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Soglia usura degli interessi di mora: quale confronto usare

Immagine del redattore: Umberto Giovannoni
Umberto Giovannoni
27 set 2018
Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 24 ott

Aggiornamento: 24 ottobre 2026.


Quadro aggiornato al 2026


Non esiste una maggiorazione della mora applicabile indistintamente a tutti i finanziamenti e a tutte le epoche. Le percentuali riportate nel contributo originario riguardano specifiche rilevazioni e non sono una tabella universale per il 2026.


Le Sezioni Unite n. 19597/2020 indicano il criterio di confronto con il tasso soglia costruito utilizzando, quando presente nel decreto pertinente, la maggiorazione media della mora. Se il decreto non la contiene, rileva il TEGM secondo il criterio indicato dalla pronuncia.


Occorre identificare data della convenzione, tipo di operazione e decreto applicabile, separando mora e corrispettivi. Una perizia attendibile deve spiegare dati, formule e voci considerate; un semplice confronto con la soglia attuale non basta.


Contributo originario e precedenti

Il testo che segue conserva il contributo pubblicato in precedenza. Gli orientamenti e i riferimenti temporali vanno letti alla luce delle precisazioni aggiornate riportate sopra.









Molti credono erroneamente che la soglia usura valga sempre, in qualsiasi caso, per qualsiasi conteggio di interessi.

Non è così.

Quando nel computo degli interessi sono presenti anche interessi di mora (perché il debitore è stato inadempiente ed ha ritardato il pagamento), la soglia usura calcolata trimestralmente dalla Banca d’Italia non può assolutamente essere presa in considerazione.

Ciò perché, così facendo, si confronta il tasso effettivo derivante dal conteggio degli interessi, comprensivi anche degli interessi di mora, con una soglia usura determinata ignorando completamente questi interessi di mora.

E’ come confrontare due unità di misura differenti (ad es. i chili con i metri), oppure confrontare le mele con le banane per vedere quale dei due è il frutto più rosso!!!

Insomma, dal punto di vista matematico si compie un vero e proprio obbrobrio, il quale, seppur tanto caro a molte pseudo associazioni di consumatori senza scrupoli, rimane quello che è: una idiozia di calcolo.

Ma allora come controllare quando l’operazione di prestito, in cui sono compresi pure degli interessi di mora per ritardato pagamento, dà luogo ad un tasso effettivo usurario? Quale limite di soglia usura adottare per il confronto con il tasso effettivo dell’operazione se sono presenti interessi di mora, oltre quelli ordinariamente concordati (detti corrispettivi)?

Finalmente il Mef, con il decreto nel quale ha fissato le soglie usura per il 1° trimestre 2018, ha permesso di dare una risposta alle importanti domande dianzi citate e di risolvere quindi, una volta per tutte, l’annoso problema della verifica dell’usura nei casi di presenza di interessi di mora nelle operazioni di finanziamento.

Il Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) infatti ha quantificato nel suddetto decreto, sulla base di un’indagine della Banca d’Italia, i tassi di mora medi del sistema (calcolati come maggiorazione dei tassi di interessi corrispettivi), rendendoli così confrontabili con i tassi effettivi delle operazioni di prestito inclusivi appunto degli interessi di mora.

In questo modo è possibile contare su dati più aggiornati e strutturati della semplice indicazione, vecchia di anni, di un unico tasso medio di mora. Ma soprattutto è possibile porre in essere un confronto (tra tasso effettivo dell’operazione e soglia specifica di usura) allo scopo di verificare l’usurarietà dei prestiti in presenza di interessi di mora.


In particolare nel decreto sono riportate le seguenti informazioni circa le maggiorazioni medie dei tassi di mora rispetto a quelli corrispettivi:

  • Mutui ipotecari di durata ultraquinquennale: 1,9%

  • Leasing: 4,1%

  • Altri prestiti: 3,1%

Con le suddette rilevazioni statistiche è possibile costruire i Tassi Soglia usura inclusivi degli interessi di mora. Ciò mediante la metodologia con cui si passa dai TEGM (Tassi Effettivi Globali Medi) ai limiti trimestrali di usura.



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Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella di Padova esamina i documenti e valuta le iniziative utili nel caso concreto. Per un colloquio puoi contattarci tramite il modulo oppure telefonare allo 049 725117.


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