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Responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente gestore della strada

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO SAERGIO - Presidente -

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere -

Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22607/2015 proposto da:

ANAS SPA, in persona dell'Avv. P.G.C., in qualità di Procuratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO RIECO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO NIGRO, MIRELLA SPERA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

M.G.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2548/2015 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata in data 8/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza senza rinvio;

udito l'Avvocato VITTORIO GRIECO.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 2964/2012 depositata in data 5.7.2012, il Giudice di Pace di Salerno accolse la domanda proposta da M.G. nei confronti di ANAS S.p.a., con la quale era stato chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti, a seguito di un incidente avvenuto in data (OMISSIS) nella galleria c.d. "(OMISSIS)" sul tratto autostradale (OMISSIS), mentre era alla guida della moto Suzuky tg. (OMISSIS), sinistro stradale determinato dalla presenza di una estesa macchia oleosa che aveva provocato la caduta del motoveicolo.

Avverso detta sentenza ANAS S.p.a. propose gravame cui si oppose il M..

Il Tribunale di Salerno, con sentenza dell'8 giugno 2015, rigettò l'appello e condannò l'appellante alle spese di quel grado.

Il Tribunale ha osservato in particolare che: 1) la responsabilità ex art. 2051 c.c., dell'ente gestore di una strada è esclusa solo se questi dà la prova che "l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile"; 2) la responsabilità è esclusa anche quando l'ente manutentore dimostri che la situazione di pericolo era prevedibile ed evitabile con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato "ossia che il suo comportamento colpevole abbia inciso sul dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso; 3) nella specie era mancata la prova che la macchia d'olio era stata depositata poco prima del transito della moto, in modo da escludere il tempo materiale per intervenire; 4) il transito senza conseguenze di altri veicoli non implicava necessariamente la predetta circostanza poichè le auto sono meno soggette a perdita di controllo ed il traffico di moto è notoriamente ridotto in autostrada; 5) nessun elemento deponeva per una condotta imprudente del motociclista; 6) andavano condivise le argomentazioni del primo Giudice in ordine alla non prevedibilità e visibilità della situazione di pericolo, specie perchè la macchia oleosa si trovava all'interno di una galleria.

Avverso la sentenza del Tribunale ANAS S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art. 2051 c.c. - ed omessa ed insufficiente motivazione - art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato l'art. 2051 c.c., nel ritenere sussistente la sua responsabilità, quale custode del bene demaniale, ed evidenzia che il sinistro di cui si discute in causa si è verificato in un tratto autostradale aperto all'uso generale e che la custodia di aree estese aperte a tale uso non consente di configurare una responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto la vasta estensione di tali beni non consente "l'osservanza di quei poteri-doveri di controllo e vigilanza sul determinismo della res che il custode può e deve porre in essere al fine di scongiurare la propagazione di serie causali produttive di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi", In subordine, la società ricorrente deduce che, nella specie, deve escludersi la sua responsabilità in quanto il fatto dannoso si sarebbe verificato per una causa (macchia d'olio) "non qualificabile come "anomalia" della strada nè evitabile perchè improvvisa ed eccezionale".

2. Con il secondo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2051 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c.) ed omessa ed insufficiente motivazione - art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", la ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe violato l'art. 2051 c.c., avendo omesso di considerare che la presenza sulla sede stradale di una chiazza d'olio integrava una ipotesi di caso fortuito e non era esigibile un controllo continuo della strada, come invece ipotizzato dal Giudice di appello, che ha indicato, come possibile causa di esclusione della responsabilità, solo l'ipotesi, non provata, che l'olio fosse caduto da veicolo che precedeva il motociclista. Rappresenta, altresì, la ricorrente che, nella specie, era emerso dall'istruttoria lo svolgimento di un servizio continuo di vigilanza, che prima di quella relativa al sinistro in parola, non vi erano state segnalazioni inerenti a situazioni di pericolo e/o sinistri nel tratto in cui si era verificato l'incidente di cui si discute in causa, sicchè doveva presumersi che la macchia d'olio sia stata sul piano viabile pochi istanti, sì da rendere configurabile l'ipotesi del caso fortuito, la prova del quale emergeva anche dai dati desumibili dal rapporto della Polizia Stradale e dell'ANAS. 3. Con il terzo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2043 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2967 c.c.) ed omessa ed insufficiente motivazione - art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", la ricorrente sostiene che il Tribunale, con la sentenza impugnata, avrebbe violato ed erroneamente applicato l'art. 2043 c.c., nel ritenere - "con motivazione assai lacunosa, contraddittoria, ancorata ad una giurisprudenza vetusta e scevra di apprezzabili riferimenti circa l'iter logico-giuridico adottato" -, sussistente la sua responsabilità, "confermando il carattere insidioso dell'elemento pericolo (non prevedibilità e visibilità della macchia d'olio) e prescindendo sia dal fatto che il sinistro fosse stato causato dal caso fortuito, sia dalla sussistenza o meno del comportamento doloso o colposo dell'ANAS S.p.a.".

La ricorrente ribadisce l'inesigibilità - a suo avviso - di una condotta idonea ad evitare l'evento dannoso di cui si discute in causa, il difetto di prova circa la permanenza della macchia d'olio sulla sede stradale per un numero indeterminato di ore o per tutta la mattinata, l'effettuata attività di vigilanza senza che fosse stata riscontrata alcuna anomalia del piano viabile e la mancanza, nelle ore precedenti al verificarsi del sinistro de quo, di segnalazioni di incidenti stradali o della presenza di una macchia d'olio nel tratto autostradale di cui si discute in causa e sostiene che verosimilmente, in base a quanto dedotto nell'atto introduttivo dall'attore, questi procedeva sul tratto autostradale in parola "a non moderata velocità... e con fare distratto", sicchè, potendosi - secondo la ricorrente - ritenere che il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a cagionare il danno, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto dei danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

4. I motivi sopra riportati, essendo strettamente connessi, ben possono essere congiuntamente esaminati.

4.1. Si osserva che è infondato il primo motivo in relazione alle censure avanzate in via principale, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, secondo cui a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (Cass. 24/02/2011, n. 44959). Questa Corte ha pure affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. 18/10/2011, n. 21508; Cass. 12/03/2013, n. 6101; Cass. 12/04/2013, n. 8935; Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805).

4.2. Risultano, invece, fondate, per quanto di ragione, le censure veicolate ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e proposte con la seconda parte (in via subordinata) del primo motivo nonchè con il secondo e il terzo motivo.

Ed invero il Tribunale si è attenuto a principi che non conformi all'interpretazione data dall'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità all'art. 2051 c.c..

4.3. Ne consegue che il materiale probatorio va rivalutato alla luce del principio riaffermato anche di recente da questa Corte e secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass. 12/03/2013, n. 6101).

5. L'esame di ogni ulteriore questione proposta dalla ricorrente resta assorbito.

6. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione e nei termini sopra precisati; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato.

7. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e nei termini precisati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2017.

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