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Archiviazione del procedimento penale

L'archiviazione costituisce l'alternativa all'esercizio dell'azione penale, cui il Pubblico Ministero può determinarsi, in esito alle indagini preliminari, in uno dei seguenti casi: quando la notizia di reato risulti infondata, sia rimasto ignoto l'autore del reato, risulti mancante una condizione di procedibilità, il reato sia estinto o il fatto non sia previsto dalla legge come reato, il fatto sia particolarmente tenue.




1. I presupposti di fatto e di diritto

1.1.Infondatezza della notizia di reato

1.2. Reato commesso da persone ignote

1.3. Archiviazione in iure

1.4. Archiviazione per particolare tenuità del fatto

2. Il procedimento di archiviazione

3. L'opposizione all'archiviazione

4. I provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

5. Il reclamo ex art. 410 bis c.p.p.

6. La riapertura delle indagini

1. I presupposti di fatto e di diritto

L'archiviazione costituisce l'alternativa all'esercizio dell'azione penale, cui il Pubblico Ministero può determinarsi, in esito alle indagini preliminari, in presenza dei presupposti di fatto (art. 408 e art. 415 c.p.p.) e di diritto (art. 411 c.p.p.) previsti dal codice di rito, più precisamente:

  1. qualora la notizia di reato risulti infondata (art. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p.);

  2. qualora sia rimasto ignoto l'autore del reato (art. 415 c.p.p.);

  3. qualora risulti mancante una condizione di procedibilità, il reato sia estinto ovvero il fatto non sia previsto dalla legge come reato (art. 411 comma 1 c.p.p.);

  4. qualora il fatto sia particolarmente tenue (art. 131 bis c.p. e 411 comma 1 bis c.p.p.).

1.1. Infondatezza della notizia di reato

L'esplicitazione della nozione di infondatezza della notizia di reato è contenuta nell'art. 125 delle disp. att. c.p.p. che la radica sulla non idoneità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio.

L'inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio ricorre quando il processo si appalesi, ad una valutazione prognostica effettuata sulla scorta di un'analisi scrupolosa dei risultati investigativi, oggettivamente superfluo, o per l'evidente innocenza dell'indagato o per l'evidente incapacità degli snodi processuali a fornire un reale contributo conoscitivo.

La superfluità del processo costituisce un limite implicito al principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost. e art. 50 c.p.p.) il quale, nell'escludere l'ammissibilità di un'archiviazione motivata su ragioni di opportunità, esige un controllo di legalità del giudice sull'osservanza del discrimine tra esercizio dell'azione penale e non esercizio.

1.2. Reato commesso da persone ignote

Qualora l'autore del reato sia rimasto ingoto pur a seguito dell'espletamento dell'attività investigativa, il Pubbico Ministero, nel termine di sei mesi dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato, dell'apposita notizia, presenta al Giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini: in tale ultimo caso, per la proroga dei termini, si applicano – in virtù di espresso richiamo - i termini e le procedure di cui al combinato disposto degli articoli406 e 407 c.p.p.

Nel primo caso, invece, ove il Giudice provveda conformemente alla richiesta di archiviazione, l'esito è un decreto inoppugnabile; ove dissenta, o vi sia opposizione della persona offesa, si procede in camera di consiglio, secondo le regole ordinarie (v. infra).

In esito all'udienza camerale, il Giudice per le indagini preliminari può disporre l'archiviazione ovvero può, laddove ritenga che il reato sia da attribuire a persona determinata, intimare al Pubblico Ministero di iscrivere il nome di questa nel registro delle notizie di reato (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 31.5.2005, in Cass Pen., 05, 2860); infine, può indicare il compimento di ulteriori indagini necessarie ai fini dell'individuazione della persona cui attribuire il reato.

La legge 479/1999 (Legge Carotti) ha introdotto, nell'ambito dell'archiviazione contro persone ignote, la c.d. archiviazione cumulativa, la quale viene richiesta dal PM e disposta dal Gip con riferimento agli elenchi mensilmente trasmessi dagli organi di polizia ai sensi dell'art. 117 disp. att. c.p.p., concernenti denunce a carico di persone ignote: tale previsione, che sembra palesare un minor interesse del Legislatore e, di conseguenza, esigere un minore impegno investigativo, risponde ad esigenze di speditezza processuale e alla necessità di ottimizzare le risorse nella gestione dei procedimenti penali.

