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Comodato d’uso gratuito: durata, restituzione e registrazione

Immagine del redattore: Umberto Giovannoni
Umberto Giovannoni
16 ott 2021
Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 24 ott

Prima pubblicazione: 16 ottobre 2021. Aggiornamento: 24 ottobre 2026.


Concedere una casa gratuitamente a un familiare non significa rinunciare alla proprietà. Il comodato attribuisce l’uso del bene con obbligo di restituzione e va distinto dalla locazione e dall’usufrutto. Un accordo chiaro riduce i conflitti su durata, spese e rilascio.


Che cosa caratterizza il comodato


L’articolo 1803 c.c. lo definisce come il contratto con cui una parte consegna una cosa mobile o immobile affinché l’altra se ne serva per un tempo o un uso determinato, con obbligo di restituirla. È essenzialmente gratuito. Rimborsi e oneri vanno esaminati per verificare se restino compatibili con tale natura.


Durata e richiesta di restituzione


Se è previsto un termine o un uso dal quale la durata si ricava, la restituzione segue l’articolo 1809. Prima della scadenza può rilevare un urgente e impreveduto bisogno del comodante. Se non è stabilito un termine né questo risulta dall’uso, l’articolo 1810 consente la richiesta di restituzione.


Un comodato destinato alla casa familiare richiede particolare attenzione: l’assenza di una data scritta non dimostra sempre che il proprietario possa ottenere il rilascio senza considerare la destinazione concordata. Vanno esaminati accordi, situazione familiare e provvedimenti eventualmente intervenuti.


Custodia, spese e danni


Il comodatario deve custodire il bene e rispettare l’uso pattuito; non può concederlo a terzi senza il consenso richiesto. Per le spese, l’articolo 1808 distingue quelle sostenute per servirsi del bene dalle spese straordinarie necessarie e urgenti per conservarlo. Non ogni manutenzione o ristrutturazione è automaticamente rimborsabile.


È opportuno regolare per iscritto utenze, condominio, interventi e stato dell’immobile alla consegna. Anche decesso del comodante e decesso del comodatario richiedono valutazioni diverse: non comportano sempre lo stesso effetto sul rapporto.


Registrazione: termine e imposta attuali


Il comodato immobiliare redatto per iscritto deve essere registrato entro trenta giorni dalla data dell’atto. L’imposta di registro è di 200 euro, oltre al bollo quando dovuto. I riferimenti a venti giorni e 168 euro non rappresentano la disciplina attuale. L’Agenzia delle Entrate consente la registrazione mediante il servizio RAP.


Per il comodato verbale, registrazione, eventuale enunciazione in altri atti e fruizione di agevolazioni richiedono verifiche specifiche. La forma orale non equivale a un’esenzione universale da ogni adempimento.


IMU e TARI


La proprietà non passa al comodatario. Per l’IMU occorre verificare il soggetto passivo e gli eventuali benefici, che non spettano automaticamente per qualsiasi rapporto di parentela. La TASI non va trattata come un tributo autonomo ancora dovuto secondo le vecchie percentuali. Per la TARI rilevano occupazione, durata e regolamento comunale.


Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella può predisporre il contratto o esaminare richieste di restituzione, spese e controversie tra familiari, coordinando le verifiche fiscali necessarie.



Riferimenti civilistici: articoli 1803–1812 c.c.




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