top of page

Pagamento della multa con bonifico: accredito e termini

Immagine del redattore: Umberto Giovannoni
Umberto Giovannoni
20 lug 2018
Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 24 ott

Aggiornamento: 24 ottobre 2026.


Quadro aggiornato al 2026


Il precedente riguarda la disciplina specifica dei pagamenti elettronici e il margine previsto per l’accredito. Non autorizza a disporre qualsiasi bonifico dopo la scadenza. Occorre verificare modalità ammesse, data dell’ordine, accredito, importo e regime del verbale; pagamento con riduzione e pagamento ordinario hanno scadenze distinte. Conservare ricevuta completa e controllare la chiusura della posizione evita di confondere il semplice ordine con il pagamento liberatorio.


Contributo originario e precedenti

Il testo che segue conserva il contributo pubblicato in precedenza. Gli orientamenti e i riferimenti temporali vanno letti alla luce delle precisazioni aggiornate riportate sopra.

Qualora consentito nel verbale di pagamento la sanzione pecuniaria applicata per una delle violazioni al Codice della Strada può essere pagata anche tramite bonifico bancario. Affinché tale metodo di pagamento abbia effetto liberatorio, ossia venga effettuato regolarmente, è sufficiente che avvenga nei termini previsti dalla legge anche se l’accredito di fatto non è tempestivo. Nella prassi infatti la data dell’operazione non corrisponde quasi mai a quella dell’accredito. Il Giudice di pace di Trapani nella sentenza n. 292 del 5 giugno 2017 ha ritenuto di dover applicare, alla fattispecie posta al suo esame una norma introdotta lo scorso anno volta proprio a risolvere tale criticità. Con l’art. 17 quinquies della Legge n. 49 dell’8/4/2016 è stato infatti previsto che le disposizioni sul pagamento in misura ridotta stabilite dall’art. 202 C.d.S. “si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”. Pertanto, in caso di utilizzo di mezzi diversi dal contante o dal conto corrente postale, verrà considerato tempestivo: – il pagamento della sanzione in misura ridotta avvenuto entro 60 gg dalla contestazione/notifica del verbale, con accredito entro il 62° giorno; – il pagamento dell’importo ridotto del 30% eseguito entro 5 gg, con accredito entro il 7° giorno. Nella sentenza si ricorda che con apposita Circolare prot. n. 300/A/2734/16/127/34 il ministero dell’Interno, Servizio di Polizia stradale, ha evidenziato che, in quanto norma di interpretazione autentica, questa disposizione ha efficacia retroattiva: pertanto, essa si applica ai verbali elevati anche in passato dall’organo di polizia per gli accrediti intervenuti entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento, con l’esclusione di quelli per i quali si sia nel frattempo formato il ruolo.

Assistenza dello Studio

Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella di Padova esamina i documenti e valuta le iniziative utili nel caso concreto. Per un colloquio puoi contattarci tramite il modulo oppure telefonare allo 049 725117.


Commenti


bottom of page