google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Il manifesto delle Sezioni Unite in materia di interessi moratori e tassi usurari
top of page

Il manifesto delle Sezioni Unite in materia di interessi moratori e tassi usurari


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19597/2020, affermano il principio della subordinazione degli interessi moratori alla disciplina di contrasto all’usura, stabilendo anche i criteri per l’individuazione del Tasso Soglia con il quale effettuare il confronto nonché le conseguenze della declaratoria di nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. rispetto agli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.

di Luigi Dentis - Avvocato in Torino e Vice Procuratore Onorario presso la procura della Repubblica di Cuneo

La soluzioneNella pattuizione degli interessi moratori le parti sono tenute al rispetto del limite usurario. Tale limite va determinato considerando anche lo spread di mora rilevato a fini statistici dalla Banca d’Italia. Laddove tale rilevazione manchi il raffronto va effettuato con il tasso soglia determinato applicando la maggiorazione di legge al TEGM. In caso di declaratoria di usurarietà della clausola, restano dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, anche per il periodo nel quale è maturato il ritardo nell’adempimento da parte del mutuatario-debitore.I precedenti conformiCass. civ. sez. I, 17-11-2000, n. 14899È invalida per nullità parziale sopravvenuta, o comunque inefficace, la clausola con cui sono stati pattuiti lecitamente interessi anche moratori divenuti solo successivamente superiori al tasso-soglia per effetto della variazione di quest'ultimo. Il giudice deve pertanto rilevare d'ufficio tale eventuale nullità, correlando il pattuito tasso degli interessi alla nuova normativa.Cass. civ. sez. III, 04-04-2003, n. 5324In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ma non si applica ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti completamente esauriti al momento dell'entrata in vigore della legge.Cass. civ. sez. I, 09-01-2013, n. 350Ai fini della determinazione del tasso usurario, il raffronto col tasso soglia va fatto riguardo agli interessi promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo (anche di interessi moratori).Cass. civ. sez. VI - 1 Ord., 06-03-2017, n. 5598L'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha censurato la decisione del Tribunale che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, aveva negato la cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori ed aveva altresì ritenuto che la mancata contestazione degli interessi moratori effettuata dalla banca avrebbe comportato la rinuncia all'eccezione di nullità della clausola relativa ai detti interessi).Cass. civ. sez. III, 28-06-2019, n. 17447Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perchè si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi. Nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni.I precedenti difformiCass. civ. sez. VI - 1 Ord., 04-10-2017, n. 23192La fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori; pertanto ove sia superata la soglia anche con solo riguardo agli interessi moratori, trova applicazione l'art. 1815, co. 2, c.c. che prevede la nullità della clausola, e che non siano dovuti interessi.Altri precedenti in materiaCass. civ. sez. Unite Sent., 20-06-2018, n. 16303In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Premessa Il presente commento rappresenta una riflessione a caldo a pochi giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza della Suprema Corte n. 19597/2020, chiamata a pronunciarsi a seguito della ordinanza di rimessione della prima sezione del 22.10.2019 (Cass. civ. sez. I, Ord., 22-10-2019, n. 26946). È noto che la sezione remittente aveva sottoposto alle sezioni unite la spinosa questione della rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina di contrasto all’usura. Lo spazio e disposizione non consente una puntuale disamina delle differenti tesi elaborate in dottrina e giurisprudenza e, pertanto, sarà sufficiente qui ricordare che la summa divisio contrapponeva chi riteneva che gli interessi di mora non fossero soggetti al rispetto del TSU in ragione della loro particolare natura e chi, per contro, affermava che le esigenze di tutela del debitore (nonché del mercato creditizio) non potessero essere pretermesse sulla base del solo assunto per il quale gli interessi moratori avrebbero avuto una funzione risarcitoria, possedendo essi, seppure parzialmente, una natura remuneratoria del capitale mutuato. All’interno di questa ultima scuola di pensiero, poi, erano gemmate altre questioni inerenti, da un lato, alle modalità di determinazione del TSU riferito agli interessi di mora e, dall’altro, inerenti le conseguenze della declaratoria di nullità sugli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti Con il provvedimento del 18 settembre 2020, quindi, la Suprema Corte ha inteso offrire una risposta ai molteplici interrogativi rimasti sul campo, esercitando in pienezza la sua funzione nomofilattica. Il pregio, quindi, dell’intervento della Cassazione risiede proprio nella sua capacità di definire, una volta per tutte, le principali questioni giuridiche aperte, offrendo agli operatori degli appigli certi attorno ai quali costruire