1) Tribunale di Torino, 9 maggio 2022, n. 2003, Est Dughetti
Conto corrente – mancanza estratti conto intermedi – onere prova – CMS – CDF
“Va osservato che l’azione di accertamento dell’illegittimità delle operazioni effettuate sul conto corrente e la conseguente domanda condanna alla ripetizione di somme che si assumono indebitamente percepite dalla Banca, è stata promossa dalla società correntista, su cui quindi incombeva l’onere di offrire tutta la documentazione necessaria per l’esatta ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti. L’eventuale carenza dei documenti iniziali o, come nel caso di specie, di quelli intermedi, non può risolversi in un vantaggioso ricalcolo economico a favore della parte che il predetto onere probatorio non ha compiutamente assolto;”
(…)
“Anche con riguardo alle censure circa l’espunzione degli addebiti per CMS, il consulente si è puntualmente attenuto al quesito, osservando che la sola indicazione percentuale, non esauriva gli elementi richiesti, mancando l’indicazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale; in ordine alla commissione di disponibilità fondi, oggetto della comunicazione di data 21.10.2009, la modifica di condizioni sottoscritta dal correntista, riportava esclusivamente la percentuale ( 0,5 % ), senza alcuna ulteriore precisazione secondo la previsione di cui al D.L. 185/2008; l’espunzione di tali costi appare quindi operazione corretta.”
2) Cassazione Civile, 15 giugno 2022, n. 19298, Pres. De Chiara, Rel. Vella (ordinanza)
Conto corrente ante 1992 – forma scritta – art. 1284 c.c. – nullità di protezione
“Può quindi concludersi che, prima dell’entrata in vigore delle norme sulla “nullità di protezione”, dettate a presidio del cd. mercato dei contratti asimmetrici, in caso di violazione della forma scritta nei contratti bancari, la pattuizione di interessi ultralegali era soggetta al requisito stringente della forma scritta ad substantiam imposto dall’art. 1284 cod. civ., la cui violazione comportava l’ordinaria forma di nullità assoluta, con conseguente necessità, ai fini della validità del patto, della sottoscrizione di entrambe le parti, sia pure con atti distinti, purché inscindibilmente connessi, e senza dunque possibilità di ritenere assolto il requisito per il tramite di contratti cd. “monofirma”, secondo il nuovo approccio ermeneutico inaugurato nel 2018 dal massimo organo nomofilattico di questa Corte.”
3) Cassazione Civile, 24 giugno 2022, n. 20490, Pres./Rel. Di Marzio (ordinanza)
Conto corrente – ripartizione onere probatorio – istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
“Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato”.
4) Tribunale di Torino, 10 maggio 2022, n. 2012, Est. La Manna
Conto corrente – pattuizione anatocismo post 2000 – saldo banca – saldo rettificato – rimesse solutorie conto anticipi
“In base a tale tesi qui condivisa per aversi anatocismo dopo l’1/7/2000 è, pertanto, necessaria una modifica contrattuale approvata per iscritto dal correntista.”
(…)
“In conclusione, quindi, deve essere confermato l’orientamento già espresso da questo giudice per cui il saldo di riferimento ai fini della verifica della prescrizione deve essere considerato il saldo banca.
Ciò premesso si evidenzia la correttezza della valutazione operata dal CTU secondo cui per i conti anticipi le rimesse devono essere considerate interamente come solutorie, in quanto il termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento senza che possa avere rilevanza la data di chiusura del conto atteso che per il tramite dell’incasso dal terzo o per il tramite delle disponibilità di c/c, si verifica la chiusura della singola operazione creditizia e un pagamento in senso tecnico del debito a differenza di quanto avviene nella nomale operatività del fido per cassa per cui la natura solutoria della rimessa è coerente con i principi espressi dalle SU sopra citate.”
(…)
“In assenza di prova circa l’ammontare del fido accordato, pertanto, le rimesse devono essere considerate come solutorie.”
5) Corte d’Appello di Venezia, 31 maggio 2022, n. 1256, Pres. Rel. Passarelli
Derivati – IRS – plain vanilla – mark to market – scenari probabilistici
“Ciò premesso, ai fini della validità del contratto (…) occorre verificare la misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi. A tal fine, non ci si può limitare al “mark to market”, ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all’operazione è disposto a subentrarvi, ma occorre avere riferimento agli scenari probabilistici che forniscano la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall’intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (…)”.
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