google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro
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Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro

Negligenza e imprudenza del lavoratore; responsabilità del datore di lavoro; riparto dell’onere della prova; ambiente lavorativo nocivo. Per evitare di andare incontro a situazioni pericolose e prevenire gli infortuni sul lavoro, sono state dettate alcune norme al fine di tutelare la salute del lavoratore. Talvolta, l’imprudenza, la negligenza, la disattenzione e l’imperizia del lavoratore possono dar luogo ad incidenti sul posto di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio qualora non effettui i dovuti controlli sull’operato del lavoratore e qualora non favorisca l’adozione delle misure di sicurezza idonee a salvaguardare la sua salute. Solo nel caso in cui il lavoratore abbia messo in atto una condotta abnorme e inopinabile sarà totalmente esclusa la responsabilità del datore di lavoro. CASISTICA

1 Obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’osservanza per la tutela della sicurezza

2 Sentenza di assoluzione del datore di lavoro

3 Responsabilità contrattuale del datore di lavoro

4 Mancata adozione della specifica misura di sicurezza

5 Assenza per malattia: quando va detratta dal periodo di comporto?

6 Accertamento della responsabilità del datore di lavoro

7 Azione di regresso esperibile dall’Inail contro il datore di lavoro

8 Esclusione della responsabilità del datore di lavoro

9 La condotta del dipendente

10 Lavorazioni in quota e caduta del lavoratore

11 L’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro

12 Violazione delle norme antinfortunistiche

13 Prescrizione e azione di regresso Inail

14 Omissione di sorveglianza circa l’instaurarsi di pericolose prassi operative

15 Sicurezza sul lavoro e normativa antinfortunistica

16 Comportamento abnorme del lavoratore: esclusa la responsabilità del datore

17 Riparto dell’onere probatorio tra datore di lavoro e lavoratore danneggiato

18 Responsabilità datoriale: ha natura contrattuale

19 Richiesta di rimborso di quanto corrisposto al lavoratore

20 Violazione degli obblighi di informazione e formazione del dipendente

21 Onere della prova: danno alla salute e nocività dell’ambiente di lavoro

22 Infortunio sul lavoro: quando è esclusa la responsabilità del datore?

23 Infortunio mortale del lavoratore

24 Negligenza del lavoratore: il datore è responsabile dell’infortunio?

25 Imprudenza del lavoratore e omessa adozione delle misure antinfortunistiche

Obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’osservanza per la tutela della sicurezza In tema di infortuni sul lavoro, l’obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per il reato di cui all’art. 589, secondo comma, cod. pen., in relazione all’infortunio occorso al conducente di un trattore, deceduto per non aver fatto uso della cintura di sicurezza, ravvisando la colpa del datore di lavoro nell’omessa nomina di un preposto, nonostante la sua conoscenza della prassi instauratasi in relazione all’inosservanza dell’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza, a fronte della quale egli si era limitato a ricorrere a richiami verbali del lavoratori). Cassazione penale sez. IV, 14/09/2021, n.35858

Sentenza di assoluzione del datore di lavoro L’azione di regresso spettante all’INAIL nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nel caso in cui questi sia stato assolto dall’imputazione derivatagli dall’infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di cui all’art. 112, quinto comma, seconda parte, del d.P.R. citato che, avendo natura di prescrizione e non di decadenza, può essere interrotto non con il deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l’azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora. Cassazione civile sez. lav., 13/08/2021, n.22876

Responsabilità contrattuale del datore di lavoro In tema di responsabilità contrattuale del datore di lavoro, la responsabilità conseguente alla violazione dell’art. 2087 cod. civ., ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge ai sensi dell’art. 1374 c.c. dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 cod. civ., sull’inadempimento delle obbligazioni. Tribunale Firenze sez. lav., 05/07/2021, n.517

Mancata adozione della specifica misura di sicurezza In virtù dell’2087 c.c. la responsabilità del datore di lavoro è di tipo contrattuale, riconducibile alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che in caso di infortunio sul lavoro il riparto degli oneri probatori si pone negli stessi termini dell’art. 1218 c.c. circa l’inadempimento delle obbligazioni: il lavoratore danneggiato dovrà dunque provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro dovrà provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, cioè di aver adempiuto alle obbligazioni si sicurezza su di lui incombenti, apprestando tutte le misure atte ad evitare il danno. Ciò con l’ulteriore precisazione che la mancata adozione, da parte del lavoratore, della specifica misura di sicurezza non rappresenta un evento imprevedibile atto a scagionare il datore di lavoro dal dovere di vigilanza e dunque questi dovrà dimostrare di aver preteso il rispetto di tale fondamentale accorgimento, per cui il comportamento semplicemente omissivo del lavoratore non spezza il nesso eziologico tra l’evento occorsogli e l’omissione della datrice di lavoro. Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 30/06/2021, n.1338

