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Alcoltest e diabete: dato falsato?

Svolgimento del processo1.

Con sentenza deliberata il 23/03/2021, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 10/04/2019 con la quale il Tribunale di Macerata aveva dichiarato L.N. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 186, comma 2, lett. c), (commesso in data (OMISSIS)) e lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di arresto e di mille Euro di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per 124 giorni. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione L.N., attraverso il difensore Avv. Roberta Barabucci, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 186 C.d.S. e dell'art. 379 reg. att. C.d.S., in quanto il verbale di accertamento in data (OMISSIS) indica solo la dicitura "debitamente omologato" senza alcun riferimento alle necessarie e imposte verifiche periodiche dell'apparecchio e l'affermazione di responsabilità si fonda su tale laconica e stereotipata dicitura, tanto più che l'apparecchio utilizzato per l'accertamento è stato messo a disposizione della Polizia Stradale dalla Polizia Municipale, sicchè la prima non poteva attestare la regolare omologazione e il buon funzionamento e l'affidabilità dell'apparecchio. 2.2. Il secondo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione lì dove richiama la deposizione di un Carabiniere mai escusso nel presente procedimento. 2.3. Il terzo motivo denuncia contraddittorietà della motivazione in ordine all'onere della prova relativo alla funzionalità dell'etilometro, a proposito del quale la sentenza impugnata richiama pronunce di legittimità di diverso orientamento. 2.4. Il quarto motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine al dubbio sulla correttezza dei risultati delle misurazioni effettuate con l'etilometro, data l'esiguità - 0,01 - del superamento della soglia contestata (seconda rilevazione 1,51 g/l), posto che L. è affetto da diabete, come da certificazione depositata nel giudizio di primo grado, e assume farmaci che possono falsare gli esiti dell'accertamento. 2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza degli artt. 157 e 161 c.p., in quanto è decorso il termine di cinque anni per la prescrizione della contravvenzione. 2.6. Il sesto motivo denuncia mancanza di motivazione con riferimento all'indicazione delle ragioni per le quali il reato non sarebbe prescritto.