1.3. Archiviazione in iure

L'art. 411 c.p.p. disciplina le ipotesi di archiviazione c.d. in iure, che si collocano per l'appunto sul piano della valutazione giuridica del fatto. Tali ipotesi attengono alla mancanza di una condizione di procedibilità (querela, istanza autorizzazione a procedere), all'estinzione del reato (per es. per morte del reo), alla circostanza che il fatto non sia più previsto dalla legge come reato (ad es. perchè sia intervenuta una depenalizzazione o una sentenza di incostituzionalità): la loro previsione autonoma è stata considerata superlua trattandosi di ipoesi in cui la notizia non potrebbe comunque non essere considerata latu sensu infondata (Cordero).

Alle ipotesi considerate la giurisprudenza affianca altresì quella in cui ricorra una causa di giustificazione idonea ad eludere l'antigiuridicità del fatto (Cass. Pen., 21.10.1991; in Cass. Pen. 1991).

Per contro si ritiene che il fatto non vada archiviato quando gli sviluppi procedimentali lascino intravedere la possibilità che il soggetto venga prosciolto ma debba essere sottoposto ad una misura di sicurezza.

1.4. Archiviazione per particolare tenuità del fatto

L'archiviazione per particolare tenuità del fatto, introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 (GU Serie Generale n.154 del 4-7-2017), è un'ipotesi peculiare di archiviazione in iure, in quanto afferente la nuova causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.


Quest'ultima può essere, come noto, applicata solo laddove l'offesa sia di particolare tenuità, avendo riguardo alla modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, e il comportamento dell'agente non sia abituale. Ai fini della valutazione di tale ultimo requisito l'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, modificando l’art. 3, comma 1, lett. f), D.P.R. 14 novembre 2002, n. 113, ha previsto l’iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto: ed invero, la valutazione dell'abitualità sarebbe falsata se il giudice non potesse tenere conto – perché non iscritte – delle precedenti pronunce archiviative per irrilevanza del fatto.


Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il Pubblico Ministero deve darne avviso non solo alla persona offesa ma anche (evidentemente in ragione del pregiudizio derivante dall'iscrizione nel casellario giudiziale della pronuncia archiviativa, fondata sostanzialmente su un accertamento sommario di responsabilità) alla persona sottoposta alle indagini, le quali nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il Giudice, se l'opposizione non è inammissibile, fissa l'udienza e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il Giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta, il Giudice restituisce gli atti al Pubblico Ministero, eventualmente indicando ulteriori indagini da compiere ovvero disponendo che formuli l'imputazione.

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2. Il procedimento di archiviazione

In presenza dei presupposti di fatto o di diritto come sopra ricordati, il Pubblico Ministero, entro il termine di tre mesi (prorogabile di altri tre con decreto motivato del Procuratore Generale) dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari 1 presenta al Giudice per le indagini preliminari la richiesta di archiviazione e ne fa dare avviso alla persona offesa (o al Difensore di questa, se già nominato, in quanto domiciliatario ex lege ai sensi dell' art. 33 disp. att. c.p.p.) che, al momento della presentazione della notizia di reato o successivamente ne abbia fatto richiesta.

Mette conto di precisare come per i reati commessi con violenza alla persona e per il reato di furto aggravato ex art. 624 bis c.p. (aggiunto dalla legge 103/2017 verosimilmente in ragione dell'intenso pericolo che comporta oltre che per il patrimonio anche per l'incolumità fisica delle vittime) l'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione debba essere notificato “in ogni caso”, vale a dire a prescindere dalla circostanza che ne abbiano fatto richiesta: tale previsione risponde evidentemente all'esigenza di rafforzare la tutela della vittima di determinati reati sulla scia di quanto previsto in ambito sovranazionale (cfr. Direttiva 2012/29/EU).

