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Onere della prova nel contenzioso bancario: contratto, estratti conto e art. 119 TUB

18 lug 2022
Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 30 ago



Avvocato esamina documentazione bancaria ed estratti conto nel contenzioso bancario sull’onere della prova e art. 119 TUB

Nel contenzioso relativo ai rapporti di conto corrente bancario, uno dei problemi più delicati riguarda la prova.

Chi deve produrre il contratto? Cosa accade se non sono disponibili tutti gli estratti conto? Il correntista può ottenere dalla banca la documentazione mancante? E quando è possibile chiedere al giudice un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.?

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione è intervenuta ripetutamente su questi temi, precisando il rapporto tra l'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c., il diritto del cliente alla documentazione bancaria previsto dall'art. 119 TUB e i poteri istruttori del giudice.

L'onere della prova nel contenzioso bancario

Il punto di partenza è rappresentato dal principio generale previsto dall'art. 2697 c.c.: chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del diritto che intende far valere.

Quando è il correntista a chiedere la rideterminazione del saldo del conto o la restituzione di somme che ritiene indebitamente addebitate dalla banca, grava quindi sul cliente l'onere di dimostrare i presupposti della propria domanda.

Cass. civ., Sez. VI, 24 giugno 2022, n. 20490 in tema di onere della prova contenzioso bancario ha ribadito che il correntista che agisce per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate in presenza di clausole ritenute nulle deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa.

La pronuncia affronta inoltre specificamente il rapporto tra la documentazione bancaria richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB e l'istanza di esibizione prevista dall'art. 210 c.p.c.

Cosa accade se mancano alcuni estratti conto?

Un punto particolarmente importante riguarda l'ipotesi in cui il correntista non disponga della serie completa degli estratti conto.

La mancanza di tutti gli estratti non determina necessariamente, di per sé, l'impossibilità di ricostruire il rapporto.

Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2023, n. 24032 ha chiarito che l'accertamento del dare-avere può essere effettuato anche utilizzando altri mezzi di prova, purché siano in grado di fornire indicazioni sufficientemente certe e complete sul saldo maturato nel periodo non integralmente documentato.

La stessa decisione precisa i criteri da utilizzare nella ricostruzione del rapporto quando l'azione sia proposta dal correntista e la documentazione disponibile non copra l'intera durata del conto.

Questo significa che l'assenza di una parte degli estratti conto non consente soluzioni automatiche: occorre verificare concretamente quali documenti siano disponibili e se esistano altri elementi probatori idonei a consentire la ricostruzione del rapporto.

Il diritto del cliente alla documentazione bancaria

L'art. 119, comma 4, TUB riconosce al cliente il diritto di ottenere dalla banca, a proprie spese, copia della documentazione relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Questo strumento assume particolare importanza quando il cliente intenda verificare la correttezza degli addebiti effettuati sul conto o stia valutando l'opportunità di instaurare una controversia con l'istituto di credito.

La richiesta documentale non deve pertanto essere considerata un adempimento meramente formale: può rappresentare un passaggio decisivo nella preparazione della causa.

Art. 119 TUB e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Il diritto alla documentazione bancaria e l'ordine giudiziale di esibizione non sono però strumenti sovrapponibili.

Cass. civ., Sez. I, 2 maggio 2024, n. 11739 ha affrontato proprio il rapporto tra art. 119 TUB e art. 210 c.p.c.

La Corte ha ritenuto non ammissibile, nel caso esaminato, un'istanza di acquisizione documentale caratterizzata da genericità e formulata senza che fosse stata precedentemente attivata la richiesta alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB.

L'ordine di esibizione non può infatti essere utilizzato per sovvertire la normale distribuzione degli oneri probatori né trasformarsi in uno strumento meramente esplorativo.

Il principio è stato ulteriormente ribadito da Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2024, n. 17584: il correntista che non disponga degli estratti conto o della documentazione relativa alle operazioni deve attivarsi chiedendone copia alla banca ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB; soltanto in caso di ingiustificato diniego o inadempimento può assumere rilievo l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Anche il contratto può essere richiesto ai sensi dell'art. 119 TUB?

Su questo punto è intervenuta recentemente la Cassazione.

Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10728 ha affermato che l'obbligo della banca previsto dall'art. 119, comma 4, TUB si estende, nei limiti temporali previsti dalla disposizione, anche al contratto di conto corrente e agli estratti conto.

La pronuncia distingue questo diritto da quello derivante dall'art. 117 TUB, che prevede la consegna al cliente di un esemplare del contratto al momento della stipulazione.

La decisione assume particolare rilievo pratico perché chiarisce la possibilità per il correntista di utilizzare lo strumento dell'art. 119 TUB anche per ottenere documentazione contrattuale necessaria alla verifica del rapporto.

La CTU contabile non sostituisce l'onere della prova

La consulenza tecnica d'ufficio può essere uno strumento molto importante nelle controversie bancarie, ma non dovrebbe essere considerata un mezzo attraverso il quale colmare indiscriminatamente le lacune probatorie delle parti.

La ricostruzione contabile deve partire da una base documentale sufficientemente definita.

Per questo motivo, prima ancora di valutare l'opportunità di una CTU, occorre individuare i documenti disponibili, quelli mancanti e gli strumenti attraverso i quali questi ultimi possono essere acquisiti.

Cosa verificare prima di iniziare una causa contro la banca

Prima di instaurare un giudizio è opportuno ricostruire attentamente il rapporto bancario, verificando almeno:

  • contratto e successive modifiche;

  • estratti conto disponibili;

  • condizioni economiche applicate;

  • eventuali aperture di credito;

  • comunicazioni inviate dalla banca;

  • documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB;

  • eventuali periodi per i quali mancano gli estratti conto.

Solo dopo questa analisi è possibile valutare se le contestazioni siano effettivamente sostenibili e quale strategia processuale sia più appropriata.

Conclusioni

La giurisprudenza più recente conferma che, nel contenzioso bancario, la gestione della prova e della documentazione rappresenta spesso uno degli aspetti decisivi della controversia.

Il correntista che agisce nei confronti della banca resta soggetto all'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della propria domanda. La mancanza di una parte degli estratti conto, tuttavia, non conduce necessariamente a una soluzione automatica: occorre verificare se il rapporto possa essere ricostruito attraverso altri elementi probatori idonei.

Quando la documentazione non è disponibile, assume inoltre particolare importanza la richiesta formulata alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB, anche in funzione di un'eventuale successiva istanza di esibizione giudiziale.

Per questo motivo, prima di iniziare una controversia bancaria è opportuno effettuare un'analisi completa della documentazione e del rapporto contrattuale, così da individuare preventivamente eventuali criticità probatorie e impostare correttamente la strategia difensiva.


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