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L'oblazione - che cosa è?


Nel nostro sistema penale esiste un istituto, denominato "Oblazione", che è una particolare causa di estinzione del reato che consiste nel pagamento di una somma di denaro e interessa le sole contravvenzioni.

Le norme che disciplinano tale istituto sono gli artt. 162 e 162-bis del codice penale, nonché l'art. 141 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

  1. Oblazione ordinaria

  2. I termini per l'oblazione ordinaria

  3. Effetto dell'oblazione

  4. Oblazione discrezionale

  5. Oblazione: discrezionalità del giudice

  6. Oblazione non pagata

  7. Oblazione: giurisprudenza

Oblazione ordinaria


In particolare, l'articolo 162 del codice penale disciplina l'Oblazione nelle contravvenzioni. Si tratta della oblazione ordinaria alla luce della quale, entro precisi termini stabiliti dalla legge, viene consentito al contravventore di pagare una somma corrispondente al 1/3 del massimo previsto dalla pena pecuniaria.

Tale pagamento estingue il reato.

I termini per l'oblazione ordinaria


I termini entro i quali poter effettuare istanza di oblazione ordinaria sono:

a) prima dell'apertura del dibattimento: il difensore, munito di procura speciale, nelle eccezioni preliminari deposita la relativa istanza, ovvero laddove sia presente il contravventore ne richiede l'accoglimento;

b) prima che si proceda per decreto di condanna, per tutti quei procedimenti per i quali il Pubblico Ministero ritiene di dover procedere con una pena pecuniaria anche in sostituzione di una pena detentiva.

A tale secondo proposito, va del resto rilevato che, al comma II dell'articolo 141 disp. att.c.p.p, viene disposto che "Il Pubblico Ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato".

Effetto dell'oblazione


L'effetto dell'oblazione, come accennato, consiste nell'estinzione della contravvenzione al momento del pagamento, rimanendo però in capo al contravventore le spese del procedimento.

Trattasi di un diritto dell'imputato a fronte del quale, da quanto si evince dall'articolo 141, 4° comma, disp.att. c.p.p., il Giudice, in caso di non accoglimento dell'istanza, pronuncia ordinanza restituendo gli atti al Pubblico Ministero, in caso contrario (ossia, laddove sia accolta la richiesta di oblazione) fissa con ordinanza il quantum da versare dandone comunicazione all'interessato.

La Legge 479/1999 ha introdotto il comma IV bis alla citata disposizione di attuazione in virtù del quale nel caso in cui vi sia una modifica all'imputazione per la quale è previsto l'oblazione, il Giudice rimette in termini l'imputato concedendogli la possibilità di avanzare richiesta e nel caso di accoglimento viene fissato un termine di dieci giorni entro il quale pagare; rispettato tale termine il Giudice pronuncia sentenza di estinzione di reato.

Oblazione discrezionale

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Con legge 689/1981 è stato introdotto l'articolo 162 bis del Codice Penale, rubricato "Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative".

Si tratta dell'oblazione facoltativa o discrezionale che si applica nel caso in cui il regime sanzionatorio previsto dal legislatore sia quello dell'ammenda alternativa all'arresto.

E' lecito osservare che in virtù del citato articolo, l'imputato, nei medesimi termini stabiliti per l'oblazione ordinaria dall'articolo 162 del codice penale, ha la possibilità di chiedere tale rito alternativo anche nella predetta ipotesi, con l'effetto che, in caso di accoglimento dell'istanza, il contravventore sarà tenuto a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa estinguendo il reato e permanendo però lo spese del procedimento.

Oblazione: discrezionalità del giudice


Tra gli articoli 162 e 162-bis del codice penale sussiste una notevole differenza: nell'ipotesi di oblazione ordinaria l'organo giudicante non entra nel merito dell'istanza, ma svolge un controllo meramente formale, mentre nell'oblazione facoltativa il giudice compie una valutazione discrezionale.

Oblazione non pagata

Abbiamo detto sin da subito che affinché il reato venga estinto è necessario che l'oblazione sia effettivamente pagata. Il che vuol dire che, se il pagamento non è eseguito e, quindi, l'oblazione non è pagata, non si verifica alcuna causa estintiva del reato.

Oblazione: giurisprudenza


Si riporta qui di seguito quanto sancito da alcune delle più recenti e interessanti pronunce della Corte di cassazione in materia di oblazione.

"L'istanza di oblazione non può essere subordinata o condizionata all'emissione di provvedimenti accessori, quale quello di restituzione dei beni, ma unicamente alla verifica delle condizioni per una pronuncia più favorevole ex art. 129 cod. proc. pen., sicché una diversa condizione deve ritenersi contra legem e perciò estranea alla domanda e, dunque, non apposta, secondo il principio quod abundat non vitiat" (Cass. n. 35706/2019).

"Nel caso in cui sia contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen., né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire del beneficio resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen." (Cass. n. 35619/2019).

"Ove l'imputato sia ammesso all'oblazione e versi la somma dovuta, il giudice - essendosi in una fase successiva all'esercizio dell'azione penale - pronuncia sentenza di proscioglimento per estinzione del reato" (Cass. n. 32333/2019).

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