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Il fideiussore ha diritto di ottenere la documentazione bancaria ex art. 119 T.U.B







Secondo la sentenza del 30 maggio 2019 del Tribunale di La Spezia, il fideiussore, destinatario di una richiesta di pagamento da parte della banca, ha diritto di ottenere la consegna della documentazione bancaria per esaminare la fondatezza delle ragioni di credito, poiché può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.).

La decisione in commento (Trib. La Spezia 30 maggio 2019) affronta la tematica del diritto del fideiussore di richiedere ex art. 119 TUB copia della documentazione bancaria.

L'art. 119, comma 4, TUB stabilisce che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell’amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, non oltre 90 giorni dalla richiesta, «copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

L'interessato ha diritto di ottenere tutta la documentazione decennale relativa ad un determinato rapporto posto in essere negli ultimi dieci anni, senza dover motivare la richiesta e anche se il rapporto è cessato (da non oltre dieci anni) (Cass. Civ. n. 11773/1999; Cass. Civ. n. 11004/2006; Cass. Civ. 22183/2016).

La pretesa alla documentazione bancaria si configura quale diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto; esso nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.). L'art. 119, comma 4, TUB va dunque interpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma (Cass. Civ. n. 4598/1997; Cass. Civ. n. 12093/2001; Cass. Civ. n. 11004/2006).

La Cassazione ha chiarito che il diritto del cliente ad avere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito dall'art. 119 TUB ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica "finale", a carattere non strumentale; tale diritto non si esplica nell'ambito di un processo avente ad oggetto l'attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall'eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi (Cass. Civ. n. 11004/2006; Cass. Civ. n. 14231/2019).

Possono avere accesso alla documentazione bancaria, oltre che il cliente, anche i suoi eredi (ABF Napoli n. 5399/2014; ABF Roma n. 17530/2017), il cointestatario di un conto corrente con firma disgiunta (Collegio coordinamento ABF n. 5856/2015), il soggetto titolare del rapporto di deposito, se diverso dal possessore del libretto (Cass. Civ. n. 11004/2006; Cass. Civ. n. 22118/2018) nonché il curatore fallimentare che, ex art. 31 l. fall., è subentrato nell'amministrazione del patrimonio del fallito (Cass. Civ. n. 15669/2007; Cass. Civ. n. 12093/2001; Cass. Civ. n. 11773/1999; Cass. Civ. n. 4598/1997).

Anche il garante, come confermato dalla decisione in commento, può richiedere la documentazione delle operazioni bancarie dell'obbligato principale/soggetto garantito, per verificarne la regolarità (Trib. Parma 3.4.2019; Trib. Taranto 3.1.2019: l’art 119 TUB va interpretato in senso costituzionalmente orientato come esteso anche ai garanti del correntista, atteso che il fideiussore, come il cliente, ha necessità di esaminare la documentazione afferente il conto per poter verificare la legittimità dell’operato della banca e l’esistenza del credito di cui egli deve rispondere di fronte alla banca, e soprattutto per potersi difendere in giudizio di fronte ad una richiesta di pagamento avanzata dalla banca; Trib. Prato 13.4.2015 e 8.10.2015; Trib. Oristano 4.12.2014).

Secondo il Trib. La Spezia, infatti, anche il garante ha diritto di ottenere ex art. 119 TUB copia della documentazione afferente il rapporto con la banca, dovendosi ritenere applicabili gli stessi principi che regolano il rapporto tra la banca ed il cliente principale, poiché tra la prima ed il fideiussore, al momento della sottoscrizione dell’obbligazione, sorge un rapporto diretto e/o qualificato, visto che i fideiussori sono potenzialmente destinatari degli effetti del rapporto: «il fideiussore ha diritto ... di opporre al creditore garantito le eccezioni proponibili dal debitore, relative all’esistenza e alla validità dell’obbligazione garantita, essendo chiaramente strumentale il diritto di accesso alla documentazione, rispetto all’effettività della tutela, anche giudiziale, dei diritti del fideiussore, che si deve in ogni caso ritenere “cliente” dell’intermediario nella misura in cui a suo beneficio rilascia la garanzia personale».

Il diritto del fideiussore di ottenere la consegna della documentazione dalla banca trae fondamento, è ribadito, dall'art. 119 TUB, ma ancor prima dal dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. e secondo correttezza (art. 1175 c.c.).

In definitiva, è diffuso il convincimento giurisprudenziale secondo cui l’art. 119 TUB deve essere interpretato alla luce della sua ratio ispiratrice, che è quella di permettere al correntista di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l’esecuzione del rapporto; il diritto alla consegna della documentazione bancaria trova referente normativo, oltre che nel citato art. 119 TUB, anche nel dovere generale di buona fede nella esecuzione del contratto, scolpito nell’art. 1375 c.c.; identici principi appaiono applicabili anche all’ipotesi di proposizione dell’istanza ex art. 119, comma 4, TUBda parte del garante e ciò in quanto, dal momento stesso della costituzione della garanzia, sorge tra il fideiussore ed il creditore garantito un rapporto diretto e comunque qualificato, anche alla luce del fatto che il garante è soggetto potenzialmente destinatario degli effetti del rapporto garantito; non si vede ragione per escludere il diritto del garante di proporre, in luogo del garantito, istanza ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUBnei confronti del creditore (Trib. Prato 13.4.2015 e 8.10.2015).

Riferimenti normativi:

art. 119, comma 4, TUB

art. 1175 c.c.

art. 1374 c.c.

art. 1375 c.c.

art. 31 l. fall.

Tribunale di La Spezia, sentenza 30 maggio 2019

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