google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Usurarietà del mutuo: la composizione del TAEG ai fini del superamento del tasso soglia
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Usurarietà del mutuo: la composizione del TAEG ai fini del superamento del tasso soglia


La verifica del superamento del tasso soglia ex l. 108/1996 va operata raffrontando il TAEG, inclusivo di ogni onere che costituisca remunerazione per la banca, con esclusione di sole imposte e tasse, con il tasso usura pro tempore vigente; in caso di accertato superamento, in applicazione del disposto dell'art. 1815 comma 2 c.c., il mutuo si trasforma da oneroso in gratuito, dovendo il mutuatario corrispondere esclusivamente la sorte capitale e potendo ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato. Così ha stabilito la sentenza del Tribunale di Bari del 14 luglio 2020.

di Filomena Cosentino - avvocato delegato Adusbef

Orientamenti giurisprudenziali Conformi

Cass. civ. n. 17447/2019 Cass. civ. n. 26286/2019 Trib. Bari ordinanza 3 giugno 2016, n. 994/2016 R.G.DifformiNon si rinvengono precedenti Il caso Tizio stipulava nel 2010 un contratto di mutuo fondiario con banca Alfa, le cui rate previste nel piano di ammortamento venivano regolarmente onorate in un primo periodo, decorso il quale diveniva inadempiente. L'istituto mutuante agiva nei suoi confronti con la notifica di un atto di precetto per € 232.784,96, a titolo di saldo debito residuo capitale alla data della decadenza dal beneficio del termine oltre interessi. L'opposizione proposta dal debitore con ricorso ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c. terminava con il rigetto della richiesta di sospensione della procedura avanzata dal mutuatario, al quale veniva assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito. Tizio, quindi, notificava atto di citazione alla banca creditrice al fine di ottenere la declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo, perché viziato dall'applicazione di interessi usurari, dalla previsione della capitalizzazione composta della rata nel piano di ammortamento, in contrasto con gli artt. 2 e 3 L. 287/1990, e dall’utilizzo del tasso EURIBOR quale parametro di riferimento, in violazione della normativa Antitrust; tanto al fine di ottenere l'esatta rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti. Il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della domanda, ridetermina il debito in capo al mutuatario, illustrando preliminarmente il contesto giurisprudenziale di legittimità in cui collocare la vicenda, in particolare con riferimento al tema del tasso soglia usurario e al computo degli oneri ai fini del calcolo volto ad accertarne il superamento che, nel caso di specie, riconosce sussistente. La pronuncia: sul computo del TAEG ai fini del superamento del tasso soglia ex l. 108/96 Ai fini del decidere sulle argomentazioni di parte debitrice, il Tribunale riconosce quella relativa al dedotto superamento del tasso soglia usura degli interessi come dirimente rispetto ai fatti di causa. Specifica che il parametro da prendere in riferimento è quello del T.A.E.G., ossia l'elemento che dà contezza del reale del costo del mutuo. Invero viene subito chiarito come, seppure nel computo debbano considerarsi gli interessi corrispettivi, gli interessi di mora (sull'inclusione di questi ultimi, Cass. civ. n. 350/2013) e i costi accessori, ovvero tutte le spese direttamente connesse al finanziamento, la tesi alla quale il Tribunale aderisce pedissequamente è quella contenuta nella pronuncia n. 17447/2019 Cass. civ., secondo cui, ai fini del calcolo, non è possibile sommare algebricamente il tasso corrispettivo con quello moratorio in virtù della diversa funzione svolta: "i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento" (Cass. civ. 26286/2019). Dal computo andranno escluse solamente imposte e tasse, con ciò sottintendendo l'inclusione altresì della penale di estinzione anticipata - in molti casi ancora esclusa dalla giurisprudenza di merito - quale elemento remunerativo per la mutuante, che perciò rappresenta una spesa per il beneficiario delle somme; sul punto, peraltro, viene citato altro precedente del medesimo Tribunale di Bari, che contiene una statuizione in tal senso (ord. del 03.06.2016, n. 994/2016 R.G.). Sulla nullità parziale del contratto di mutuo quale conseguenza del superamento del tasso soglia Delineato il contesto giuridico in cui collocare la pronuncia, il Tribunale chiarisce le conseguenze in punto di accertato superamento della soglia usura per gli interessi moratori pattuiti in contratto. In conformità al dettato dell'art. 1815 c. 2 c.c., il mutuo andrà convertito da oneroso in gratuito, con ciò risultando il mutuatario obbligato alla restituzione della sola sorte capitale, al netto degli interessi, con contestuale diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate, perché viziate da usura: il dare/avere tra le parti verrà calcolato detraendo dalla somma dovuta a titolo di sorte capitale residua, l’importo versato a titolo di interessi. Nel caso di specie, in considerazione delle risultanze della ctu tecnico-contabile, il Tribunale aderisce all'ipotesi sviluppata dal perito d'ufficio secondo cui il raffronto tra il T.A.E.G. alla data della stipula (28.09.2010) e il tasso-soglia ratione temporis vigente evidenzia il superamento del tasso soglia ex L. 108/1996, con conseguente usurarietà del mutuo e nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. della clausola relativa alla pattuizione degli interessi. Da ciò consegue la rideterminazione del dare/avere tra le parti e del debito residuo in capo al mutuatario, ridotto a € 218.240,23. Conclusioni In conclusione, quindi, il Tribunale accoglie parzialmente la domanda attorea nei termini indicati, mentre rigetta per la manifesta genericità e comunque per difetto delle occorrenti allegazioni probatorie le doglianze di cui agli altri capi. Sarebbe stato interessante, invero, conoscere le determinazioni del Giudice di merito quanto al motivo di ricorso relativo alla nullità parziale del contratto per la previsione della capitalizzazione composta della rata nel piano di ammortamento, in contrasto con gli artt. 2 e 3 L. 287/1990. Tale argomentazione, difatti, ha di recente trovato accoglimento in alcune pronunce di merito che ne hanno evidenziato il pregio e, in concreto, mostra la considerevole incisione che ha sul prezzo complessivo del finanziamento la scelta di un regime di capitalizzazione composta in luogo di quella semplice per quel che concerne il tasso di interesse. Quasi mai tale aspetto viene evidenziato nei contratti di mutuo, con ciò risultando inevitabilmente inficiata la volontà del contraente debole, il quale non viene posto nelle condizioni di autodeterminarsi consapevolmente nella conclusione del negozio. Appare persino superfluo evidenziare come la mancata indicazione trasparente del tipo di piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione prescelti risultino idonei a restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale (ciò di cui si doleva il debitore in questa sede). Per un maggiore approfondimento della questione, affatto trattata dal Giudicante, si rimanda alla sentenza del Tribunale di Roma del 29 maggio 2019, che ha sottolineato come tra gli elementi essenziali del contratto di mutuo rientrino, tra gli altri, l'indicazione della tipologia di piano di ammortamento prescelto (francese o, ad esempio, italiano) e del regime di capitalizzazione (semplice o composto), sottolineando come la mancata indicazione di tali elementi importi la violazione dell'obbligo informativo ex art. 117 TUB. Riferimenti normativi Art. 1815 c. 2, c.c. L. 108/1996

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