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AVVOCATI
GIOVANNONI & BETTELLA
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Analoga sorte ha trovato il motivo di ricorso incentrato sulla presunta violazione, da parte del secondo giudice, dell’
art. 119 TUB e dell’art. 210 c.p.c. Al riguardo, la Prima Sezione richiama il recente principio di legittimità secondo cui «il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, D.Lgs. n. 385/1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato» (Cass. civ. 13 settembre 2021, n. 24641).
In breve, l’accoglimento dell’ordine di esibizione della documentazione bancaria di cui all’art. 119 TUB presuppone l’inadempimento dell’istituto di credito che si verifica solo a seguito di una richiesta del correntista precedente l’avvio del contenzioso e rimasta inevasa senza giustificazione.
Alcuni recenti precedenti in materia
Sull’onere della prova ed in allineamento a quanto stabilito nell’ordinanza di legittimità sopra annotata, cfr. Trib. Firenze 4 aprile 2022, n. 967, alla cui stregua: ”in tema di ripetizione di indebito bancario o di accertamento della nullità parziale del contratto e del saldo del conto corrente, il cliente che agisce per la ripetizione e che affermi la mancata valida pattuizione delle competenze addebitate è soggetto all'onere della prova dell'assenza della causa debendi, da assolvere mediante la produzione in giudizio del contratto: infatti solo con tale documento il correntista dimostra la mancanza della pattuizione delle voci rappresentate come illegittime e la conseguente loro nullità”; App. Napoli 18 novembre 2021, n. 4301, secondo cui: “nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Nel caso in cui non vengano prodotti tutti gli estratti conto e conseguentemente non sia possibile procedere ad una ricostruzione integrale del rapporto, tale situazione non causa il respingimento della domanda di restituzione dell'indebito da parte del correntista, ma è possibile procedere alla ricostruzione anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista o dalla banca”.
Sull’ordine di esibizione, v. Trib. Roma 15 febbraio 2022, in questo Quotidiano, ove precisato che: “dal mancato adempimento della banca all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudice non può dedursi la prova del fondamento delle domande proposte dall'attore o l'ammissione del fatto contestato.
L'esibizione ex art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante”; Cass. civ. 2 dicembre 2021, n. 38062, secondo cui: “la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa”.
Riferimenti normativi:
Art. 119 TUB
Art. 2697 c.c.
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