google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Onere della prova e ordine di esibizione: due punti fermi nel contenzioso fra correntista e banca
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Onere della prova e ordine di esibizione: due punti fermi nel contenzioso fra correntista e banca


Con ordinanza n. 20490 del 24 giugno 2022 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione consolida la propria impostazione su due tematiche di significativo rilievo nel contenzioso bancario: (i) la ripartizione dell’ordine della prova in presenza di anomalie contabili di conto corrente denunciate dal cliente; (ii) i presupposti legittimanti l’ordine giudiziale di esibizione a carico dell’istituto di credito avente ad oggetto la documentazione inerente a singole operazioni del correntista compiute negli ultimi dieci anni. La disputa La Corte Suprema è chiamata ad esprimersi in merito ad una vicenda avente ad oggetto la rideterminazione del saldo di conto corrente e la ripetizione dell’indebito. Domande, queste, avanzate dal correntista verso l’istituto bancario e respinte nei gradi di merito. In particolare, la Corte di Appello di Torino ha sostenuto, a fondamento del rigetto dell’impugnazione, che: a) la prova della fondatezza della domanda di ripetizione dell’indebito incombe sul correntista-attore;b) il cliente non ha fornito detta prova perché, «pur avendo dato atto di depositare il fascicolo di primo grado del giudizio promosso avanti al Tribunale di Savona e del fatto che in quella sede era stata espletata una CTU contabile, non ha prodotto alcunché (se non le due perizie di parte che sotto il profilo documentale appaiono irrilevanti)»;c) non sarebbe stato possibile dare corso all’istanza di esibizione degli estratti conto avendo il correntista ricevuto gli estratti conto in corso del rapporto, senza esercitare la facoltà di richiederli ai sensi dell’ articolo 119 TUB.Da qui il ricorso del correntista dichiarato inammissibile dalla Corte. La motivazione della sentenza di appello non è apparente. Il ricorrente sostiene, anzitutto, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente addotto a fondamento del rigetto dell’impugnazione una motivazione meramente apparente. I Giudici di legittimità ripercorrono il percorso motivazionale posto a fondamento del rigetto del gravame ritenendo, tuttavia, chiarissima la ratio decidendi. La Corte territoriale ha evidenziato, precisa la Prima Sezione, che l’attore non aveva dimostrato il fatto costitutivo della domanda. La motivazione è allora ritenuta tutt’altro che apparente. A chi spetta assolvere l’onere probatorioIn merito al motivo di ricorso incentrato sulla presunta violazione dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), la Corte di Cassazione richiama il principio di diritto sancito nella pronuncia di legittimità n. 33009 del 13 dicembre 2019, secondo cui: «nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione». È poi menzionata Cass. civ. 2 maggio 2019 n. 11543, ove ribadito che il correntista è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. In ipotesi quindi di contenzioso avviato dal cliente nei confronti dell’istituto di credito, l’onere della prova delle anomalie contabili afferenti il rapporto di conto corrente incombe sul correntista istante il quale è tenuto a produrre in giudizio il contratto di riferimento, senza quindi potersi invocare il principio di vicinanza della prova. Da qui l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 360 bis, 1 c.p.c. Quando può trovare accoglimento l’ordine di esibizione

Analoga sorte ha trovato il motivo di ricorso incentrato sulla presunta violazione, da parte del secondo giudice, dell’ art. 119 TUB e dell’art. 210 c.p.c. Al riguardo, la Prima Sezione richiama il recente principio di legittimità secondo cui «il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, D.Lgs. n. 385/1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato» (Cass. civ. 13 settembre 2021, n. 24641). In breve, l’accoglimento dell’ordine di esibizione della documentazione bancaria di cui all’art. 119 TUB presuppone l’inadempimento dell’istituto di credito che si verifica solo a seguito di una richiesta del correntista precedente l’avvio del contenzioso e rimasta inevasa senza giustificazione. Alcuni recenti precedenti in materia Sull’onere della prova ed in allineamento a quanto stabilito nell’ordinanza di legittimità sopra annotata, cfr. Trib. Firenze 4 aprile 2022, n. 967, alla cui stregua: ”in tema di ripetizione di indebito bancario o di accertamento della nullità parziale del contratto e del saldo del conto corrente, il cliente che agisce per la ripetizione e che affermi la mancata valida pattuizione delle competenze addebitate è soggetto all'onere della prova dell'assenza della causa debendi, da assolvere mediante la produzione in giudizio del contratto: infatti solo con tale documento il correntista dimostra la mancanza della pattuizione delle voci rappresentate come illegittime e la conseguente loro nullità”; App. Napoli 18 novembre 2021, n. 4301, secondo cui: “nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Nel caso in cui non vengano prodotti tutti gli estratti conto e conseguentemente non sia possibile procedere ad una ricostruzione integrale del rapporto, tale situazione non causa il respingimento della domanda di restituzione dell'indebito da parte del correntista, ma è possibile procedere alla ricostruzione anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista o dalla banca”. Sull’ordine di esibizione, v. Trib. Roma 15 febbraio 2022, in questo Quotidiano, ove precisato che: “dal mancato adempimento della banca all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudice non può dedursi la prova del fondamento delle domande proposte dall'attore o l'ammissione del fatto contestato. L'esibizione ex art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante”; Cass. civ. 2 dicembre 2021, n. 38062, secondo cui: “la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa”. Riferimenti normativi: Art. 119 TUB Art. 2697 c.c.

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