Legittimati a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione sono la persona offesa, i congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato, gli organismi rappresentativi degli interessi lesi dal reato, non anche il denunciante e o il danneggiato che non siano anche titolari del bene giuridico attinto dal reato, anche se per questi ultimi la legittimazione è controversa giacchè il controllo del principio di obbligatorietà dell'azione penale implicherebbe la possibilità di instaurazione del contraddittorio anche a coloro che abbiano manifestato un concreto interesse al procedimento.

Con l'avviso di cui sopra, la persona offesa è avvertita della facoltà di prendere visione degli atti - che include la facoltà di estrarre copia degli stessi in virtù dell'ordinanza 13/2000 della Corte Costituzionale - e di proporre motivata opposizione ai fini della prosecuzione delle indagini, nel termine come di seguito precisato:

  • 20 giorni, in generale (il termine è stato così aumentato dalla legge 103/2017);

  • 30 giorni, quando si tratta di delitti commessi con violenza alla persona (l'ultimo comma dell'art. 408 è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. g), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119)2, ovvero del reato di furto in abitazione e furto con strappo (inserito nell'ultimo comma dell'articolo in questione dalla L. 23 giugno 2017, n. 103) avvertiti nel continente momento storico come reati di particolare allarme sociale,

  • 10 giorni, nel caso di archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Il suddetto termine ha natura processuale e pertanto soggiace alla disciplina della sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969 (Cass. pen. Sez. II, n. 34876/2011).

Trattasi di un termine meramente dilatorio, nel senso che sono inibite la trasmissione degli atti al Giudice e la pronuncia del Giudice sulla richiesta finchè non siano decorsi i 10, 20 o 30 giorni per presentare l'atto di opposizione, nonchè ordinatorio (non previsto, cioè, a pena di decadenza), con la conseguenza che l’opposizione alla richiesta di archiviazione depositata oltre il termine non rende, per ciò solo, la richiesta medesima inammissibile, dovendo il Giudice investito comunque valutarla, salvo il caso in cui abbia già emesso il provvedimento di archiviazione all'atto del deposito dell'opposizione, restando giocoforza preclusa alla parte interessata ogni ulteriore doglianza.

In altre parole il rispetto del termine garantisce un'utile ed efficace presentazione dell'opposizione, scongiurando il rischio che il Giudice abbia già valutato la richiesta e disposto conformemente ad essa.

Decorso il termine senza che sia stata proposta opposizione, ovvero di seguito alla presentazione della stessa, il Pubblico Ministero trasmette alla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari, la documentazione delle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al Giudice per le indagini preliminari (art. 126 disp. att. c.p.p.).

La presentazione dell'opposizione, pertanto, deve essere effettuata dall'interessato presso la segreteria del Pubblico Ministero, in pendenza del termine, presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari cui sia stata trasmessa la richiesta e il corredo documentale, successivamente per l'appunto alla loro trasmissione dal parte della segreteria del Pubblico Ministero.

3. L'opposizione all'archiviazione

Per giurisprudenza consolidata, l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione previsto dall’art.410 c.p.p. non ha natura di impugnazione (non essendo diretto contro un atto del Giudice ma del Pubblico Ministero), ma costituisce espressione specifica della generale facoltà delle parti di presentare richieste al giudice, stabilita dall’art.121 c.p.p.; ne consegue che all’atto di opposizione non è applicabile l’art.582c.p.p., che consente il deposito dell’impugnazione nella cancelleria dell’ufficio giudiziario del luogo ove le parti private o i loro difensori si trovano3 ma la previsione secondo cui le richieste devono essere presentate mediante deposito presso l'autorità giudiziaria competente.

Nel merito, l'atto di opposizione è finalizzato ad un'integrazione investigativa, a supporto della quale, la persona offesa, a pena di inammissibilità, deve indicarne l'oggetto e i relativi elementi di prova.

