google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Anomalie del conto corrente e fideiussioni viziate
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Anomalie del conto corrente e fideiussioni viziate: i nodi da sciogliere


  • È onere della parte che eccepisce la nullità della fideiussione per violazione della Legge n. 287/1990 produrre in giudizio il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed il parere dell'AGCM, nonché dimostrare il pregiudizio sofferto in conseguenza dell'intesa anticoncorrenziale. In questi termini la decisione del Tribunale di Napoli n. 10990 del 10 dicembre 2019 la quale offre altresì l’occasione di ripercorrere, seguendone l’ampio percorso motivazionale, le principali problematiche che, in relazione ai rapporti di conto corrente e di garanzia personale, vedono contrapposti la banca ed i clienti.

  • La fattispecie

  • Una società, unitamente ai suoi fideiussori, contestava alla banca di riferimento il saldo di conto corrente rappresentando la presenza di numerose anomalie contabili. Veniva eccepita, in particolare, l’illegittimità dell’applicazione: (i) di tassi di interesse ultra legali per difetto di specifica pattuizione; (ii) della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi degli artt. 1283 e 1419c.c.; (iii) delle valute ai prelievi ed ai versamenti durante l’intero corso di rapporto; (iv) della variazione dei tassi; (v) della commissione di massimo scoperto. Veniva poi denunciata la nullità della fideiussione del 2009 poiché predisposta sullo schema ABI ed in contrasto con la Legge n. 287/1990.

  • La decisione

  • Il Tribunale di Napoli passa in rassegna, in modo puntuale, tutte le doglianze sollevate dalla società attrice e dai fideiussori precisando quanto segue:

  • 1) sulla presunta indeterminatezza delle clausole contrattuali: osserva, anzitutto, il Giudice che nei documenti prodotti in giudizio sono fissate le condizioni di tasso di interesse debitore e creditore, con indicazione dei relativi tassi effettivi annui. Sono altresì, indicati i criteri di capitalizzazione, le spese e le valute. Dette previsioni sono fornite del carattere della sufficiente univocità e determinabilità dell'ammontare del tasso e delle altre condizioni economiche. Ragion per cui la censura viene respinta.

  • 2) Sulla presunta nullità dei contratti bancari poiché firmati soltanto dal cliente: il Tribunale di Napoli richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte Suprema che ha dissolto ogni dubbio sulla validità dei c.d. contratti mono firma (Cass. Civ., S.U. 23 gennaio 2018, n. 1653; S.U. 18 gennaio 2018, n. 1201; S.U. 18 gennaio 2018, n. 1200; S.U. 16 gennaio 2018, n. 898). Ne consegue che, ad avviso del Giudice, è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. Civ. 6 giugno 2018, n. 14646; Cass. Civ. 2 ottobre 2018, n. 23959). Viene al riguardo osservato che nella fattispecie i contratti sono stati redatti per iscritto e la circostanza che la banca abbia espresso il consenso a detti contratti si desume da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto, come emerge inequivocabilmente dalla circostanza che la correntista, nel concludere il contratto, ha dichiarato di aver ricevuto la lettera con la quale le era stata comunicata l’apertura del conto corrente di corrispondenza alle condizioni riportate ed ha dichiarato di approvarle; il che costituisce confessione stragiudiziale. Anche tale censura viene respinta.

  • 3) Sulla presunta invalidità delle aperture di credito: ricorda il Tribunale di Napoli che il contratto di apertura di credito, qualora già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve essere a sua volta documentato a pena di nullità (cfr. Cass. Civ. 9 luglio 2005, n. 14470; Cass. Civ. 27 marzo 2017, n. 7763; Cass. Civ. 22 novembre 2017, n. 27836). Anche tale censura viene respinta.

