google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M La Cassazione sugli atti degli avvocati nelle indagini difensive
top of page

La Cassazione sugli atti degli avvocati nelle indagini difensive







La Suprema Corte ha chiarito che l'atto redatto dall'avvocato ex artt. 391 bis e ter c.p.p. ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal P.M.

L'atto che l'avvocato difensore redige nell'ambito delle indagini difensive ex artt. 391-bis e ter c.p.p. ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal Pubblico ministero. Questo potrà ritenersi nullo solo in caso di incertezza assoluta sulle persone intervenute o qualora manchi la sottoscrizione dell'avvocato o del sostituto che lo ha redatto, ma non se il dichiarante non lo ha firmato foglio per foglio.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 2049/2019 (sotto allegata) annullando, con rinvio, la sentenza che aveva condannato un imputato ex art. 609, commi 2 e 3, del codice penale.

  1. Il caso

  2. Avvocati e indagini difensive

  3. Difensori: atti ex artt. 391 bis e ter c.p.p. equiparati al verbale del pm

Il caso



La difesa dell'uomo aveva raccolto, nel corso delle indagini difensive, le dichiarazioni di tre persone informate sui fatti, peraltro presenti al momento dei fatti contestati nell'imputazione. Dette dichiarazioni, assunte ex articolo 391-bis c.p.p., erano tuttavia state ritenute inutilizzabili perché prive della sottoscrizione dei dichiaranti in ogni foglio.


Il difensore evidenzia, invece, che le dichiarazioni erano state allegate al fascicolo del P.M. e, con la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, costituivano a tutti gli effetti materiale valido per il giudizio.

Avvocati e indagini difensive


Gli Ermellini, accogliendo il ricorso, evidenziano che l'atto redatto dal difensore ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal Pubblico Ministero, come ritenuto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 32009/2006. Impostazione ribadita anche nella recente sentenza n. 7615/2016.


PUBBLICITÀ

L'art. 359 c.p., spiega la Corte, qualifica il difensore persona esercente un servizio di pubblica necessità, ma, tuttavia, l'Avvocato assume la veste di pubblico ufficiale quando procede alla formazione del verbale nel quale trasfonde le informazioni ricevute ai sensi degli artt. 391 bis e ter del codice di rito.


La legge 397/2000 ha potenziato il ruolo del difensore nel processo penale, introducendo una disciplina organica delle indagini difensive, che ha tipizzato gli atti espletabili dal difensore, ricomprendendo in essi il colloquio con persone ritenute a conoscenza dei fatti, ed ha indicato le forme per documentare ed utilizzare nel processo i risultati dell'indagine.


Per attribuire però al difensore, in fase di documentazione delle indagini, la veste pubblica, spiegano gli Ermellini, non occorre nemmeno argomentare sulla parità dei doveri e dei poteri rispetto al P.M.: è vero che il difensore non ha il dovere di cooperare alla ricerca della verità e che al professionista è riconosciuto il diritto di ricercare soltanto gli elementi utili alla tutela del proprio assistito, però sicuramente non gli è riconosciuto il diritto di manipolare le informazioni ricevute, ovvero di selezionarle verbalizzando solo quelle favorevoli.

Difensori: atti ex artt. 391 bis e ter c.p.p. equiparati al verbale del pm


Il difensore, ribadisce il Collegio, assume la veste di pubblico ufficiale nella documentazione delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e l'art. 142 c.p.p. (valida anche per i verbali del P.M.) prevede la nullità del verbale se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.


È questa l'unica norma che prevede l'invalidità di un verbale e la giurisprudenza non può creare una norma specifica per il solo verbale redatto ex art. 391-ter c.p.p., altrimenti ne risulterebbe una lesione al diritto di difesa, con conseguente rilevanza di una questione di costituzionalità della norma se cosi fosse interpretata


Va aggiunto che la causa di nullità costituita dalla manca di sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente va ristrettamente intesa senza possibilità di applicazione estensiva (quale quella che individuerebbe la nullità anche per la presenza delle firme solo in alcuni e non in tutti i fogli).


Nel caso di specie, oltre a non sussistere la nullità ex art. 142 c.p.p., essendo l'atto comunque firmato, nemmeno risulta proposta nel termine la relativa eccezione con la conseguenza che le informazioni testimoniali raccolte dal difensore ex art.t. 391 bis e ter c.p.p. dovevano essere valutate nel giudizio


I giudici esprimono, in conclusione il seguente principio di diritto: l'atto redatto dal difensore ex artt. 391 bis e ter c.p.p. ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero e può ritenersi nullo solo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell'avvocato o del sostituto che lo ha redatto e non anche se l'informatore dichiarante non ha sottoscritto l'atto foglio per foglio.

Cass., III pen., sent. n. 2049/2019

Post recenti
Archivio

Seguici

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page