google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Paga le spese il chiamante in garanzia, se la domanda è infondata
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E’ tenuto alle spese il chiamante in garanzia, se la domanda è infondata







Secondo la Cassazione, sentenza 8 novembre 2018, n. 28510, in tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un terzo chiamato in giudizio comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi fra di loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.



PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. civ. sez. VI - 3, 21 aprile 2017, n. 10070

Cass. civ. sez. III, 8 aprile 2010, n. 8363

Difformi:

Non si rinvengono precedenti


M.B. veniva investito, nel cantiere nel quale si trovava a lavorare, da una pala cingolata manovrata da P.R.

L'INAIL riconosceva l'incidente sul lavoro e indennizzava M.B. per l'incidente subito.

Successivamente l'INAIL agiva in surrogazione, ex art. 1916 c.c., nei confronti di P.R., perché ne fosse accertata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., e di A.B., padre del danneggiato, alle cui dipendenze lavorava il R., ai sensi dell'art. 2049 c.c.

I convenuti si costituivano in giudizio e chiamavano, a loro volta, a comparire l'assicuratore A. s.p.a.

La società, costituendosi, eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa.

Il Tribunale di Milano rigettava le domande attoree nei confronti di entrambi i convenuti.

La decisione veniva appellata in via principale dell'INAIL, che contestava la totale imputazione del fatto illecito a M.B. ed insisteva nelle domande originarie.

Contestava altresì la condanna alle spese a favore di A. s.p.a., atteso che la pretestuosità della chiamata in causa dell'assicuratore, accertata già in fase stragiudiziale anteriormente all'instaurazione del contenzioso, doveva essere fatta gravare unicamente sul chiamante A.B..

La A. s.p.a. proponeva appello incidentale relativamente alla statuizione di condanna alle spese, lamentandone l'inferiorità alle soglie dettate dal D.M. n. 55/2014.

La Corte d'appello di Milano rigettava i motivi dell'appello principale concernenti l'accertamento della responsabilità del sinistro, mentre accoglieva quello relativo alla condanna dell'INAL alle spese a favore dell'A. s.p.a. Accoglieva altresì l'impugnazione incidentale della compagnia assicuratrice.

Avverso tale sentenza l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il secondo motivo l'INAIL censura il capo della sentenza di secondo grado che ha condannato l'Istituto al pagamento delle spese di lite in favore dell'A. s.p.a., chiamata in garanzia da A.B..

In particolare, la corte d'appello, avendo accertato come palesemente arbitraria la chiamata in garanzia, avrebbe dovuto porre le spese liquidate in favore della compagnia assicurativa esclusivamente a carico del chiamante, anziché dell'INAIL.

Oltretutto, la stessa corte d'appello aveva, a sua volta, annullato l'analoga statuizione contenuta nella sentenza del tribunale, ritenendola ingiusta per le medesime ragioni che avrebbero dovuta indurla a conformarsi al suo stesso decisum al momento di liquidare le spese del grado.

Il motivo è fondato.

La corte territoriale ha definitivamente accertato la sostanziale pretestuosità della chiamata in garanzia dell'assicuratore operata da A.B.

Infatti, già nella fase pre-contenziosa l'A. s.p.a. aveva eccepito l'inoperatività della polizza, che testualmente escludeva i figli conviventi dalla cerchia dei terzi danneggiati.

Nella giurisprudenza di legittimità si è più volte affermato, in tema di spese processuali, che la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un terzo chiamato in giudizio comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi fra di loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.

La corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi nel riformare il capo della sentenza di primo grado che condannava l'INAIL alla refusione delle spese del giudizio nei confronti dell'A. s.p.a.

Tuttavia, non ha applicato il medesimo criterio al momento di liquidare le spese del giudizio d'appello sul presupposto che la compagnia assicurativa, nel giudizio di appello, avesse insistito per il rigetto dell'impugnazione e per la conferma del provvedimento appellato.

Invero la Corte d'Appello, una volta rigettato l'appello principale e dichiarata assorbita la domanda di manleva, avrebbe dovuto verificare quale sarebbe stato l'esito della lite fra il chiamante e il terzo chiamato nella diversa ipotesi in cui il primo fosse stato condannato nei confronti dell'Istituto attore.

Poiché la domanda di garanzia impropria sarebbe stata in ogni caso destinata al sicuro rigetto, quale che fosse stato l'esito della domanda principale, secondo il principio della causalità le spese di lite del grado d'appello sostenute dalla A. s.p.a. andavano poste a carico di A.B., anziché dell'INAIL.

Esito del ricorso:

Cassa la sentenza della Corte d'appello di Milano pubblicata il 31 maggio 2016 e decide nel merito.

Riferimenti normativi:

Art. 1916 c.c.

Art. 2043 c.c.

Art. 2049 c.c.

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