google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Furto e aggravanti del mezzo fraudolento e pubblica fede
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Furto e aggravanti del mezzo fraudolento ed esposizione alla pubblica fede




20/12/2018

Casse automatiche supermercato: furto aggravato se si scannerizza solo parte della merce

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il giudice non aveva convalidato l’arresto di un cittadino rumeno bloccato da un addetto alla vigilanza all’interno di un supermercato in di della merce non pagata, prelevata dagli scaffali e non registrata sul lettore ottico, la Corte di Cassazione (sentenza 27 novembre 2018, n. 52827) – nell’accogliere la tesi del Procuratore della Repubblica che aveva proposto impugnazione contro la non convalida dell’arresto in quanto il giudice aveva ritenuto insussistenti le due aggravanti contestate dell'esposizione alla pubblica fede e del mezzo fraudolento - ha infatti affermato che la presenza del sistema self service, con prelievo diretto della merce dagli scaffali e l'espediente impiegato dì non registrare i prodotti con il lettore ottico, integra esattamente le due aggravanti del reato di furto dell'esposizione alla pubblica fede e del mezzo fraudolento.



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Cass. pen., Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013

Cass. pen., Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015

Difformi

Non si rinvengono precedenti


Prima di soffermarci sulla, interessante, pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che l’art. 625 c.p., nel prevedere le circostanze aggravanti per il delitto di furto, stabilisce che la pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500: (omissis)

2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; (omissis); 7. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; (omissis)”

Per quanto riguarda l'aggravante del mezzo fraudolento tale può intendersi qualsiasi stratagemma finalizzato ad aggirare, annullare gli ostacoli (uso di chiavi false o vere illecitamente ottenute, la "scalata", l'addormentamento dei cani da guardia, ecc.) e a indurre in errore il soggetto passivo della condotta. Nel fissare i criteri distintivi dalla truffa, mentre la giurisprudenza, come vedremo, li individua nella presenza o meno di un fatto collaborativo del soggetto passivo, condivisibile dottrina distingue le due ipotesi di reato sulla base delle conseguenze della condotta fraudolenta posta in essere dall'agente: si avrà truffa se vi è stato un atto di disposizione patrimoniale, in caso contrario si avrà furto aggravato dalla frode. L'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Cass. pen. sez. V, 15 marzo 2017, n. 12590). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ritenuto che l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità, ha escluso la configurabilità dell'aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita self-service (Cass. pen. sez. S.U., 18 luglio 2013, n. 40354).

Per quanto riguarda l'esposizione alla pubblica fede è stato correttamente affermato che è del tutto priva di fondamento nel diritto positivo la tesi (Malinverni, L'esposizione alla pubblica fede, in GI, 1947, II, 89) di una "autoresponsabilità" del soggetto passivo secondo la quale l'aggravante sarebbe esclusa in presenza di un comportamento colposo facilitante il furto. Quanto alla nozione di pubblica fede, a fronte di quella estensiva comprensiva dei fatti commessi in luoghi privati di facile accesso senza il superamento di particolari ostacoli (Mantovani, Furto, 381), altri ritengono applicabile l'aggravante solo se la cosa oggetto del furto si trova in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico. La giurisprudenza ritiene che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede possa essere esclusa da una sorveglianza esercitata sulla cosa solo se questa formi oggetto di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di persona addetta: non è, pertanto, idonea a fare venire meno la sussistenza dell'aggravante una sorveglianza generica della polizia o una sorveglianza che, per sua natura, è necessariamente saltuaria ed eventuale, anche se specificamente esercitata dal possessore o da altri, come quella di chi deve prestare attenzione a una pluralità di capanne di uno stabilimento balneare (Cass. pen. sez. IV, 29 settembre 1995). In particolare, è stato ritenuto che sussiste l'aggravante nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, in presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore della res o di altri per conto di quest'ultimo, nella specie gli addetti alle vendite: infatti al fine dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è sufficiente che il fatto avvenga occasionalmente nel momento in cui la persona offesa ne abbia diretta percezione ma è necessario che la situazione sia tale per cui, salvo imprevisti, detta percezione sia pressoché inevitabile (Cass. pen. sez. V, 22 gennaio 2010).


Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale non aveva convalidato l'arresto di un cittadino rumeno per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 comma 1 n. 2 e 7 c.p., tratto in arresto per un tentativo di furto all'interno di un supermercato. Questi, mediante il sistema "self scanning" (altrimenti denominato "salvatempo"), aveva prelevato dagli scaffali la merce senza scannerizzare numerosi prodotti, del valore complessivo di euro 463,16. Il giudice non convalidava l'arresto in quanto riteneva che fosse stato eseguito da un privato (addetto alla sicurezza di un supermercato) al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 380 c.p.p., assumendo che, in ogni caso, anche a voler ritenere che all'arresto avesse proceduto personale della Polizia giudiziaria, il fatto non sarebbe riconducibile alle previsioni di cui all'art. 381 c.p.p., trattandosi di furto semplice tentato. Rilevava, invero, che non si evincevano dalla lettura della parte descrittiva della imputazione le aggravanti contestate: non era comprensibile quale mezzo fraudolento fosse stato adoperato e quale delle diverse ipotesi di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p. fosse stata Individuata dal P.M. Contro l’ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il PM, in particolare sostenendo che il giudice non aveva valutato che, al momento del sopraggiungere dei Carabinieri su richiesta del personale del supermercato, l’imputato era ancora in possesso della merce non pagata, prelevata dagli scaffali e non registrata sul lettore ottico (così da integrare l'ipotesi dì quasi flagranza prevista dall'art. 382 c.p.p.). Parimenti, il giudice della convalida non aveva considerato che la presenza del sistema self service, con prelievo diretto della merce dagli scaffali e l'espediente impiegato dì non registrare i prodotti con il lettore ottico, integravano esattamente le due aggravanti contestate dell'esposizione alla pubblica fede e del mezzo fraudolento.

La Cassazione, come anticipato, ha accolto la tesi dell’Accusa, affermando il principio sopra indicato, in particolare osservando come, anzitutto, la ricorrenza dell'aggravante del mezzo fraudolento si evinceva dalla descrizione della condotta contenuta nel capo di imputazione: l’imputato, alla stregua della contestazione elevata, dopo avere prelevato la merce dagli scaffali, aveva passato il lettore ottico, deputato a registrare l'acquisto, soltanto su alcuni prodotti, escludendone altri. Il comportamento descritto, sebbene dotato di peculiari caratteristiche che derivano dall'impiego di un mezzo tecnico innovativo (self- scanner), risponde per i Supremi Giudici ai canoni tradizionalmente elaborati nella giurisprudenza di legittimità in tema di furto con frode che viene riferito alle condotte, poste in essere nel corso dell'iter criminoso, connotate da una insidiosa efficienza offensiva che sorprende la contraria volontà del detentore e vanifica le difese che questi ha apprestato a protezione della cosa, agevolandone la spoliazione (Cass. pen., Sez. U, n. 40354 del 18 luglio 2013, CED Cass. 255974). Ebbene, proprio alla luce di tali parametri interpretativi, nel comportamento considerato è ravvisabile per la S.C. l'aggravante del mezzo fraudolento, essendo lo stratagemma posto in essere dal soggetto agente (consistito nel non passare al lettore ottico portatile il prodotto prelevato dallo scaffale) idoneo a soverchiare l'altrui vigilanza e gli accorgimenti precipuamente adoperati dalla persona offesa per garantire che la cosa custodita - sia pure liberamente asportabile dallo scaffale in cui era riposta - non esca dalla propria sfera di dominio.

È stata ritenuta poi parimenti ravvisabile l'aggravante della esposizione della cosa alla pubblica fede, in quanto la merce si trovava esposta sugli scaffali del supermercato a disposizione dei clienti. Deve aggiungersi per i Supremi Giudici che la esistenza del sistema di sorveglianza realizzato attraverso telecamere (normalmente esistente in esercizi commerciali del tipo supermercati) e la vigilanza praticata dal personale ivi addetto, non sono reputate idonee ad escludere la ricorrenza della suddetta aggravante. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alta vigilanza (così: Cass. pen., Sez. 5, n. 45172 del 15 maggio 2015, CED Cass. 265681).

Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso del PM.

La decisione in sintesi

Riferimenti normativi:

Art. 380 c.p.p.

Art. 652, n. 2 c.p.

Art. 625, n. 7 c.p.


Cassazione penale, sezione IV, sentenza 27 novembre 2018, n. 52827

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