google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M L'acquiescenza al testamento non equivale a rinuncia dell'eredità
top of page

L'acquiescenza al testamento non equivale a rinuncia dell'eredità


Tribunale di Roma - Sezione VIII civile - Sentenza 22 gennaio 2014 n. 1564

08/09/2014

L'acquiescenza di due fratelli al testamento del padre, lesivo dei loro diritti di eredi legittimari, non può essere qualificabile come rinuncia all'eredità, in quanto questa può validamente essere posta in essere solo ed esclusivamente da chi, per legge o per testamento, è da considerarsi come chiamato e tali certamente non sono i due fratelli che non hanno intrapreso l'azione di riduzione loro spettante. Ciononostante, per evitare un vuoto di tutela è consentito ai loro creditori, formalmente privi della legittimazione, di proporre l'azione di riduzione. Lo ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza 1564/2014.

La vicenda In seguito al fallimento di una Snc e di quello in proprio di due fratelli soci della stessa, il loro padre aveva con testamento pubblico istituito erede universale sua moglie, che accettava puramente e semplicemente l'eredità, mentre i suoi figli per atto del notaio prestavano la loro acquiescenza al testamento rinunciando a qualsiasi eccezione, riserva o azione di riduzione. La Curatela fallimentare chiedeva al Tribunale ai sensi dell'articolo 524 del codice civile di farsi autorizzare ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunzianti al fine di soddisfarsi sui beni ereditari sino a concorrenza del credito vantato, ovvero la riduzione ex articolo 557 cc delle disposizioni testamentarie del defunto lesive della quota di legittima spettante ai figli e conseguentemente di far rientrare i beni nella massa creditoria.

L'acquiescenza non è rinuncia Il Tribunale a fronte della complessa vicenda in cui si intrecciano profili successori e fallimentari cerca di fare chiarezza sugli istituti giuridici invocati. I giudici capitolini rilevano innanzitutto che "l'acquiescenza" dei fratelli al testamento del padre non può essere considerata come "rinuncia all'eredità". Questa infatti potrebbe «validamente essere posta in essere solo ed esclusivamente da chi, per legge o per testamento, debba considerarsi come chiamato», e tali certamente non sono i due fratelli, che avrebbero potuto assumere la qualità di eredi con l'azione di riduzione a loro spettante in qualità di legittimari. Essi non possono essere considerati "chiamati", ma hanno mantenuto la qualità di "legittimari pretermessi rinuncianti alla proposizione dell'azione di riduzione". Ciò tuttavia produce conseguenze in ordine alla legittimazione alla proposizione delle azioni di cui agli articoli 524 e 557 del codice civile da parte della Curatela fallimentare.

La soluzione Per evitare un vuoto di tutela il Tribunale romano sulla scorta dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, non essendoci precedenti in materia, applica il combinato disposto degli articoli 524 e 557 cc, entrambi volti alla tutela dei creditori e ritiene la Curatela fallimentare legittimata alla proposizione dell'azione di riduzione. Per i giudici, infatti «l'identica funzione perseguita dall'una norma e dall'altra è in sostanza quella di consentire al creditore di soddisfarsi in via esecutiva sui beni del proprio debitore, chiamato ad un'eredità - non importa se per testamento o per legge - ove questi abbia rinunciato alla vocazione ereditaria ovvero, ove appartenente alla categoria dei legittimari, alla proposizione dell'azione di riduzione».


Post recenti
Archivio

Seguici

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page