le risposte che i protagonisti del mercato creditizio quotidianamente sollecitano. Tuttavia, a modesto avviso di chi scrive, proprio l’ampiezza dell’intervento rappresenta il tallone d’Achille del provvedimento che, in alcuni passaggi, non appare scevro da contraddizioni irrisolte. I principi enunciati dalle S.U. Per chiarezza espositiva si ritiene di dovere preliminarmente dare conto degli approdi ermeneutici contenuti nella sentenza. Quanto alla vexata questio della rilevanza degli interessi di mora rispetto alla normativa di contrasto all’usura, la Cassazione conferma il suo granitico e costante insegnamento, tanto che viene da chiedersi se vi fosse una reale necessità di tornare sul punto, specie dopo l’ordinanza n. 27742/2018 che conteneva una ampia e condivisibile motivazione. Ben più complesse, invece, sono le questioni connesse alla determinazione del TSU riferito agli interessi di mora, questioni che la Corte, ad avviso di chi scrive, risolve in modo contraddittorio stabilendo che: · la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: TSU = ((TEGM + SPREAD DI MORA MEDIO)*5/4) + 4 (oppure, per i rapporti conclusi prima della novella del 2011, TSU = (TEGM + SPREAD DI MORA MEDIO) * 1,5 · in relazione, invece, alle rilevazioni della Banca d’Italia che non riportano il tasso medio praticato dagli operatori professionali, il raffronto deve essere effettuato mediante il riferimento al TEGM maggiorato nelle forme ordinarie, donde la formula: TSU = (TEGM*5/4) + 4 (oppure, per i rapporti conclusi prima della novella del 2011, TSU = (TEGM * 1,5) La Corte, nel giungere a tale approdo, valorizza quindi il principio di omogeneità già affermato nella precedente Cass. civ. Sez. Unite, 20-06-2018, n. 16303. Quanto alla portata demolitoria della nullità di cui all’art. 1815, comma 2, c.c., si afferma, invece la regola secondo la quale tale sanzione attiene unicamente alla clausola mediante la quale le parti determinano il saggio degli interessi moratori, con la conseguenza della debenza degli interessi corrispettivi (sul presupposto che questi siano stati,invece, legittimamente pattuiti). Ulteriore precipitato di tale assunto è poi rappresentato dall’enunciazione per la quale, in relazione al ritardo nell’adempimento da parte del debitore, sulla somma scaduta maturano gli interessi corrispettivi poiché, proprio in ragione della natura risarcitoria degli interessi di mora, diversamente, residuerebbe a carico del creditore un danno. A tale ultima affermazione, peraltro, la Corte giunge valorizzando i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per i quali la declaratoria di abusività di una clausola non consente di obliterare il valore della remuneratività del prestito (CGUE 7.8.2018, cause riunite C 96/16, Banco Santander SA e C-94/17, Rafael Ramon Escobedo Cortes). In merito al secondo dei parametri sui quali basare la valutazione di usurarietà, ovverosia il TEG, la Cassazione afferma che tale giudizio presuppone che si sia, in concreto, verificato un ritardo nel pagamento da parte del mutuatario. Ed, in tal caso, va preso in considerazione il tasso degli interessi praticato in concreto. Laddove, invece, il ritardo non si verifichi, il debitore conserva l’interesse ad agire al fine di accertare l’usurarietà del tasso pattuito in relazione al TSU (così come sopra ricostruito) vigente al momento della conclusione del contratto di credito. Tale accertamento, tuttavia, laddove abbia esito positivo, sortirà unicamente l’effetto di inibire al creditore di applicare il tasso di mora nella misura pattuita. Ovviamente, precisa la Corte, nei giudizi volti a fare accertare l’usurarietà del tasso, l’onere probatorio va così ripartito: · il debitore, che deduce l’usurarietà degli interessi deve dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale impugnata, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore (giacché la disciplina consumeristica concorre con la normativa di contrasto all’usura), la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento · il creditore deve invece allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto Per effetto di tali principi, pertanto, si determina un deciso aggravamento non solo della posizione processuale del debitore che invochi le sanzioni di cui all’art. 1815, comma 2, c.c., ma dello stesso effetto utile conseguente all’esperimento delle azioni a lui spettanti. Alcune brevi osservazioni critiche Come anticipato, il pieno esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte consente agli operatori del diritto di attingere a un quadro stabile per potere, quindi, orientare l’attività professionale e, a parere di chi scrive, questo rappresenta un valore in sé. Pertanto, provvedimenti come quello in esame, vanno salutati positivamente e laicamente. Purtuttavia, nel rispetto dello spazio a disposizione, si ritiene di dovere svolgere comunque alcune osservazioni critiche. In primo luogo, non può che convenirsi circa l’affermazione secondo la quale anche gli interessi di mora devono rispettare il TSU. Le perplessità, per contro, sorgono, in relazione al percorso argomentativo seguito dalla Corte proprio per individuare detto tasso soglia. Infatti, gli Ermellini hanno valorizzato a tal fine il principio di omogeneità, principio che postula che le componenti considerate nel TEGM siano le medesime