Assenza per malattia: quando va detratta dal periodo di comporto? Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.. Tribunale Firenze sez. lav., 18/06/2021, n.478

Accertamento della responsabilità del datore di lavoro In tema di infortuni sui luoghi di lavoro, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, il lavoratore deve provare l’esistenza del danno subito, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi. Una volta provate tali circostanze, graverà poi sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. Corte appello Firenze sez. lav., 10/06/2021, n.424

Azione di regresso esperibile dall’Inail contro il datore di lavoro L’azione di regresso esperibile dall’INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell’infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dall’art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d’interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell’avvio di nuove indagini e l’esercizio dell’azione penale nei confronti della medesima persona. Ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice. Cassazione civile sez. lav., 12/05/2021, n.12631 Esclusione della responsabilità del datore di lavoro In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile e opinabile e tale, dunque, da presentare i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, sempre che l’infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, nel qual caso nessuna efficienza causale può essere attribuita alla condotta del lavoratore che abbia dato occasione all’evento. Corte appello Ancona, 05/05/2021, n.209

La condotta del dipendente Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo, invece, attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all’eventuale concorso di colpa del lavoratore. La condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento. Tribunale Aosta sez. lav., 26/04/2021, n.36

Lavorazioni in quota e caduta del lavoratore In tema di infortuni sul lavoro, in caso di lavorazioni in quota, il datore di lavoro deve approntare un ponteggio al fine di prevenire il rischio di caduta di “persone o cose”, con la conseguenza che egli è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore caduto, anche qualora lo stesso si trovasse in quota per ragioni non inerenti lo svolgimento di tali lavorazioni. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni da caduta occorse a due lavoratori, i quali si erano portati sulla sommità della struttura ove erano svolte delle lavorazioni, l’uno per riprendere la borsa degli attrezzi, e l’altro per verificare cosa stesse facendo il collega). Cassazione penale sez. IV, 09/02/2021, n.21517

L’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro In relazione al regresso esperito dall’ente previdenziale (“jure proprio”) ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11, tale azione è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all’attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l’art. 2055 c.c. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità. Cassazione civile sez. lav., 22/01/2021, n.1399

Violazione delle norme antinfortunistiche Gli obblighi che gravano sul datore di lavoro in tema di prevenzione degli infortuni sono strumentali alla tutela non soltanto dei suoi dipendenti, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro o che siano coinvolti nel suo ciclo produttivo, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa, di tale che, ove in tali luoghi o nel corso di tale ciclo produttivo si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi, e sempre che la presenza del soggetto passivo estraneo all’attività e all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico. Cassazione penale sez. IV, 19/01/2021, n.7087

Prescrizione e azione di regresso Inail In materia di azione di regresso dell’INAIL per prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, ai fini della prescrizione, tenendo conto della distinzione tra i casi in cui manchi un accertamento del fatto -reato da parte del giudice penale e di quelli in cui tale accertamento sussiste con pronuncia penale di condanna, la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è equiparata ad una condanna. Cassazione civile sez. lav., 07/10/2020, n.21590 Omissione di sorveglianza circa l’instaurarsi di pericolose prassi operative In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, incombe al datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, è fonte di responsabilità per i danni subito dall’infortunato. Cassazione penale sez. IV, 18/09/2020, n.26618

Sicurezza sul lavoro e normativa antinfortunistica In tema di sicurezza sul lavoro e normativa antinfortunistica, la condotta colposa del lavoratore può considerarsi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo laddove abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante la sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Cassazione penale sez. IV, 18/09/2020, n.26618

Comportamento abnorme del lavoratore: esclusa la responsabilità del datore Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo, invece, attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all’eventuale concorso di colpa del lavoratore. Infatti, la condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento. Tribunale Ivrea, 01/02/2019, n.409

Riparto dell’onere probatorio tra datore di lavoro e lavoratore danneggiato La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell’art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale; ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell’art. 1218 c.c. circa l’inadempimento delle obbligazioni ex contractu e che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.Corte appello Brescia sez. lav., 24/01/2019, n.298