  • 4) Sulla commissione di massimo scoperto: il Tribunale di Napoli accoglie la censura di parte attrice sul presupposto che, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la pattuizione della commissione di massimo scoperto va ritenuta nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato. Difatti, reputa il Giudice che, al pari di ogni altra pattuizione contrattuale, detta commissione, seppur munita di causa giustificatrice (Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12965), deve essere determinata o almeno determinabile al momento in cui il contratto è stato concluso.

  • 5) Sull’indebita applicazione d’interessi ed oneri capitalizzati trimestralmente: il Giudice osserva che per il periodo antecedente al 22 aprile 2000 nessuna capitalizzazione di interessi (di ogni tipo) - in deroga all'art. 1283 c.c. e al di fuori di esso - è possibile; per il periodo successivo al 22 aprile 2000 è invece possibile specifica pattuizione sulla produzione di interessi sugli interessi maturati, nei limiti di cui all'art. 120 c. 2 TUB è cioè che sia previsto in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (Cass. Civ. 26769/2019). La censura viene quindi respinta poiché nel caso di specie, puntualizza il Tribunale, il rapporto ebbe inizio in data successiva al 22 aprile 2000 e risultano valide le pattuizioni di clausole anatocistiche ex art. 120 c. 2 TUB con contabilizzazione degli interessi alla fine di ogni trimestre solare con identica periodicità.

  • 6) Sulla illegittima variazione dei tassi d’interesse: il Giudice accoglie la censura di parte attrice sul presupposto che, nel caso di specie, dai documenti prodotti in atti dalla banca non risultano depositate proposte di modifica unilaterale del contratto, né modifiche in tal senso nel rispetto dell’art. 118 T.U.B. Ciò sebbene la banca abbia comunicato al correntista le variazioni allo stesso sfavorevoli riportandole sugli estratti conto. Ne deriva, ad avviso del Tribunale, che il saldo del rapporto deve essere rideterminato ricalcolando gli interessi al tasso contrattuale emergente dagli estratti conto scalari ricondotto entro i limiti del tasso indicato nel contratto di apertura del c/c senza la applicazione delle condizioni più sfavorevoli al cliente esposte in estratto conto, stante l’inefficacia delle modifiche.

  • 7) Sulla presunta usura: viene, al riguardo, richiamata la fondamentale decisione delle Sezioni Unite n. 16303 del 20 giugno 2018 e, in particolare, che il principio di diritto ivi affermato è nel senso che il D.L. n. 185/2008, art. 2-bis non ha carattere interpretativo e retroattivo, onde va escluso che, per il periodo precedente l'entrata in vigore della nuova disposizione, possa tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell'usura presunta, mentre occorrerà svolgere una doppia comparazione, l'una con riguardo al tasso soglia usurario e l'altra alla commissione di massimo scoperto, che dunque è oggetto di una rilevazione separata. La censura viene respinta visto che il CTU ha, nella fattispecie, riscontrato il mancato superamento delle soglie usurarie nei contratti esaminati.

  • 8) Sulla presunta nullità della fideiussione: il Tribunale ritiene che la questione prospettata riguardi la nullità negoziale e che, come tale, sia soggetta al potere dovere di rilievo ufficioso, ferma restando la necessità di sua valutazione sulla scorta dei documenti e degli elementi ritualmente acquisiti al giudizio. L'omessa produzione nel processo tanto del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza, quanto del parere dell'AGCM comporta il rigetto della censura trattandosi di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e non valutabili dal giudice ove non tempestivamente prodotti. Ciò posto, osserva il Giudice che la decisione della Cassazione n. 29810/2017 non pare dirimente atteso che: a) detta pronuncia non si esprime sulla natura e portata della nullità derivata (nullità totale o nullità parziale) del contratto a valle, dovendosi altresì valutare non solo la qualificabilità di regola generale dell'art. 1419 c.c., ma altresì che tutta l'istruttoria della Banca d'Italia ha avuto ad oggetto le singole clausole del modello di fideiussione omnibus ABI e non l'intero schema negoziale; b) che, anche a fronte della comunicazione del 26 settembre 2005 con cui ABI – a seguito del provvedimento della Banca d'Italia – inviava ai suoi associati lo schema di fideiussione emendato dalle previsioni ritenute lesive della concorrenza, non potrebbe comunque prescindersi dal rilievo di prova della successiva permanenza di un intento collusivo antitrust tra le banche (Trib. Milano, Sezione Specializzata Imprese n. 7796/2016; T. Bologna, ordinanza 4 ottobre 2018). Aggiunge il Tribunale che parte attrice non ha in alcun modo allegato - né tantomeno provato - di aver subito un pregiudizio in conseguenza dell'intesa anticoncorrenziale invocata, essendosi limitata a dedurre genericamente la violazione dell'art. 2, l. 287/1990 da parte dei contratti di fideiussione, stipulati nel 2005.