utilizzate per calcolare il TEG. Per superare il nodo rappresentato dalla mancata inclusione nel TEGM dello spread di mora (operazione chiaramente corretta), la Cassazione ha valorizzato quelle rilevazioni statistiche e (quasi sempre) non corrispondenti alla validità trimestrale dei D.M. previsti dalla L. 108/1996, effettuate senza continuità dalla Banca d’Italia, secondo criteri non coincidenti quelli imposti per la rilevazione del TEGM. Per la Corte, in definitiva, pur trattandosi di elementi chiaramente disomogenei rispetto alle esigenze di rilevamento dei tassi, essi vanno comunque considerati al fine di determinare un TSU specifico per il saggio degli interessi di mora. Verrebbe da chiedersi, tuttavia, se non sia proprio il principio di omogeneità ad escludere in radice la possibilità di utilizzare a tal fine delle rilevazioni non omogenee rispetto a quelle del TEGM. Ma, anche volendo pretermettere l’esame di questa non trascurabile obiezione, il problema, allora, si pone in relazione alle rilevazioni che non riportano il saggio medio dello spread di mora. Ed è proprio su questo punto che le conclusioni della Suprema Corte appaiono contraddittore, giacché in assenza di tale dato viene consentito il raffronto con il TSU determinato secondo le regole “classiche”, senza, quindi, operare nessun incremento al TEGM prima di applicare la maggiorazione di legge. Delle due l’una. Se il principio di omogeneità impone l’inclusione dello spread, laddove questo non sia rilevato, si è in presenza di un raffronto non coerente. Se, però, in tali casi è espressamente consentito di confrontare il tasso di mora con il TEGM aumentato ex L. 108/1996, non è chiaro perché si debba tenere conto dello spread di mora medio, laddove questo sia stato rilevato a fini statistici. Altro profilo critico è rappresentato dalla mancata collocazione della sanzione civile di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. nel più ampio contesto della disciplina di contrasto all’usura, disciplina che, sotto il profilo fenomenologico, rimanda alla fattispecie penale di cui all’art. 644 c.p. A parere di chi scrive, questo peccato originale si manifesta nelle conclusioni assunte circa le conseguenze dell’applicazione della nullità prevista dalla norma citata. La novità, sotto il profilo squisitamente civilistico, della novella del 1996, era, infatti, rappresentata proprio dall’introduzione del principio di gratuità in luogo della precedente disciplina secondo la quale, in presenza di tasso usurario, si verificava una riconduzione dello stesso al saggio legale. In altre parole, il Legislatore del 1996 ha chiaramente introdotto una sanzione afflittiva, finalizzata a privare di ogni utilità la pattuizione usuraria. Una sanzione, in definitiva, eccentrica rispetto all’esigenza di garantire un equilibrio tra gli interessi economici delle parti contraenti. La Corte, per contro, afferma che, demolita la clausola usuraria mediante la quale sono convenuti interessi di mora sopra soglia, sono dovuti sugli importi insoluti gli interessi convenzionali legalmente pattuiti. Ad una prima, forse superficiale, riflessione, si rischia quindi che ciò che si era cacciato dalla porta rientri, per via pretoria, dalla finestra. Certamente la Suprema Corte motiva tale assunto e la giustificazione si fonda su due assunti che possono essere così sinteticamente riassunti: a) la non debenza di alcun interesse provocherebbe un danno per il creditore a fronte di un illecito contrattuale (l’inadempimento) da parte del debitore b) la giurisprudenza comunitaria impone, nell’ipotesi di clausola abusiva, di garantire la fruttuosità del denaro Quanto alla prima proposizione, chi scrive ritiene che il pregiudizio patito dal soggetto mutuante che abbia pattuito interessi di mora usurari, non possa considerarsi contra ius proprio in ragione della funzione sanzionatoria dell’art. 1815, comma 2, c.c. che non consente una riconduzione del rapporto in funzione di bilanciamento degli interessi. In merito, invece, alla seconda affermazione, occorre tenere ben distinta la ratio legis della disciplina consumeristica che ha dato vita alla categoria della clausola abusiva, dalla ratio della sanzione connessa all’usura. La prima, infatti, parte dal presupposto che il rapporto tra professionista e consumatore sia naturalmente caratterizzato da uno squilibrio, squilibrio che la sanzione di inefficacia della clausola abusiva tende ad eliminare, con conseguente possibilità di applicazione di una disciplina residuale, anche legale, che garantisca proprio questo riequilibrio. La sanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.c., per contro, costituisce evidentemente il necessario corollario sul piano civile della natura di reato di pericolo, propria della fattispecie di cui all’art. 644 c.p., sanzione che mira a privare di ogni utilità anche solo il tentativo (impropriamente detto) di ricavare dal prestito una remunerazione non consentita. Si tratta, in definitiva, di una serie di prime perplessità che la pronuncia della Corte, pur riconducendo il campo a delle regole certe, non contribuisce a fugare. Esito del ricorso: Rigetto parziale Riferimenti normativi: Art. 644 c.p. Art. 1815 c.c. L. n. 24/2001 L. n. 108/1996

Post recenti
Archivio

Seguici

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page