, anche la caducazione della pronuncia di interdizione.
(-) Rinuncia all’azione
Trib. Bari, 1-12-2015.
Va data adesione alla giurisprudenza per la quale la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l’azione; in tal caso, infatti, il giudice deve esclusivamente prendere atto del venir meno del suo potere-dovere di giudicare nel merito e pronunciare una statuizione di cessazione della materia del contendere, fatta salva ogni determinazione in punto di decisione sulle spese processuali (da adottarsi secondo il noto principio della soccombenza virtuale).
(-) Rinuncia al diritto
(-) Estinzione del processo
50/60% dei processi si chiude con l’estinzione >
ESTINZIONE DEL PROCESSO
Gli eventi estintivi la rinuncia agli atti del processo art. 306 cpc l’inattività delle parti art. 307 cpc
RINUNCIA AGLI ATTI PER PROCESSO art. 306 cpc
Å dalla rinuncia al diritto
Å dalla rinuncia all’azione
Dichiarazione di rinuncia dell’attore fatta dalla parte o da procuratore speciale
verbalmente all’udienza / atto sottoscritto e notificato
Accettazione delle altre parti costituite interessate alla prosecuzione
Cass. civ., sez. II, 07-01-2016, n. 110.
Ai fini della declaratoria di estinzione del processo monitorio, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., l’accettazione da parte del debitore ingiunto della rinuncia agli atti del creditore ricorrente non è necessaria quando, pur essendo già pendente il rapporto processuale per l’intervenuta notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, il contraddittorio sia soltanto eventuale, non essendo stata
ancora esercitata la facoltà di proporre opposizione.
Cass. civ., sez. I, 24-03-2011, n. 6850.
Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell’articolo 306 c.p.c., l’accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un
interesse dipendente da quello ivi dedotto.
Spese > a carico del rinunciante, salvo diverso accordo. Ordinanza non impugnabile
Cass. civ., sez. I, 10-03-2011, n. 5756.
Il provvedimento che dichiari l’estinzione del giudizio, a seguito di atto di rinuncia effettuato prima della costituzione della controparte, non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, le quali vanno poste a carico del rinunciante soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell’art. 306, 4º comma, c.p.c
Dichiarazione estinzione > ordinanza / sentenza estinzione
Cass. civ. [ord.], sez. II, 14-12-2009, n. 26210.
L’ordinanza con cui il giudice di merito dichiari estinto il processo per rinuncia agli atti del giudizio e disponga la compensazione delle spese di lite anziché la mera liquidazione delle medesime, non limitandosi a prendere atto della rinuncia e dell’accettazione ma risolvendo la controversia sull’esistenza stessa dei presupposti dell’estinzione, ha valore di sentenza, impugnabile con i mezzi
ordinari, poiché trattasi di provvedimento assunto nel contrasto delle parti, il quale fuoriesce dal paradigma di cui all’art. 306 c.p.c., che presuppone la concorde accettazione della rinuncia
Rinuncia nel giudizo in Cassazione v. artt. 390 e 391 > rinvio
ESTINZIONE PER INATTIVITÀ DELLE PARTI art. 307-310 cpc
Estinzione immediata
- nessuna delle parti si è costituita nel termine stabilito dall’art. 166 cpc (art. 307)
- nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una nuova udienza, nessuna delle parti compare alla nuova udienza (art. 181);
- mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive (art. 309);
- l’attore costituito non compare alla prima udienza, il convenuto non chiede di proseguire in sua assenza, il giudice fissa una nuova udienza, mancata comparizione dell’attore,
il convenuto non chiede di procedere in sua assenza, (art. 181, 2° comma)
- l’attore è contumace e il convenuto non chiede di proseguire (art. 290)
cancellazione della causa dal ruolo (art. 107-270);
- il processo si estingue - se non è riassunto nei tre mesi (307, 1° comma, 2 parte)
- se una volta riassunto nessuna parte si costituisce o il giudice ordina di nuovo la cancellazione
Estinzione qualificata:
mancata
- rinnovazione / integrazione della citazione (art. 164)
- rinnovazione della notificazione della citazione (art. 291, 3° comma)
- riassunzione /prosecuzione del processo interrotto (art. 305), sospeso (art. 297), dinanzi al giudice competente (art. 50, 2° comma);
- integrazione del giudizio (art. 102) nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice, dalla legge autorizzato (art. 307)
L’estinzione opera di diritto (cioè gli effetti retroagiscono al momento in cui si è verificato l’evento estintivo) ed è dichiarata anche di ufficio oppure su eccezione di parte.