Parte della giurisprudenza, in relazione all’opposizione priva dell’indicazione delle indagini suppletive da espletare, ha stabilito che “alla persona offesa deve essere riconosciuta la facoltà di contrastare la richiesta di archiviazione non solo per il profilo della completezza delle indagini, ma anche per quello della fondatezza della notizia di reato; ciò comporta che, laddove non vi sia luogo ad ulteriori accertamenti, le censure dell'opponente possono essere comunque rivolte al contenuto della richiesta in ordine a quest'ultimo aspetto. Ne consegue che l'indicazione delle investigazioni suppletive non è condizione necessaria di ammissibilità dell'opposizione” 4

L’indicazione delle indagini suppletive non rende peraltro automaticamente l’opposizione ammissibile; ciò in quanto l'inammissibilità dell'opposizione può essere dichiarata “per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi di investigazione suppletiva indicati” (Cass. Pen., Sez. VI, n. 44878/2017),“intendendosi per pertinenza l'inerenza alla notizia di reato, e per rilevanza l'idoneità della investigazione proposta a incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal pubblico ministero” (Cass. Penale, sez.V, n. 50085/2017).

Qualora l'opposizione sia inammissibile e la notizia di reato infondata, il Giudice emette decreto motivato di archiviazione e restituisce gli atti al Pubblico Ministero.

In caso contrario, fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al Pubblico Ministero alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa nonchè al Procuratore Generale.

Il procedimento si svolge secondo le forme camerali dell'art. 127 c.p.p. e gli atti rimangono nella cancelleria del Giudice con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.

In esito all'udienza, il Giudice può disporre l'archiviazione, con ordinanza, ovvero, sempre con ordinanza, indicare al Pubblico Ministero lo svolgimento di ulteriori indagini e il termine per il loro compimento o ancora l'esercizio dell'azione penale nel termine di 10 gg fissando l'udienza preliminare nei due giorni successivi. Non può il giudice indicare la forma di esercizio dell'azione penale essendo quest'ultima una prerogativa esclusiva dell'organo di accusa.

4. I provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

Fuori dei casi in cui sia stata presentata opposizione, il Giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al Pubblico Ministero. Il decreto è notificato alla persona sottoposta alle indagini cui sia stata applicata la misura della custodia cautelare, ai fini dell'eventuale richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ove ne ricorrano i presupposti.

Se non accoglie la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, fissa entro tre mesi (termine introdotto dalla legge 103/2017, c.d. riforma Orlando, attraverso la modifica dell'art. 409 c.p.p.) l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al Pubblico Ministero, all'indagato, alla persona offesa e al Procuratore Generale (per l'esercizio, in quest'ultimo caso, dell'eventuale potere di avocazione ex art. 412 c.p.p.): la mancata fissazione rientra tra le cause di nullità reclamabili ex art. 410 bis (vedi infra).

Il procedimento si svolge secondo le forme camerali dell'art. 127 c.p.p., con avviso agli interessati almeno 10 gg prima, facoltà di presentare memorie sino a 5 giorni prima, possibilità delle parti di prendere visione ed estrarre copia degli atti nella cancelleria del Giudice, possibilità di essere sentite in caso di comparizione in udienza.

In esito all'udienza il Giudice, se ritiene che siano necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al Pubblico Ministero fissando il termine per il loro compimento; in caso contrario, provvede entro tre mesi sulle richieste (anche questo termine è stato introdotto dalla riforma Orlando): disponendo l'archiviazione ovvero disponendo che entro 10 giorni il Pubblico Ministero formuli l'imputazione e fissando, poi, con decreto, entro 2 giorni dalla formulazione dell'imputazione l'udienza preliminare. Non può il Giudice indicare la forma di esercizio dell'azione penale, essendo quest'ultima una prerogativa esclusiva dell'organo di accusa.

Mette conto di rilevare come i termini sopra indicati di tre mesi, introdotti dalla riforma Orlano, abbiano natura meramente ordinatoria, in quanto non è prevista alcuna sanzione per la loro inosservanza.

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5. Il reclamo ex art. 410 bis c.p.p.

Con legge 103/2017 è stata introdotta un'inedita forma di controllo di legalità del provvedimento di archiviazione affidata alla competenza del Tribunale monocratico nel dichiarato intento di alleggerire la Corte di cassazione cui l'art. 409 comma 6 (per conseguenza abrogato) affidava il controllo sull'ordinanza di archiviazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5 c.p.p..