Responsabilità datoriale: ha natura contrattuale In tema di risarcimento danni da violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, la responsabilità datoriale va prospettata come di natura contrattuale perché la lesione della salute si configura come conseguenza di un comportamento già ritenuto illecito sul piano contrattuale e deriva dalla violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. Giacché l’illecito deriva dalla violazione di un obbligo contrattuale, il datore di lavoro versa in una situazione di inadempimento contrattuale regolato dall’art 1218 c.c. con conseguente esonero da parte del lavoratore, dell’onere della prova sulla sua imputabilità che va regolata in connessione con l’art. 1223 c.c. Ciò che il lavoratore deve provare è il fatto materiale, il danno patito e il nesso di causalità tra il danno e fatto verificatosi nel corso del rapporto di lavoro, spettando invece al datore di lavoro di provare di aver adottato tutti gli accorgimenti possibili per evitare il danno. Tribunale Bari sez. lav., 03/12/2018, n.4363 Richiesta di rimborso di quanto corrisposto al lavoratore In base all’art. 295 c.p.c., il giudizio instaurato dall’Inail nei confronti del datore di lavoro, ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, per ottenere il rimborso di quanto corrisposto al lavoratore per effetto di un infortunio sul lavoro non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell’esito del procedimento penale a carico del datore di lavoro per i medesimi fatti, giacché, in applicazione dell’art. 654 c.p.p., l’efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non potrà fare stato nei confronti dell’Inail, che non è parte nel giudizio penale e che non era legittimato a costituirsi, trattandosi non della proposizione di un’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, ma dell’azione di regresso, diversa da quelle considerate dall’art. 74 c.p.p. Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n.27102

Violazione degli obblighi di informazione e formazione del dipendente La responsabilità datoriale per l’infortunio occorso al dipendente può fondarsi sulla violazione degli obblighi di informazione e formazione del lavoratore quanto ai pericoli connessi allo svolgimento della specifica operazione lavorativa ed alle misure di sicurezza per prevenirli. La condotta del dipendente, non abnorme, benché imprudente, non può considerarsi concausa dell’evento dannoso quante volte, la stessa imprudenza, sia riconducibile all’inadempimento del datore di lavoro e questi non dimostri di aver fornito al lavoratore tutte le necessarie istruzioni per evitare di commettere l’errore che fu causa dell’infortunio.

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2018, n.25102

Onere della prova: danno alla salute e nocività dell’ambiente di lavoro L’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria della lavoratrice – caduta in ufficio scivolando su di una carpetta di plastica trasparente portadocumenti – sul presupposto che non era stata provata la nocività dell’ambiente di lavoro, non emergendo quale misura organizzativa fosse adottabile per evitare l’infortunio). Cassazione civile sez. lav., 08/10/2018, n.24742

Infortunio sul lavoro: quando è esclusa la responsabilità del datore? Il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza e ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante e imprevedibilmente colposa del lavoratore. Ne consegue che il datore di lavoro, quale destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia qualificabile come “abnorme”. Ciò si verifica in caso di condotta imprudente posta in essere dal lavoratore del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro medesimo; oppure quando la condotta, pur rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, si sia sostanziata in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro. Ciò non è accaduto nella fattispecie, dove il legale rappresentante di una società di costruzioni e il direttore dei lavori sono stati condannati per le lesioni occorse ad alcuni lavoratori a causa del crollo del solaio, non adeguatamente puntellato, senza che le condotte dei dipendenti abbiano assunto alcun rilievo abnorme. Tribunale Nola, 18/07/2018, n.1033

Infortunio mortale del lavoratore Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l’unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva escluso la responsabilità del datore in un caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, investito dal treno mentre operava un controllo degli scambi ferroviari sul rilievo che l’intervento era stato effettuato in anticipo rispetto all’orario prefissato). Cassazione civile sez. lav., 18/06/2018, n.16026 Negligenza del lavoratore: il datore è responsabile dell’infortunio? A norma dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, anche qualora esso sia ascrivibile non solo ad una disattenzione, ma anche a sua imperizia, negligenza e imprudenza. È invece esonerato da ogni responsabilità solo nel caso in cui il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità e esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo tipico e alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell’evento. Cassazione civile sez. lav., 18/06/2018, n.16047

Imprudenza del lavoratore e omessa adozione delle misure antinfortunistiche Al fine di configurare la responsabilità del datore di lavoro, a fronte di infortuni verificatisi sul luogo del lavoro, non occorre la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all’imprenditore dall’articolo 2087 del Cc, ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore. Inoltre, il nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro per l’omessa predisposizione delle prescrizioni antinfortunistiche e l’evento non è interrotto dal comportamento imprudente del lavoratore, giacché le norme antinfortunistiche sono dettate al fine di ottenere la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche quando gli stessi lavoratori per imprudenza, disattenzione, assuefazione al pericolo possono provocare l’evento. Ciò posto, nella fattispecie, il tribunale ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per l’incidente occorso a un operaio che, nel corso del sollevamento di un tamburo in alluminio, a seguito di uno sbilanciamento dello stesso, subiva un trauma cranico. Tribunale Pescara, 04/04/2018, n.1022

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