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Documento falso






I reati di falsità dei documenti sono molti; è stato depenalizzato solo il reato di falso materiale in atto privato (art. 482 c.p.), che resta in ogni caso un illecito amministrativo; la querela di falso è uno strumento (civile) che cancella / modifica una prova falsa (ex art. 537 c.p.p.), indipendentemente che la falsificazione del documento costituisca o meno un reato; la querela di falso si usa contro i documenti che costituiscono prove a favore di qualcuno, non per mandare in galera qualcuno (che poi chi ha formato / utilizzato il documento falso debba andare in galera è un problema del PM).

I documenti che possono essere oggetto di falsificazione materiale sanzionabile penalmente sono: atti pubblici (art. 476), certificati ed autorizzazioni amministrative (art. 477), copie autentiche di atti pubblici (art. 478), scritture private con valenza pubblica (art. 482), registri e notificazioni/ comunicazioni (alle autorità di p.s.) di imprese (art. 484) e copie autentiche di atti privati (art. 492).

Si ha invece falsità ideologica, anch'essa sanzionabile penalmente, quando non sono veri i fatti (giuridici) risultanti dal documento, non importa se falso materialmente o meno; i documenti (fidefacienti) che possono essere ideologicamente falsi sono: atti pubblici (art. 479), certificati ed autorizzazioni amministrative (artt. 480 / 481), attestazioni del privato al p.u. (art. 483), registri e notificazioni / comunicazioni (alle autorità di p.s.) di imprese (art. 484), attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.).

Sono poi sanzionate dall’art. 8 d.lgs 74/2000, la falsa fattura (scrittura privata) o la falsità di altri documenti (es. nota contabile) che provano l'esistenza (non vera) di costi deducibili o imposte detraibili (operazioni inesistenti).

Nel codice civile sono previsti poi il cosiddetto “falso in bilancio” (art. 2621 c.c. sulle false comunicazioni sociali) ed il reato di formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c., introdotto nel 2002); a questo tipo di falsità fanno capo anche le falsità relative ai singoli documenti che poi formano il bilancio e pertanto queste fattispecie penali possono concorrere con la falsità fiscale o le specifiche falsità documentali (materiali /ideologiche) sanzionate dal codice penale. Altri reati di falso, quali il mendacio (interno) di cui all'art. 137 Tub, le false comunicazioni (delle banche) di cui all'art. 170 Tuf ed il falso in prospetto (art. 173 bis Tuf), riguardano specificamente le attività bancarie / finanziarie. Nella liquidazione giudiziaria delle attività economiche (concordato/fallimento), oltre all’ordinaria responsabilità per il falso (materiale / ideologico) in atti pubblici da parte dei pubblici ufficiali (liquidatori / curatori) a ciò preposti, in questo settore sono previsti specifici reati, quali le false attestazioni / relazioni per i professionisti che si occupano delle crisi d’impresa (236 bis l.f.) o di sovraindebitamento (art. 16, comma 2, della legge 3/2012) e altri specifici reati riguardano l’utilizzo di documenti contabili falsi, quali il ricorso abusivo al credito (bancario, art. 218 l.f.) e quello di credito fraudolentemente simulato (art. 232 l.f.).

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