In dottrina (Migliaccio) si è precisato che lo strumento in questione non costituisce un mezzo di impugnazione, ma «una nuova finestra di giurisdizione» assimilabile all'atto di opposizione.

Oggetto di reclamo è il provvedimento nullo di archiviazione, sia decreto sia ordinanza.

Il decreto di archiviazione è nullo, per violazione del contraddittorio, se emesso in mancanza degli avvisi che devono essere notificati alla persona offesa che abbia – ovvero non abbia nel caso di reati commessi con violenza alla persona o del reato di cui all'art. 624 bis c.p. – chiesto di essere informata della richiesta di archiviazione e dell’avviso che deve essere dato alla persona offesa ed all’indagato se l’istanza di archiviazione viene avanzata per particolare tenuità del fatto.

E' altresì nullo, per violazione del diritto di difesa, se è stato emesso prima che il termine di venti giorni (di cui al comma 3 dell’art. 408 c.p.p.) di trenta giorni (di cui al comma 3-bis del medesimo articolo) ovvero di 10 giorni (di cui all'art. 411 comma 1 bis) c.p.p. sia scaduto senza che sia stato presentato l’atto di opposizione.

É infine nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice non si pronuncia sull’ammissibilità dell’opposizione o dichiara l’atto di opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza del primo comma dell’articolo 410 c.p.p. (vale a dire mancanza di ulteriori investigazioni nonché di nuovi elementi di prova).

L’ordinanza di archiviazione è nulla nei soli casi indicati dal quinto comma dell’art. 127 c.p.p., che a sua volta prevede la nullità del rito camerale: qualora non sia stato notificato alle parti, con almeno dieci giorni di anticipo, il provvedimento di fissazione dell’udienza camerale (comma 1 dell’art. 127 c.p.p.); non siano state ascoltate le parti se sono comparse o hanno chiesto di essere sentite (comma 3 dell’art. 127 c.p.p.); non si sia tenuto conto di un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente (comma 4 dell’art. 127 c.p.p.).

Nei menzionati casi di nullità del decreto e dell’ordinanza di archiviazione l'interessato (persona offesa e, nel caso di particolare tenuità del fatto, anche l'indagato) può proporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica entro quindici giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento.

Non sono disciplinati i profili formali relativi all'atto di reclamo come anche quelli relativi al deposito dello stesso, per il quale pare opportuno procedere per il tramite della cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento gravato.

Il Tribunale, così investito, decide inaudita altera parte con ordinanza non impugnabile (ma revocabile in caso di violazione del contraddittorio: Cass. Pen., Sez. VI, Ordinanza 18 aprile 2018, n. 17535), previo avviso alle parti della fissazione dell’udienza almeno dieci giorni prima (in guisa da consentir loro di presentare memorie fino a cinque giorni prima dell’udienza stessa).

La decisione può avere tre distinti esiti: accoglimento del reclamo, qualora siano state ritenute condivisibili le ragioni che lo sorreggevano, e quindi, annullamento del provvedimento impugnato (con conseguente restituzione degli atti al Giudice che lo ha emesso); ovvero conferma del provvedimento impugnato per ritenuta infondatezza del reclamo, con condanna della parte privata reclamante al pagamento delle spese del procedimento; ovvero, infine, dichiarazione di inammissibilità del reclamo con condanna della parte reclamane al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (nei limiti di quanto previsto dal primo comma dell’articolo 616 del codice di rito).

L'ambito cognitivo del Tribunale è limitato ai soli profili formali e non include i tipici poteri cognitivi e decisori della giurisdizione di merito.

6. La riapertura delle indagini

Il provvedimento di archiviazione può essere superato da un decreto motivato con il quale il Giudice per le indagini preliminari autorizzi la riapertura delle indagini.

Il presupposto è l'esigenza di nuove investigazioni prospettata in una richiesta dell'organo di accusa.

