google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Acquisto di auto usata con lettore multimediale difettoso
top of page

Acquisto di auto usata con lettore multimediale difettoso

In data 4 marzo 2014, Tizia si recava presso il venditore di auto Mevia srl di San Lazzaro di Savena (BO), in quanto interessata all’acquisto dell’autovettura usata Audi Q7 con targa XXXXXXX

L’automobile veniva acquistata in data 14.02.2014 con alcuni importanti accessori, quale un avanzato sistema multimediale integrato per la complessiva somma di euro 29.800,00 e con la GARANZIA 12 mesi EASY DRIVE inclusa (sub doc. 1 fascicolo primo grado).

Tizia si avvedeva poco tempo dopo che la vettura presentava un difetto di funzionamento al sistema multimediale.

L’odierna appellante, dopo inutili solleciti sia verbali che scritti, diffidava il venditore con lettera in data 25.06.2014 (sub doc. 2 fascicolo primo grado), di provvedere alla operazione in ossequio alla prescritta garanzia ex lege (art. 128 ss. del codice del Consumo). Tizia acquistava, infatti l’auto in qualità di consumatore.

A fronte delle contestazioni formulate dalla sig.ra Tizia, il concessionario neppure si degnava di darle una risposta.

Tizia decideva pertanto di rivolgersi al legale, il quale, nella comunicazione trasmessa a controparte e in data 30 agosto 2014 (sub doc. 3 fascicolo di primo grado), evidenziava il diritto di Tizia ai rimedi concessi al consumatore in forza dell’art. 130, D.Lgs. n. 206/2005, secondo cui “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, [...] ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto [...]”.

La concessionaria Mevia s.r.l., neppure questa volta ottemperava a una risposta.

Tizia, obtorto collo, si vedeva perciò costretta a citare la società venditrice per il risarcimento del danno, ovvero, per la sostituzione del sistema multimediale difettato secondo il preventivo del concessionario ufficiale Audi di Padova al quale si era rivolta precedentemente per un altro difetto su indicazione della società venditrice ora appellata (sub. doc. 4 fascicolo di primo grado).

Si costituiva la società Mevia srl rl, la quale trincerava le proprie difese sul fatto “che non è dato individuare in cosa consista il proprio inadempimento….in quanto l’attrice lamenta un generico difetto del sistema multimediale integrato senza precisare in cosa il presunto difetto si sia sostanziato..”.

Il Giudice di pace concedeva, pertanto, i termini per lo scambio delle memorie ex art. 320 c.p.c., e a scioglimento delle riserva sulle rispettive istanze istruttorie richiesti dalle parti, disponeva la CTU sull’autovettura de qua, nominando per l’incombente il P.I. Caio sottoponendogli il quesito se il malfunzionamento lamentato dall’attrice sussisteva e in caso affermativo quali ne fossero le cause.

Il CTU, nell’evadere il quesito, accertava la sussistenza del vizio al sistema multimediale, causato da un difetto della scheda madre all’interno della centralina elettronica (cfr. CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO IN ATTI).

Depositate dalle parti le rispettive note conclusive così il Giudice di primo grado così decideva: “A tale fattispecie, in presenza di contratto tra consumatore e professionista, si applicano le disposizioni del Capo I del Titolo III del D.L.vo n. 206/05 ma, come esplicitato dal comma 3 dell’art. 128 “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa”..........Il presunto vizio riscontrato in sede di CTU è il mancato avvio dell’interfaccia multimediale che gestisce dispositivi e sistemi di comunicazione e di intrattenimento, causato da un fenomeno di alterazione di tensione all’unità centrale 5F del sistema (pag. 4 elaborato peritale), alterazione di cui non è individuabile la specifica causa, e che comunque può essere ovviato con la sostituzione della scheda madre. Tale malfunzionamento, tenuto conto dell’anno di immatricolazione del mezzo e del chilometraggio, deve farsi rientrare nella predetta previsione normativa.

Sulla scorta della suddetta motivazione il Giudice di pace rigettava, quindi, la domanda di Tizia condannandola al pagamento delle spese di CTU pari ad euro 933,23 e accessori e alle spese di lite quantificate in euro 1.205,00 oltre accessori di legge.

**°°**

Prima di illustrare le motivazioni dell’impugnazione ai sensi dell’art. 342 c.p.c., si rende necessario ripercorrere gli elementi di fatto che hanno portato Tiziaad instaurare la causa di primo grado.

