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Espropriazione di quote societarie










L’espropriabilità delle quote delle società di persone e il rilievo dell’impignorabilità

Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 6 luglio 2018, afferma alcuni rilevanti principi sulla possibilità di assoggettare a pignoramento le quote di società di persone, per la soddisfazione dei creditori particolari dei soci e prima dello scioglimento della società o del singolo rapporto sociale; inoltre, definisce i limiti della rilevabilità d’ufficio dell’impignorabilità del bene espropriato.



Orientamenti giurisprudenziali

Conformi

- Sulla pignorabilità: Cass. Civ. 7 novembre 2002, n. 15605, in Riv. dir. comm., 2004, II, 193, con nota di Vessia; in Società, 2003, 707, con nota di Fusi; in Dir. e prat. soc., 2003, 3, 60, con nota di Liace; in Vita not., 2003, 943; in Giur. it., 2003, 1866.

- Sul rilievo d’ufficio dell’impignorabilità: Cass. Civ. 8 luglio 1978, n. 3432; Pret. Salerno, 27 aprile 1993, in Foro it., 1995, I, 2005.

Difformi

- Sulla pignorabilità: App. Milano, 23 marzo 1999, in Società, 1999, 1202, con nota di Collia.

- Sul rilievo d’ufficio dell’impignorabilità: Cass. Civ. 11 giugno 1999, n. 5761, in Foro it., 2001, I, 2019, riferita però allo specifico regime di impignorabilità della pensione di invalidità; v. anche Cass. Civ. 22 marzo 2011, n. 6548, in Pluris.


Il caso e la soluzione

Un creditore, sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, procede all’espropriazione delle quote di proprietà del debitore di una s.n.c.

In particolare, le quote della società di persone pignorate, secondo lo statuto societario erano trasferibili a terzi, ma con clausola di prelazione a favore degli altri soci, nonché, comunque, con clausola di gradimento del cessionario.

Il G.E., ritenendo impignorabili le quote di società di persone, in difetto di eccezione del debitore sul punto, rigetta d’ufficio l’istanza di vendita delle stesse.

Il creditore propone opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del G.E., deducendo, in sintesi, due motivi: 1) la pignorabilità delle quote; 2) la non rilevabilità d’ufficio dell’impignorabilità del bene espropriato.

Con la sentenza che si commenta il Giudice, sulla base di argomentazioni di notevole interesse sul piano applicativo, pur ritenendo infondato il primo motivo per le specifiche caratteristiche della fattispecie, accoglie l’opposizione per il secondo.

Impatti pratico-operativi

Il Tribunale di Chieti parte dal presupposto che le quote sociali, sia delle società di capitali che di quelle di persone, in quanto posizioni contrattuali “obbiettivate” suscettibili di negoziazioni, possono, in astratto, essere oggetto di espropriazione e di misure cautelari dirette, funzionali alla tutela della garanzia patrimoniale.

Tuttavia, se l’espropriabilità delle quote in favore dei creditori particolari dei soci è espressamente prevista per le quote di s.r.l. (art. 2471 c.c.), in linea di principio, per le società di persone va esclusa finché dura la società.

In proposito, il Giudice osserva che il principio non si desume da disposizioni specifiche, ma dalla disciplina complessiva delle società personali, nella quale il rapporto fiduciario tra i soci assume rilevanza prevalente, così che il trasferimento di partecipazioni è condizionato al consenso di tutti i soci o di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, ma resta comunque salva la diversa previsione dell’atto costitutivo.

Proprio vista la possibilità di una diversa pattuizione societaria, nella sentenza si rileva come nella prassi siano diffusi modelli di società di persone in cui per la cessione della quota è sufficiente il consenso del socio cedente, ma agli altri soci è riconosciuto un diritto di prelazione.

Ebbene, secondo il Giudice chietino la quota di società di persone, prima del suo scioglimento o di quello del singolo rapporto sociale, è espropriabile da parte dei creditori particolari dei soci, non solo quando l’atto costitutivo ne prevede la trasferibilità del tutto libera, sulla base del mero consenso del socio cedente, ma anche quando la cessione è possibile, ma temperata dal diritto di prelazione degli altri, singoli, soci.

I presupposti argomentativi di questa conclusione possono essere sintetizzati per punti:

a. l’inespropriabilità della quota di società di persone da parte dei creditori particolari dei singoli soci, per i quali resta la possibilità di richiedere la liquidazione della quota del loro debitore, non tutela i creditori sociali, ma i soci, vista la particolare rilevanza che l’individualità di ciascuno di essi assume nel rapporto societario;

b. tuttavia, la disciplina di questo tipo di società lascia ampio spazio all’autonomia privata nella disciplina dei rapporti interni, facendo appunto salva la diversa regolamentazione, con l’atto costitutivo, della circolazione delle quote, nel senso di una loro più agevole trasferibilità;

c. la previsione, nello statuto delle società personali, della cedibilità delle partecipazioni, con diritto di prelazione degli altri soci, non incide sul potere di uscita del socio, alla cui esclusiva volontà è lasciata la permanenza in società, anche se con limitazione nella scelta del cessionario; e la clausola di prelazione non salvaguarda, ma attenua la rilevanza dell’elemento personalistico;

d. indubbiamente, l’espropriazione della quota di società di persone cedibile, ma con clausola di prelazione, deve ritenersi possibile ove a questa si attribuisca efficacia solo sul piano obbligatorio; ma in ogni caso, in senso contrario alla giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, si deve giungere alle medesime conclusioni anche se, seguendo l’orientamento della Suprema Corte a sua volta descritto, si riconosce alla clausola di prelazione efficacia reale.

Nella fattispecie, dunque, la previsione nello statuto della cedibilità delle quote, con diritto di prelazione per gli altri soci, per il Tribunale non avrebbe escluso la loro pignorabilità da parte del creditore particolare del socio. Tuttavia, lo statuto prevedeva anche la clausola di gradimento, imponendo al socio alienante, in caso di mancato esercizio della prelazione, di comunicare agli altri soci le generalità del cessionario, appunto ai fini del loro gradimento; solo per questo motivo il Giudice, non essendo le quote trasferibili con il solo consenso del cedente e del cessionario, ha ritenuto le partecipazioni impignorabili e, quindi, infondato il primo motivo di opposizione.

Particolarmente interessanti, in termini di estensione oggettiva della garanzia patrimoniale e di concreto contemperamento degli interessi coinvolti nell’espropriazione, le conclusioni della sentenza sul rilievo della impignorabilità del bene espropriato, che hanno condotto all’accoglimento del secondo motivo di opposizione.

Il Giudice ha ritenuto che l’impignorabilità di beni mobili e crediti, in particolare quella di una quota sociale, non sia stabilita per ragioni di pubblico interesse, quindi con norme imperative, ma sia disposta nell’interesse esclusivo del debitore; di conseguenza, ha affermato che il giudice non può rilevarla d’ufficio, ma sussiste l’onere del debitore esecutato di dedurla con l’opposizione all’esecuzione.

Esito:

Accoglie l’opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi:

Art. 2252 c.c.;

Art. 2270 c.c.;

Art. 2284 c.c.;

Art. 2322 c.c.;

Art. 2471 c.c.;

Art. 2480 c.c.;

Art. 2740 c.c.;

Art. 2905 c.c.;

Art. 2910 c.c.;

Art. 2919 c.c.;

Art. 615 c.p.c.;

Art. 617 c.p.c.

Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, sentenza 6 luglio 2018, n. 92

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