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Estorsione bancaria









Può sembrare strano, ma anche una banca può essere denunciata per estorsione.

L’art. 629 c. 2 c.p. richiama le medesime aggravanti del reato di rapina. In questi casi, la pena reclusiva da 5 a 10 anni e la multa da 1000 a 4000 euro di cui al c. 1 vengono aumentate a reclusione da 6 a 20 anni e multa da 5000 a 15000 euro. Tali aggravanti sussistono se il fatto è commesso nei confronti di chi sta fruendo o ha appena fruito dei servizi di banche, uffici postali o sportelli automatici per il prelievo di denaro.

Secondo il codice penale, l’estorsione consiste nel costringere qualcuno a fare oppure a non fare qualcosa per procurarsi un ingiusto profitto. La pena è la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da mille a quattromila euro.

Può verificarsi un tentativo di estorsione bancaria quando l’istituto chieda al proprio cliente delle somme indebite (ad esempio perché usurarie o non pattuite) minacciando azioni legali.

Anche in questo caso bisogna ricordare che la responsabilità penale è personale; pertanto, poiché l’estorsione è un comportamento e non una clausola, dovrà essere denunciato chi, in concreto, ha posto in essere la condotta delittuosa.

Rispetto all’elemento oggettivo, la condotta è integrata dalla costrizione mediante violenza o minaccia nei confronti di taluno per fargli commettere determinati comportamenti attivi o omissivi. Vis e costrizione si pongono quindi in un rapporto strumentale (violenza/minaccia per costringere) e eziologico (costrizione a causa di violenza/minaccia). In questo senso, l’estorsione è un reato complesso in senso lato poiché costituito dalla vis e da un quid pluris che non necessariamente integra un’autonoma fattispecie di reato. È appena il caso di precisare che la minaccia estorsiva può avere ad oggetto anche un’omissione qualora venga prospettato il mancato impedimento di un male che il soggetto attivo ha l’obbligo di impedire. Il soggetto passivo della vis, peraltro, può anche non coincidere con il soggetto passivo del reato. L’evento conseguenza della condotta è quadruplice e consiste: – nella coazione relativa: violenza o minaccia personale o reale rilevano nella misura in cui siano in grado di condizionare la volontà della vittima avendo riguardo al parametro della normale impressionabilità; – nel compimento dell’atto di disposizione: un dare, facere o non facere aventi ad oggetto qualsiasi elemento attivo del patrimonio; – nel danno altrui: il documento causato dalla disposizione dovuta alla vis è insito nello stesso atto di disposizione; – nel profitto ingiusto: in assenza di un’utilità esorbitante o non dovuta, che non si fonda su una pretesa riconosciuta o tutelata dall’ordinamento, si avrebbe il diverso reato di violenza privata. Essendo reato di evento, l’estorsione sussiste solo quando tutti gli eventi sono realizzati.

Rispetto all’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di costringere il soggetto passivo a porre in essere una condotta che procurerà l’ingiusto profitto per il reo o per altri, con la consapevolezza di agire illegittimamente.

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