GLI ANTEFATTI

Nella comparsa di costituzione e risposta avanti il Giudice di pace, la società Mevia srl afferma che “non è stato dato atto in che cosa sia consistito il proprio inadempimento…”

In realtà alla società Mevia srl, per tramite del proprio referente sig. Sempronio, erano state inoltrate le legittime lamentele da parte del sig. Cesare in nome e per conto della moglie Tizia e alle quali lo stesso Sempronio rispondeva con mail in data 18.6.2014 (sub doc. 6 fasciolo di primo grado) “buongiorno Cesare. In giornata ci sentiamo” e con mail in data 26.6.2014 (sub doc. 7 - fascicolo di primo grado) “Spero in mattinata di chiamarla per definire la situazione”. Riconoscendo, quindi, in modo non equivoco l’esistenza di un difetto.

**°°**

L’impugnata sentenza n. XXXXXXX del Giudice di pace di Padova è, dunque, ingiusta per i seguenti

MOTIVI DI APPELLO

La società convenuta è inadempiente nei confronti di Tizia in quanto non ha dato esecuzione alla garanzia legale contenuta nel Codice del Consumo e applicabile alla fattispecie in esame.

L’art. 132 comma III° del Codice del Consumo (DLT 06/09/2005, n. 206) stabilisce, infatti, che: “Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.

Anche per la più recente giurisprudenza, infatti, a norma dell'art. 130 del Codice del consumo, il venditore risponde, nei confronti del consumatore, per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

Il successivo art. 132 stabilisce che, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, esistessero già a tale data. Per i difetti che si manifestano dopo i sei mesi dalla consegna è invece onere del consumatore provarne l'esistenza al momento della consegna, (Appello Trib. Padova Sez. II, 09/01/2015).

Nel caso di specie è per tabulas è stato provato e non contestato che:

  1. Tizia è una consumatrice;

  2. Mevia srl è una società professionista;

  3. la prima denunzia del vizio è stata comunicata in data venerdì 09.05.2014 (sub doc. 5 fascicolo di primo grado), allorché Cesare, in nome e per conto della moglie Tizia, chiedeva tramite mail al sig. Sempronio della società Mevia srl, delucidazioni circa il problema riscontrato sulla centralina multimediale, allegando dettagliato preventivo di riparazione della concessionaria ufficiale AUDI , che specificava IN DETTAGLIO gli interventi da eseguire (sub doc. 4 fascicolo di primo grado), mentre la successiva diffida tramite lettera a/r è del 25.06.2014 (sub doc. 2 fascicolo di primo grado) ;

  4. tra l’acquisto dell’autovettura del 14.02.2014 e la denuncia del 09.05.2014 e la diffida dl 25.06.2014 è trascorso un tempo inferiore ai sei mesi;

  5. La garanzia legale ex art. 128 e ss. prevista dal Codice del Consumo si applica anche alle autovetture usate.

**°°**

Il Giudice di primo grado nella propria motivazione imputa il difetto riscontrato dal CTU alla limitazione dei “difetti non derivante dall’uso normale della cosa”, e quindi non può essere risarcito.

Se è quindi vero che nel caso di auto usate deve essere tenuto nel debito conto il tempo del pregresso utilizzo, il Codice del Consumo ha chiarito che ciò vale solo limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della vettura.

Il sistema multimediale avanzato di un’autovettura Audi del costo di svariate migliaia di euro non può essere paragonato alla stregua di un qualunque altro accessorio o pezzo meccanico come un radiatore, una frizione, un pneumatico e così via, che sono soggetti per forza di cosa a usura quotidiana.

Il sistema multimediale è un optional offerto dalle case costruttrici, e quindi non è soggetto a quell’usura quotidiana degli strumenti o delle parti meccaniche di cui un autovettura necessita durante il suo utilizzo.

La riparazione e la sostituzione devono, quindi, avvenire senza spese a carico del consumatore ed entro tempi congrui. Naturalmente, vista la natura di bene usato del veicolo, nel caso in cui non sia possibile, ad esempio, trovare un pezzo di ricambio usato conforme alla vetustà e al pregresso utilizzo del veicolo, il venditore potrà eventualmente chiedere una partecipazione alla spesa dell’acquisto del ricambio nuovo.

Il consumatore, quindi, ha il sacrosanto diritto che il veicolo che acquista sia conforme al contratto, costituito da quanto ivi contenuto, ma anche da quanto pubblicizzato, dichiarato in presenza di testimoni ed anche dalla ragionevole aspettativa del consumatore. Pertanto l’unico responsabile nei confronti del consumatore, in caso di mancanza di conformità del veicolo, è il venditore.

Anche per le autovetture usate, i difetti che si manifestano nei primi 6 mesi dalla data della vendita si presume che esistessero già al momento dell’acquisto.

Spetterà, pertanto, alal società venditrice dimostrare il contrario.

Post recenti
Archivio

Seguici

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page