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Fondo pensione: anticipazione, riscatto e restituzione delle somme

Immagine del redattore: Umberto Giovannoni
Umberto Giovannoni
16 lug 2020
Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 24 ott


Aggiornamento: 24 ottobre 2026.


Le somme versate in un fondo pensione non possono essere ritirate liberamente in qualsiasi momento. Prima del pensionamento sono disponibili anticipazioni e riscatti nelle ipotesi previste dalla legge e dalla disciplina applicabile. I due strumenti hanno presupposti ed effetti differenti.


Anticipazioni per spese sanitarie


Per spese sanitarie relative a gravissime situazioni proprie, del coniuge o dei figli, con i requisiti di attestazione previsti, si può ottenere fino al 75% della posizione maturata anche prima di otto anni. Non qualsiasi visita o spesa medica dà accesso a questa anticipazione.


Prima casa e altre esigenze


Dopo otto anni di partecipazione si può chiedere fino al 75% per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli e per gli interventi ammessi dalla legge. Per ulteriori esigenze è prevista, dopo otto anni, un’anticipazione fino al 30%. Occorre verificare anzianità utile, anticipazioni precedenti e documentazione richiesta.


Il riscatto può essere anche parziale


Il riscatto non coincide necessariamente con l’uscita totale. È previsto il riscatto del 50% in caso di cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione tra dodici e quarantotto mesi e nelle ulteriori ipotesi di legge. Il riscatto totale è previsto, tra l’altro, per inoccupazione superiore a quarantotto mesi o invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.


La perdita dei requisiti di partecipazione richiede di controllare forma pensionistica, posizione lavorativa e regole applicabili. Non ogni cambio di datore comporta lo stesso diritto alla liquidazione immediata. In caso di decesso vanno verificate la designazione dei beneficiari e la disciplina pertinente, senza presumere che il pagamento segua sempre le ordinarie quote ereditarie.


Fiscalità e alternative al riscatto


Il trattamento fiscale varia secondo causale, anzianità e periodo di maturazione delle somme. Per le componenti soggette al regime successivo al 2007 alcune prestazioni beneficiano dell’aliquota dal 15% fino al 9%, mentre altre sono normalmente soggette al 23%. Non va applicata una percentuale indistinta all’intera posizione senza verificarne la composizione.


Prima di riscattare è utile confrontare il mantenimento della posizione e il trasferimento a un altro fondo: il riscatto integrale può incidere sull’anzianità previdenziale e sul capitale destinato alla pensione. La RITA è uno strumento diverso e richiede requisiti propri.


Le novità del 2026 sulle prestazioni


La legge di bilancio 2026 e le istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno modificato il quadro delle prestazioni pensionistiche. Le opzioni di erogazione al pensionamento devono essere distinte dalle anticipazioni e dai riscatti prima della pensione: non equivalgono a una facoltà generale di prelevare quando si vuole.


Fonti






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