Motivi della decisione1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. In limine, rileva la Corte che non può tenersi conto delle conclusioni scritte, nel senso dell'accoglimento del ricorso, trasmesse in via telematica dall'Avv. Roberta Barabucci, in quanto, in forza della disciplina dettata dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, comma 2, "le disposizioni di cui al D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1 agosto 2021 e il 30 settembre 2021", sicchè, nell'intervallo temporale ora indicato, lo svolgimento dell'udienza pubblica nel giudizio di legittimità resta disciplinato, a prescindere dalla data di fissazione dell'udienza stessa, dall'art. 614 c.p.p. (cfr. Sez. F, n. 31200 del 03/08/2021, Colella). 2. Ciò premesso, i primi quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo tutti alla prova del superamento del tasso alcolemico rispetto alla soglia prevista dalla norma incriminatrice, non meritano accoglimento. 2.1. Superando l'indirizzo espresso da alcune pronunce (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032; Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 277189), la più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio in forza del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer Rv. 280958; conf. Sez. 4, n. 25742 del 04/03/2021, Galloni; Sez. 4, n. 25935 del 17/06/2021, Cerri; Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4, n. 28887 del 11/06/2019, Cardinali, Rv. 276570); in tale prospettiva, l'orientamento in esame sottolinea che all'imputato è comunque consentito di "dare in modo agevole - ad esempio attraverso la richiesta di escussione del dirigente del reparto dal quale dipendono gli operatori o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (acquisibile mediante una semplice istanza trasmessa al C.S.R.P.A.D. di Roma: csrpad - roma.pec.mit.gov.it; lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni necessarie per l'accesso agli atti di cui alla L. n. 241 del 1990 e dal detto sito è possibile scaricare il "modello richiesta accesso a documenti amministrativi") - (...) dimostrazione dell'assenza o della inattualità delle verifiche" (Sez. 4, n. 11679 del 2020, dep. 2021, cit.). Il Collegio condivide l'orientamento da ultimo richiamato, dovendosi però precisare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284). In questa prospettiva, fermo restando che il silenzio dell'imputato non può essere utilizzato quale elemento di prova a suo carico, ritiene la giurisprudenza di legittimità che da tale comportamento processuale il giudice possa trarre elementi utili per la valutazione di elementi aliunde acquisiti, senza che, naturalmente, ciò possa comportare alcun sovvertimento dell'onere probatorio (Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019, Rv. 277259; conf. Sez. 6, n. 40347 del 02/07/ 2018, Rv. 273790 - 2, che richiama la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, 8 febbraio 1996, Murray vs Regno Unito; Sez. 6, n. 28008 del 19/06/2019, Rv. 276381). 2.2. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il primo motivo non è fondato. Le conformi sentenze di merito hanno dato atto che dal verbale degli accertamenti urgenti risultava l'espletamento di un duplice alcoltest, con il superamento in entrambi i casi del tasso-soglia (1,54 g/l, nel primo test, 1,51, nel secondo). Il dato, in assenza di specifiche allegazioni dell'imputato circa l'inaffidabilità dello strumento (tali non potendosi considerare le deduzioni del tutto astrattizanti proposte) o, comunque, di fatti emersi nel processo conferenti in tale direzione, rende ragione del giudizio di sussistenza del fatto-reato, essendo del tutto irrilevante, alla luce delle considerazioni svolte, la titolarità dell'apparecchio utilizzato. 2.3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la doglianza è priva del requisito della decisività, alla luce dei rilievi appena svolti. 2.4. Il terzo motivo non merita accoglimento, in quanto la sentenza impugnata, dato atto dei diversi indirizzi della giurisprudenza di legittimità, ha comunque rilevato che lo strumento utilizzato per l'alcoltest risultava "debitamente omologato" e nessuna eccezione, nel corso degli accertamenti, è stata mossa relativamente a una scorretta omologazione o taratura dell'apparecchio. Il che esclude il vizio motivazionale denunciato. 2.5. Il quarto motivo è inammissibile (così come il corrispondente motivo di appello, il che esclude il vizio denunciato: cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 10709 del 15/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" "impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana" (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262280; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Rv. 247449). Come si è visto, l'inidoneità dell'apparecchiatura utilizzata per l'alcoltest non trova alcun riscontro nelle emergenze processuali, nè sono state allegate circostanze in grado di "falsificare" il dato probatorio offerto dal duplice test; tale non può essere considerato il riferimento, del tutto generico, ai farmaci assunti, posto che, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare l'onere in capo all'imputato non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all'effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione (Sez. 4, n. 15187 del 08/04/2015, Bregoli, Rv. 263154). Il ricorso (e il corrispondente motivo di appello), sotto questo profilo, rivela un duplice profilo di aspecificità, in quanto, per un verso, si limita a dedurre la "possibile" idoneità dei farmaci a falsare l'esito dell'alcoltest, mentre, per altro verso, non deduce che tali farmaci siano stati assunti in tempi e modalità tali da influire sulla fattispecie concreta. 3. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili. Il ricorso omette qualsiasi riferimento alle cause di sospensione del corso della prescrizione intervenute nel corso dei giudizi di merito e, segnatamente, di quelle collegate al rinvio disposto dall'udienza del 05/07/2017 a quella del 23/05/2018 a norma del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, art. 49 (recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"), convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2016, n. 229 (con sospensione pari a 322 giorni), nonchè al rinvio, su richiesta del difensore, dall'udienza del 06/03/2019 al 10/04/2019 (con sospensione pari a 35 giorni). Considerata, dunque, la sospensione del corso della prescrizione per complessivi 357 giorni, il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato non si sarebbe realizzato prima del 24/08/2021. Ne consegue la manifesta infondatezza del quinto motivo (a nulla rilevando la diversa data annotata sulla sentenza impugnata) e del sesto (essendo comunque corretta la valutazione circa la mancata estinzione del reato). 4. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

ConclusioneCosì deciso in Roma, il 12 agosto 2021.

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