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Licenziamento: rimane traccia sul curriculum?

La motivazione del licenziamento compare nella scheda professionale tenuta dal centro per l’impiego?

Spesso il vero problema di chi subisce un licenziamento per giusta causa (ossia per motivi disciplinari) non è solo quello di perdere il lavoro, ma anche di non poterne trovare altri a causa della macchia sul curriculum. Che spesso le aziende «parlino» tra loro e si scambino, informalmente, notizie riservate sui dipendenti da assumere non è una novità. Il datore di lavoro che, rinvenendo nel curriculum di un candidato all’assunzione, lo svolgimento di mansioni presso un’altra azienda non trova nella legge alcun ostacolo a chiedere a quest’ultima – magari a un amico che ha all’interno – le ragioni del licenziamento. Ma la motivazione del licenziamento compare nella scheda professionale tenuta dal centro per l’impiego? Se un dipendente viene licenziato per giusta causa le ragioni che hanno indotto l’azienda a sbarazzarsi del lavoratore restano segnalate da qualche parte? Il potenziale nuovo datore può sapere del licenziamento e della relativa motivazione?

Il licenziamento non infrange il curriculum

Partiamo da un dato di fatto: il curriculum è un’autocertificazione che fa l’aspirante lavoratore. Egli è responsabile del suo contenuto, sia nel bene che nel male. Questo significa che se egli mente in ordine a determinate questioni o esagera con riferimento ad altre l’azienda è libera di licenziarlo e di chiederli anche il risarcimento del danno Non solo. La falsità viene anche punita dal codice penale e il dipendente rischia quindi l’incriminazione per un reato tutt’altro che leggero.


Nonostante queste considerazioni, è anche vero che il dipendente non è tenuto a indicare nel curriculum le ragioni che lo hanno portato a perdere il lavoro, essendo sufficiente che specifichi la data in cui il rapporto con la precedente azienda è cessato. Non deve, quindi, né indicare se la cessazione del lavoro è avvenuta per dimissioni o licenziamento, né tantomeno le ragioni del licenziamento stesso.


Se il contratto collettivo nazionale non prevede diversamente, l’azienda non può neanche chiedere il certificato penale del dipendente per verificare se questi è stato licenziato per ragioni attinenti alla commissione di reati. È ad esempio l’ipotesi di chi lavori in luoghi per l’infanzia, a contatto con bambini, per il qual caso è necessario avere una fedina penale immacolata.

Le ragioni del licenziamento non compaiono da nessuna parte

Infine, veniamo al lato della pubblica amministrazione. Non esiste un registro o un casellario ove debbano essere riportate le ragioni del licenziamento. Ragioni che, pertanto, non compaiono neanche nella scheda professionale tenuta dal centro per l’impiego.

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