I dubbi ermeneutici si annidano sulla latitudine interpretativa della locuzione “nuove investigazioni”: secondo un primo orientamento, dominante in dottrina (Giostra, Scaparone), e diretto ad evitare che il Pubblico Ministero con troppa facilità provveda alla riapertura delle indagini che non abbia saputo o voluto compiere, occorre che emergano elementi nuovi, ancorchè non rappresentati necessariamente da nuove prove, rispetto a quelli posti alla base del provvedimento di archiviazione; secondo un altro orientamento, che trova un addentellato nella Relazione al progetto prelimiare del codice, è sufficiente che il Pubblico Ministero adombri un nuovo piano di indagine che può scaturire dalla diversa interpretazione degli elementi già acquisiti.

Tale orientamento è accolto dalla prevalente giurisprudenza, la quale configura l'autorizzazione alla riapertura come atto dovuto del Giudice per le indagini preliminari anche nel caso in cui il Pubblico Ministero si sia limitato a prospettare al Giudice semplicemente un nuovo progetto investigativo, scaturito da una rivalutazione degli elementi già acquisiti al procedimento (cfr Cass. Pen., Sez.II, n.848/1991).

Ove ottenga l’autorizzazione, il Pubblico Ministero procede a una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato con conseguente decorrenza di un nuovo termine per le indagini.

Qualora non ottenga l'autorizzazione, l'azione penale è preclusa e gli atti di indagine compiuti successivamente all'archiviazione del procedimento sono inutilizzabili.

Sul tema, si erano, per vero, registrati orientamenti non univoci nell'ambito della giurisprudenza di legittimità: da un lato, si era affermato che, in difetto di autorizzazione giudiziale alla riapertura delle indagini, l'esercizio dell'azione penale dovesse ritenersi inficiato da nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., con la conseguente impossibilità per il pubblico ministero, dopo la pronuncia di archiviazione, di svolgere indagini ed esercitare l'azione penale, o anche solo di esercitare quest'ultima senza il previo compimento di atti di indagine (Cass. Pen., Sez. I, 16306/2010); dall'altro si era affermato che la riapertura delle indagini senza preventiva autorizzazione ex art. 414 c.p.p., non comportasse l'inammissibilità della richiesta di rinvio a giudizio ma soltanto l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti successivamente al provvedimento di archiviazione (Cass. Pen., Sez. III, 43952/2004).

In argomento sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, sposando i principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 1995), hanno statuito che il provvedimento di archiviazione determina una preclusione endoprocedimentale all'agere del medesimo ufficio del p.m., che inibisce non solo la ripresa dell'attività investigativa o le iniziative cautelari ma lo stesso esercizio dell'azione penale, con riferimento allo stesso fatto oggetto del provvedimento di archiviazione, rimovibile solo attraverso il decreto ex art. 414 c.p.p..

In quest'ottica la mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., comporta non solo l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione ma anche la preclusione all'esercizio dell'azione penale per quello stesso fatto - reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Cass.Pen. S.U. n. 33885/2010).

___________________

1 Tali cadenze temporali sono state introdotte, modificando l'art. 407 c.p.p., dalla legge 103/2017.

2 «il sintagma “violenza alla persona” deve essere inteso alla luce del concetto di violenza digenere, quale risulta dalle relative disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario. La nozione di violenza sviluppata in ambito internazionale e comunitario è più ampia di quella prevista nel codice penale italiano ed è comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche», ragion per cui «l'espressione "delitti commessi con violenza alla persona" comprende anche i reati di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia»Così Cass. S.U. 29.1.2016 n. 10959, in DPP 2016 (8), 1063

3 Cfr. in tal senso anche: Cass. Pen., Sez.I, n. 28477/2013, che ha ritenuto inapplicabile all’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione l’art.583 Cpp., che consente la spedizione dell’atto di impugnazione a mezzo raccomandata; nonché Cass. Pen. Sez.V, n. 1623/1999.

4 Cfr. Cass. Pen., VI Sez., n. 37960/2007, secondo cui nell’espressione “investigazione suppletiva” rientrano non solo le indagini nuove, ma anche quelle che costituiscano un’integrazione di un atto investigativo già compiuto; nonché Cass. Pen., Sez. VI, n. 2918/1994 secondo cui anche la produzione di nuovi documenti allegati all’atto di opposizione, è sufficiente a sorreggere l’ammissibilità dell’opposizione stessa, pur in mancanza di specifici suggerimenti probatori.

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