  • Conclusione

  • Il Tribunale di Napoli, accertata e dichiarata: (i) la nullità parziale del contratto di conto corrente dedotto in lite limitatamente alle clausole determinative delle commissioni di massimo scoperto e commissioni comunque denominate che comportano una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi; (ii) l’inefficacia delle variazioni delle condizioni peggiorative applicate nel corso dei rapporti dedotti in lite, ha rideterminato il saldo finale a debito della società correntista condannando quest’ultima, unitamente ai fideiussori, al pagamento del dovuto a favore della banca.

  • Qualche recente precedente in tema di fideiussione

  • Si veda Cass. Civ. 22 maggio 2019, n. 13486, secondo cui: “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”;

  • Trib. Salerno, 23 agosto 2018, in Leggi d’Italia professionale, secondo cui “la nullità della fideiussione omnibus conforme allo schema ABI vietato, afferendo alla validità di un atto che rappresenta elemento costitutivo della domanda, può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado di giudizio. L'eccezione di nullità della fideiussione omnibus non costituisce autonoma domanda da farsi valere solo avanti il Tribunale delle Imprese, bensì integra una eccezione riconvenzionale, rilevabile d'ufficio e idonea a paralizzare la domanda di pagamento azionata in monitorio, che ben può essere decisa da un Giudice diverso da quello competente, in via esclusiva, sulla relativa autonoma azione”;

  • Trib. Treviso, 26 luglio 2018, n. 1623, ove chiarito che: “un contratto che sia stato validamente perfezionato, in presenza dei requisiti strutturali di validità previsti dalla legge e che non persegua in sé una causa illecita o immeritevole per l'ordinamento giuridico, non può subire effetti invalidanti in dipendenza dell'accertamento della nullità o della caducazione di un rapporto giuridico diverso ed intercorso tra terzi. Se, da un lato, invero deve ritenersi la nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'associazione bancaria italiana nell'ottobre 2002 per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, come ravvisato nel parere dall'AGCM del 22 agosto 2003, dall'altro, tuttavia, non può ritenersi la nullità dei contratti di fideiussione in cui non vi sia alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né in quelli in cui non risulti che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi. In tale circostanza, invero, è arduo individuare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell'ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico”;

  • Trib. Roma, 26 luglio 2018, secondo cui: “sono da intendersi nulli, per violazione dell'articolo 2 della l. n. 287 del 1990 (i.e. Legge antitrust), i contratti di fideiussione che contengano norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI. Tale applicazione, infatti, avrebbe come conseguenza la concretizzazione di intese fra imprese volte ad impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale”;

  • Trib. Pisa, 5 giugno 2018, n. 533 ove osservato che: ”la sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo opposto può essere accolta quando, a seguito del mutamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, viene affermata la nullità della fideiussione quando la stessa non è conforme al modello ABI, determinandosi pertanto una violazione della normativa antitrust, in particolare dell'art. 2 della legge 287/1990”;

  • Cass. Civ. 12 dicembre 2017, n. 29180, secondo cui: ”sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI (in via segnata, alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia, le fideiussioni che contengono la sostanza delle seguenti clausole: «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato»)”.

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