Cause decise dal giudice monocratico > Sentenza
Cass. civ., sez. I, 03-09-2015, n. 17522.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice di primo grado di estinzione del processo atteso che il provvedimento, ove adottato dal tribunale in composizione monocratica, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell’art. 308, 2º comma, c.p.c., respinge il reclamo contro l’ordinanza di estinzione del giudice istruttore, sicché ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l’appello, mentre, ove sia stata emesso dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio.
Cass. civ., sez. VI, 17-01-2013, n. 1155.
L’ordinanza dichiarativa di estinzione adottata da un giudice monocratico ha natura di sentenza e quindi non è reclamabile, bensì appellabile (se resa in primo grado) o ricorribile per cassazione (se resa in grado d’appello).
Cause con decisione collegiale. Se l’evento si verifica dinanzi al collegio: sentenza impugnabile con i mezzi ordinari
giudice istruttore: ordinanza impugnabile con reclamo al collegio ex art. 308
reclamo: collegio conferma l’estinzione > sentenza > appellabile nei modi ordinari > ricorso e non citazione
Cass. civ., sez. un., 8-10-2013, n. 22848.
L’appello avverso la sentenza resa ex art. 308, 2º comma, c.p.c., reiettiva del
reclamo contro la declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, promosso con citazione anziché con ricorso è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice. collegio revoca l’estinzione > ordinanza > rimette le parti al giudice di primo grado (art. 354)
Provvedimento di rigetto dell’eccezione di estinzione > Ordinanza
Cass. civ., sez. II, 26-4-2005, n. 8670.
L’ordinanza di rigetto dell’eccezione di estinzione del processo, dalla legge non
dichiarata espressamente impugnabile e verso la quale - diversamente dall’ipotesi di declaratoria di estinzione del processo di cui all’art. 308 c.p.c. - non risulta previsto uno speciale mezzo di reclamo (art. 177, 3º comma, n. 1 e 2, c.p.c. ), è anche d’ufficio revocabile dal giudice che l’ha emessa, pure con la sentenza che definisce il giudizio, giacché, soddisfatto in presenza di tempestiva eccezione il presupposto dell’art. 307 c.p.c. e risultando conseguentemente la questione acquisita al processo, il giudicepuò deciderla adottando la declaratoria di estinzione ovvero revocando il provvedimento reiettivo in precedenza emesso.
Cass. civ., sez. I, 17-11-2011, n. 24176.
Nei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, è inammissibile
l’appello avverso l’ordinanza del giudice istruttore di rigetto dell’eccezione di
estinzione del processo, non avendo tale provvedimento natura sostanziale di
sentenza, poiché inidoneo a definire il giudizio; infatti, detta ordinanza è revocabile
dal medesimo giudice che l’ha emessa ovvero dal collegio, cui la questione di
estinzione può essere proposta in sede di rimessione della causa ai sensi dell’art. 190
c.p.c.
EFFETTI DELL’ESTINZIONE > ART. 310 CPC
1° comma non estingue l’azione
prescrizione rimane l’effetto interruttivo e viene meno l’effetto sospensione
(art. 2943 e 2945 cc)
decadenza: decadenza impedita anche da un atto stragiudiziale (denuncia dei vizi, 8 giorni, art. 1495 cc); rimane l’effetto impeditivo;
decadenza impedita solo da un atto giudiziale (azione di disconoscimento
art. 244 cc); non rimane l’effetto impeditivo 2° comma inefficacia gli atti compiuti, ma non (e quindi sopravvivono all’estinzione) le sentenze di merito; ovviamente non definitive; vengono meno le sentenze di rito;
pronunce che regolano la competenza > della Cassazione
provvedimenti anticipatori di condanna art. 186 bis, 186 ter, 186 quater, 423
provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse della prole (189 disp. att.)
provvedimenti cautelari anticipatori (art. 669/8)
provvedimenti della Cassazione sulla giurisdizione e sul principio di diritto (art. 393) 3° comma le prove raccolte vengono valutate dal giudice ai sensi dell’art. 116, 2° comma, ossia argomenti di prova > vale per le prove costituende
per le prove precostituite, si applicano le regole> ad esempio l’atto pubblico
4° comma le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
se però la questione dell’estinzione è controversa si applica la regola della soccombenza
Cass. civ., sez. VI, 14-01-2016, n. 533.
In tema di spese giudiziali, ove l’insorta controversia in ordine alla estinzione del processo venga decisa con sentenza, non trova applicazione la regola di cui all’art. 310, ultimo comma c.p.c., ma riprendono vigore i principi sanciti dagli art. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, il criterio della soccombenza, sebbene limitatamente alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all’estinzione.
GIUDIZI IN FASE DI IMPUGNAZIONE
appello art. 338
giudizio di rinvio art. 393