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Violenze domestiche: aumentano le ipotesi di allontanamento dalla casa familiare

Il Tribunale potrà ordinare l'allontanamento dalla casa familiare anche nei confronti di chi sia imputato o indagato per lesioni volontarie lievissime commesse nei confronti di figli naturali, discendenti o ascendenti in generale, nonché del coniuge, anche separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile e del convivente in modo stabile con cui la vittima abbia un rapporto affettivo.

Così ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 14 dicembre 2018, n. 236.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo sollevava., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 486), come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui per il delitto previsto dall'art. 582 c.p., limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, non prevede l'esclusione della competenza del giudice di pace anche per i fatti aggravati, ai sensi dell'art. 577, comma 1, n. 1, c.p., commessi contro il discendente non adottivo, quale il figlio naturale.


Con il D.L. 93 del 2013, convertito nella Legge n. 119, il legislatore è intervenuto elevando la tutela contro le ipotesi di violenza domestica, contemplando diverse misure, tra le quali quella che prevede il trasferimento del reato di lesioni lievissime dalla competenza del giudice di pace a quella del tribunale, così rendendo possibile l'adozione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, che non poteva essere emessa dal giudice di pace, trattandosi di misura cautelare personale.

La disposizione, però, non ha provveduto a trasferire alla competenza del tribunale ordinario il reato di lesioni lievissime commesse contro il figlio naturale, il che ha determinato un differenziato trattamento rispetto al figlio adottivo, con conseguente lesione del principio di uguaglianza.

Secondo i giudici delle leggi, anche per le lesioni lievissime commesse in danno dei figli naturali la competenza deve essere attribuita al tribunale ordinario, prevedendo, altresì, che il principio sia esteso anche ad altri soggetti vittima di violenza domestica, come il coniuge anche separato o divorziato, la parte delle unioni civili e il convivente in modo stabile con il quale la vittima abbia una relazione affettiva.

Con il passaggio della competenza dal giudice di pace al tribunale monocratico sarà possibile disporre la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, soluzione non adottabile nel caso in cui la competenza permanga in capo al giudice di pace penale, il quale non può disporre misure cautelari personali nemmeno qualora vi sia l'urgenza.

La Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, comma 2, c.p., per i fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 577 c.p.

Dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, comma 2, c.p., per i fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell'art. 577 c.p., come modificato dall'art. 2 della L. 11 gennaio 2018, n. 4.

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