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Le Sezioni Unite sull’errore di fatto ai fini della revocazione della sentenza










Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 23306 del 16/11/2016, chiariscono la distinzione tra giudizio di fatto e di diritto ai fini dell’errore revocatorio


Con l’interessante pronunciamento oggetto di disamina, le Sezioni Unite chiariscono la differenza tra giudizio di fatto e giudizio di diritto ed errore di fatto e di diritto ai fini della revocazione della sentenza.

In particolare, il Supremo Consesso ha precisato che:

– per fatto e giudizio di fatto deve intendersi tutto ciò che attiene all’accertamento o alla ricostruzione della verità o della falsità di dati empirici (fatti o atti) rilevanti per il diritto, fatta eccezione per le modalità di applicazione delle eventuali norme relative ad ammissibilità ed assunzione di prove, ovvero a prove legali;

– per diritto e giudizio di diritto si deve avere riguardo a tutto quanto attiene all’applicazione di norme e cioè:

  1. all’individuazione o scelta della norma applicabile al caso concreto;

  2. all’interpretazione di tale norma, sia con riguardo alla fattispecie astratta, sia con riguardo al comando;

  3. alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entro la fattispecie astratta;

  4. all’individuazione o deduzione delle conseguenze da quella norma previste, con applicazione al caso di specie.

Su questa premessa, l’errore revocatorio consiste allora in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, che attiene all’accertamento o alla ricostruzione della verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo, al quale un soggetto dell’ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all’esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata: l’errore deve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o – meno che mai – di indagini o procedimenti ermeneutici (fin da Cass. Sez. Un., 10 agosto 2000, n. 561; tra le molte altre, per tutte: Cass. 1 marzo 2005, n. 4295; Cass., 18 settembre 2008, n. 23856; Cass. Sez. Un., 7 marzo 2016, n. 4413).

Pertanto, l’errore revocatorio non può articolarsi nella deduzione di un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (integrando tale inesatto apprezzamento, semmai, il detto vizio logico deducibile secondo il previgente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., 20 febbraio 2006, n. 3652; Cass., ord. 11 febbraio 2009, n. 3365; Cass., ord. 29 aprile 2016, n. 8472).

Del resto, una valutazione implica di per sé sola una decisione e quindi una ponderazione o scelta tra più possibilità od alternative, tanto escludendo la configurabilità dell’errore revocatorio: l’errore di percezione deve invece riguardare un fatto, vale a dire un evento esterno al processo e che deve essere rappresentato e ricostruito all’interno di questo come elemento di una fattispecie da sussumere nel successivo giudizio di diritto; sicché l’errore che cade sugli atti e i documenti della causa non è rilevante in se stesso, ma solo nella misura in cui si risolve in un errore di percezione di un fatto.

Ora, l’art. 395 cod. proc. civ., n. 4 si premura di dare la definizione di errore “di fatto”: questo ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

Il contrasto rilevante è quindi quello tra la rappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto (o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice; e, per di più, deve trattarsi di un contrasto in termini di esclusione reciproca e non di semplice diversità tra l’una e l’altra.

Ciò che rileva è quindi una radicale e insanabile contrapposizione fra due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, costituite l’una da quella risultante dalla sentenza del giudice e l’altra da quella che si ricava univocamente dagli atti e dai documenti di causa; pertanto, deve trattarsi di una mera svista di carattere materiale o meramente percettivo, riferita a fatti univocamente ed incontestabilmente percepibili nella loro ontologica esistenza e quindi insuscettibili di diverso apprezzamento: e mai può allora rilevare, a questi fini, un errore che implichi un benché minimo margine di apprezzamento o di valutazione o di giudizio per la sussunzione del fatto.

La rappresentazione del fatto (o del complesso di fatti) materiale è – in altri termini – qualificabile come univoca quando è evidente, quando cioè non implica giudizio, sia pure elementare, inteso ad eliminare potenziali o effettive divergenze; mentre la supposizione deve comportare valutazione di causalità tra fatto presupposto e suo diretto accertamento da parte del giudice.

Inoltre, il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi: sicché non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 15 dicembre 2011, n. 27094)

In applicazione di tali criteri, è categoricamente esclusa dal novero dell’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, come prevista dall’attuale sistema processuale, ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un (preteso) giudicato, sia perché quest’ultimo – sia esso interno od esterno – costituisce la “regola del caso concreto” e partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicché l’erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto (fin da Cass. Sez. Un., 16 novembre 2004, n. 21639: inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395, n. 4, essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto).


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