google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
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Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo







Cos'è l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la norma ex art. 650 c.p.c., i requisiti, il termine, la giurisprudenza in materia.

  • Cos'è l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

  • L'art. 650 c.p.c.

  • I requisiti per proporre l'opposizione tardiva

  • Termine massimo per l'opposizione tardiva

  • Il giudizio ordinario che si apre con l'opposizione

  • Giurisprudenza

  • Fac-simile atto opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

Cos'è l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo


L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è quella che la parte propone dopo che è scaduto il termine di 40 giorni dalla notifica.

L'opposizione tardiva è ammissibile solo se ricorrono determinate condizioni espressamente indicate dall'art. 650 c.p.c..

L'art. 650 c.p.c.


Ad occuparsi dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è, in particolare, l'articolo 650 del codice di procedura civile che così dispone:

"L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.

L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione".

I requisiti per proporre l'opposizione tardiva


Si tratta di una disposizione di chiaro favore per il debitore opponente, in quanto pone tutte le cautele necessarie per evitare che un provvedimento reso inaudita altera parte acquisiti ingiustamente efficacia esecutiva definitiva.

Tuttavia, l'articolo 650 pone anche dei requisiti ben precisi che devono ricorrere affinché l'eccezione possa dirsi legittimata.

In particolare, l'opposizione tardiva può ammettersi solo se il debitore non ha avuto conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo:

  • per irregolarità della notificazione

  • per caso fortuito

  • per forza maggiore.

La prima ipotesi, in effetti, si verifica spesso nella prassi e ricomprende anche i casi di nullità della notifica.

La facoltà di opporsi tardivamente per impossibilità a provvedere con tempestività addebitabile a caso fortuito o a forza maggiore, invece, non era originariamente prevista dalla norma, ma è frutto della sentenza della Corte costituzionale numero 120 del 1976, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionalità dell'articolo 650 del codice di rito proprio perché non la contemplava.

Termine massimo per l'opposizione tardiva


In ogni caso, anche in presenza dei requisiti che legittimerebbero l'opposizione tardiva, essa non è comunque più ammissibile una volta che siano decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

A tal proposito va precisato che tale termine perentorio è subordinato alla proposizione di un atto esecutivo che sia valido ed efficace e incida sulla cosa oggetto dell'esecuzione in maniera diretta.

L'esempio principale è rappresentato dal pignoramento.

Il giudizio ordinario che si apre con l'opposizione


L'opposizione tardiva, così come quella tempestiva, una volta proposta apre un giudizio di cognizione ordinario, nel quale il debitore assume la parte di attore formale e convenuto sostanziale, mentre il creditore quella di convenuto formale e attore sostanziale.

Giurisprudenza in tema di opposizione tardiva


Si riporta qui di seguito quanto sancito da alcune recenti sentenze della Corte di cassazione con riferimento all'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo:

Cassazione n. 4529/2019

Nel caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - diversamente dall'ipotesi di inesistenza che sussiste quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perchè a lui totalmente estranei - è esperibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.. La notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (art. 139 c.p.c.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento (Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008, Rv. 605328).

Cassazione n. 16211/2017

Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, prevista dall'art. 650 c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Cassazione n. 7075/2017

In tema di ingiunzione di pagamento Europea, il termine per la proposizione del riesame nei casi di cui all'art. 20, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1896/2006, essendo il relativo procedimento disciplinato in Italia dall'art. 650 c.p.c., si identifica in quelli desumibili da tale norma e, dunque, nel termine previsto dall'ordinamento italiano per l'opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo, quando non sia iniziata l'esecuzione, ed in quello di cui al comma 3 di tale norma, che costituisce il termine finale, quando l'esecuzione sia iniziata.

Cassazione n. 24253/2016

Ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria; dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza.

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