google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
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Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.










Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.: il Giudice deve limitare la sua indagine al solo titolo esecutivo

Una delle principali preoccupazioni, che alimentano da sempre i timori dei creditori muniti di titolo giudiziale, è la possibilità che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. nel tentativo di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento. L'articolo in commento prevede, infatti, che: "Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice per l'esecuzione stessa". La formulazione letterale impiegata dal legislatore non chiarisce, tuttavia, quale sia la reale portata applicativa della norma, ossia se con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. possano essere sollevate eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo, ovvero successivi. La circostanza, come noto, ha generato conseguenze facilmente prevedibili: la formulazione equivoca della norma ha, infatti, aperto il varco ad azioni non sempre propriamente legittime, consentendo così il ricorso al rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. tanto in ipotesi meritevoli di essere sottoposte al vaglio del Giudice dell'Esecuzione, quanto per far valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi del titolo esecutivo anteriori alla sua formazione. In tale contesto, la giurisprudenza ha quindi giocato un ruolo fondamentale, offrendo l'esatta chiave di lettura dell'articolo 615 c.p.c.: «Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo» (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928). Nello stesso solco la seguente pronuncia: «attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione» (Cfr. Cass. 19.12.2006 n. 27159. In senso conforme: Cass. 19.6.2001, n. 8331; Cass. 20.9.2000, n. 12664. Infine: Tribunale di Bologna, sez Distaccata di Imola, sentenza n. 13/2009). Per quanto, tuttavia, i chiari riferimenti giurisprudenziali intervenuti in materia abbiano consentito, nel corso degli anni, di tracciare in maniera sempre più nitida il perimetro di applicazione della norma, arginando così il pericolo di ricorsi misurati all'unico fine di procrastinare l'esercizio del diritto di credito cristallizzato nel titolo esecutivo, non mancano, ancora oggi - complice forse la crisi che ha segnato negli ultimi anni il nostro paese - tentativi in tal senso. Nel corso degli anni, infatti, si è registrato un consistente aumento delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - peraltro, il più delle volte promosse per lamentare vizi di notifica del decreto ingiuntivo - nelle quali la giurisprudenza, ancora una volta, è stata chiamata ad offrire il proprio contributo in termini di esatto inquadramento sistematico della problematica. Paradigmatica, in questa direzione, è la recente ordinanza del Tribunale di Forlì, il quale, adito in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nel tentativo di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (decreto ingiuntivo) - che a dire della ricorrente non sarebbe stato notificato - ha precisato che: «secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in tema di esecuzione intrapresa sulla base di decreto ingiuntivo occorre distinguere l'ipotesi in cui si deduce che la notificazione del decreto è inesistente da quella in cui si deduce che è semplicemente nulla; nella prima ipotesi è proponibile il rimedio della opposizione alla esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c., fintanto che il procedimento non si sia concluso; nella seconda l'opposizione tardiva a norma dell'art. 650 c.p.c., entro il termine di cui al terzo comma di tale articolo (Cass. 10495/04; 5884/99; 9679/97; 1935/94)». E ciò, prosegue il Tribunale emiliano, senza dimenticare che: «quando l'esecuzione sia fondata su un titolo giudiziale suscettibile di passare in giudicato, non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione, dovendo il giudice dell'opposizione limitare la sua indagine al titolo esecutivo e non potendo egli estenderla a questioni superate dall'esistenza del titolo stesso e in contrasto con il suo contenuto; ed invero l'autonomia logica e formale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto a quello di opposizione all'esecuzione non consente al giudice di quest'ultima di conoscere neppure incidentalmente del vizio da cui fosse affetto il decreto ingiuntivo, in quanto anche il possibile effetto di questa cognizione incidentale (costituito dalla sospensione dell'efficacia del titolo) ben può essere conseguito (o avrebbe potuto esserlo) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 10495/04; 5884/99;9679/97; 1935/94)» (Tribunale di Forlì, ord. 26.03.2015). E' questa, dunque, l'esatta interpretazione normativa alla quale occorre ispirarsi in ipotesi di opposizione ex art. 615 c.p.c.Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.: il Giudice deve limitare la sua indagine al solo titolo esecutivoAvv. Francesco Concio, Associate – La Scala Studio Legale | 27 aprile 2015My24Aumenta dimensione font Diminuisci dimensione font Stampa l'articolo Invia articolo per emailUna delle principali preoccupazioni, che alimentano da sempre i timori dei creditori muniti di titolo giudiziale, è la possibilità che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. nel tentativo di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento.L'articolo in commento prevede, infatti, che: "Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice per l'esecuzione stessa".La formulazione letterale impiegata dal legislatore non chiarisce, tuttavia, quale sia la reale portata applicativa della norma, ossia se con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. possano essere sollevate eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo, ovvero successivi.La circostanza, come noto, ha generato conseguenze facilmente prevedibili: la formulazione equivoca della norma ha, infatti, aperto il varco ad azioni non sempre propriamente legittime, consentendo così il ricorso al rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. tanto in ipotesi meritevoli di essere sottoposte al vaglio del Giudice dell'Esecuzione, quanto per far valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi del titolo esecutivo anteriori alla sua formazione.In tale contesto, la giurisprudenza ha quindi giocato un ruolo fondamentale, offrendo l'esatta chiave di lettura dell'articolo 615 c.p.c.: «Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo» (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928).Nello stesso solco la seguente pronuncia: «attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione» (Cfr. Cass. 19.12.2006 n. 27159. In senso conforme: Cass. 19.6.2001, n. 8331; Cass. 20.9.2000, n. 12664. Infine: Tribunale di Bologna, sez Distaccata di Imola, sentenza n. 13/2009).Per quanto, tuttavia, i chiari riferimenti giurisprudenziali intervenuti in materia abbiano consentito, nel corso degli anni, di tracciare in maniera sempre più nitida il perimetro di applicazione della norma, arginando così il pericolo di ricorsi misurati all'unico fine di procrastinare l'esercizio del diritto di credito cristallizzato nel titolo esecutivo, non mancano, ancora oggi - complice forse la crisi che ha segnato negli ultimi anni il nostro paese - tentativi in tal senso.Nel corso degli anni, infatti, si è registrato un consistente aumento delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - peraltro, il più delle volte promosse per lamentare vizi di notifica del decreto ingiuntivo - nelle quali la giurisprudenza, ancora una volta, è stata chiamata ad offrire il proprio contributo in termini di esatto inquadramento sistematico della problematica.Paradigmatica, in questa direzione, è la recente ordinanza del Tribunale di Forlì, il quale, adito in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nel tentativo di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (decreto ingiuntivo) - che a dire della ricorrente non sarebbe stato notificato - ha precisato che: «secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in tema di esecuzione intrapresa sulla base di decreto ingiuntivo occorre distinguere l'ipotesi in cui si deduce che la notificazione del decreto è inesistente da quella in cui si deduce che è semplicemente nulla; nella prima ipotesi è proponibile il rimedio della opposizione alla esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c., fintanto che il procedimento non si sia concluso; nella seconda l'opposizione tardiva a norma dell'art. 650 c.p.c., entro il termine di cui al terzo comma di tale articolo (Cass. 10495/04; 5884/99; 9679/97; 1935/94)».E ciò, prosegue il Tribunale emiliano, senza dimenticare che: «quando l'esecuzione sia fondata su un titolo giudiziale suscettibile di passare in giudicato, non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione, dovendo il giudice dell'opposizione limitare la sua indagine al titolo esecutivo e non potendo egli estenderla a questioni superate dall'esistenza del titolo stesso e in contrasto con il suo contenuto; ed invero l'autonomia logica e formale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto a quello di opposizione all'esecuzione non consente al giudice di quest'ultima di conoscere neppure incidentalmente del vizio da cui fosse affetto il decreto ingiuntivo, in quanto anche il possibile effetto di questa cognizione incidentale (costituito dalla sospensione dell'efficacia del titolo) ben può essere conseguito (o avrebbe potuto esserlo) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 10495/04; 5884/99;9679/97; 1935/94)» (Tribunale di Forlì, ord. 26.03.2015).E' questa, dunque, l'esatta interpretazione normativa alla quale occorre ispirarsi in ipotesi di opposizione ex art. 615 c.p.c.

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