IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DEI REATI
- Avv. Marco Cesetti
- 24 ott 2018
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La legge prevede che lo Stato non mantiene l’interesse alla punizione dei reati per sempre.
Il tempo di prescrizione di un reato, dunque, è il periodo di tempo in cui lo Stato mantiene l’interesse a punire quel determinato fatto criminoso.
In via di principio, il tempo di prescrizione aumenta con l’aumentare della gravità del reato preso in considerazione, cioè aumenta con l’aumentare della pena edittale prevista per quel determinato reato.
Quando passa tutto il tempo previsto per la prescrizione, il reato si estingue.
L’Art. 157 c.p., recentemente novellato con legge 5.12.2005 n. 215, stabilisce che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto, e a quattro anni se si tratta di contravvenzioni, anche se puniti con la sola pena pecuniaria (v. differenza tra delitti e contravvenzioni).
Per esempio, non considerando le questioni relative all’interruzione della prescrizione, di cui si parlerà fra poco, la ricettazione si estingue in otto anni perché questa è la pena edittale massima prevista per questo delitto (cfr. Art. 648 c.p.).
In tutti i casi esplicitamente elencati nell’ Art. 160 c.p., il corso della prescrizione si interrompe e comincia a decorrere un nuovo tempo di prescrizione dal giorno dell’interruzione.
Secondo l’Art. 161 c.p., tuttavia, l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento fino a:
un quarto del tempo necessario a prescrivere nei casi ordinari;
la metà del tempo necessario a prescrivere nei casi di recidiva specifica (Art. 99 c.p. II comma);
i due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso in cui il recidivo commetta altro delitto non colposo (Art. 99 c.p. IV comma);
l’aumento del doppio del tempo necessario nel caso in cui a commetterlo sia il delinquente abituale (Artt. 102 e 103 c.p.), oppure il delinquente di professione (Art. 105 c.p.).
Per tornare all’esempio del delitto di ricettazione, esso si prescrive in otto anni se non intervengono atti interruttivi; se intervengono atti interruttivi, invece, si prescrive in:
dieci anni (8 anni + 1/4 di 8 anni) per tutti i casi ordinari;
dodici anni (8anni + metà) per il reo recidivo specifico;
ed in venti anni per il delinquente abituale o professionale.
Sono causa di estinzione del reato anche:
la morte del reo (art. 150 c.p.);
l’amnistia (art. 151 c.p.);
la remissione della querela (art. 152 c.p.);
l’oblazione nelle contravvenzioni (art. 162 c.p.)
la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.);
la sospensione con messa alla prova (art. 168bis c.p.);
il perdono giudiziale per i minori (art. 169 c.p.).
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