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La qualifica di “consumatore” non spetta alle società commerciali


Chiamata a pronunciarsi in merito ad un ricorso per regolamento di competenza, la Suprema Corte – con l’ordinanza n. 17848 del 19 luglio 2017 – ci ricorda che la società regolare di tipo commerciale non è inquadrabile quale “consumatore”.


La fattispecie

Un avvocato chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Cosenza una ingiunzione di pagamento nei confronti di una società a responsabilità limitata per un importo maturato per l’attività professionale svolta e rimasto insoluto.

Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la predetta società che eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza ratione loci del Tribunale di Cosenza e la competenza per territorio del Tribunale di Torino, quale foro del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005.

Si costituiva il professionista il quale contestava l'applicabilità dell'art. 33 citato in dipendenza dell'operatività dei criteri di individuazione del giudice competente ex art. 637 c.p.c. e del difetto della qualità di consumatore in capo alla società opponente.

Con sentenza n. 1752/2016 il Tribunale di Cosenza dichiarava la propria incompetenza e quella per territorio del Tribunale di Torino; revocava il decreto opposto e compensava le spese di lite.

Evidenziava il Tribunale che nel rapporto tra il foro di cui all'art. 637, 3° comma c.p.c. ed il foro di cui al menzionato art. 33 era da attribuire prevalenza a questo ultimo, ovvero al foro del consumatore, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni speciali, la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente.

Avverso tale sentenza il professionista proponeva ricorso per regolamento di competenza.

La decisione

Questo il percorso motivazionale seguito dalla Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso.

A chi spetta la qualifica di consumatore? La qualifica di consumatore di cui all’art. 3 D.lgs. n. 206/2005- rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui alla citata disposizione - spetta alle sole persone fisiche, allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata. Evidenzia quindi la Corte che la società a responsabilità limitata, siccome persona giuridica, non è "consumatore".

Le società sono consumatori? Le società regolari di tipo commerciale con oggetto commerciale sono istituzionalmente imprenditori commerciali ed acquistano la veste imprenditoriale in dipendenza del mero fatto della loro costituzione, pur se in concreto lo svolgimento dell'attività d'impresa non abbia avuto inizio (cfr. Cass. Civ. 10 agosto 1979, n. 4644, secondo cui: “qualora una società, costituita in forma diversa dalla società semplice, abbia come oggetto, secondo le scelte effettuate dai soci con il patto sociale, un'attività che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale, alla società medesima deve necessariamente riconoscersi la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell’attività”).

Ad avviso della Corte, la qualità di imprenditore commerciale permea le società regolari già nella loro pura e semplice dimensione soggettiva. La società a responsabilità limitata, quale società regolare di tipo commerciale con oggetto commerciale, è, come tale, imprenditore (privato, collettivo e) commerciale per effetto della sua costituzione e sin dall'atto delia sua costituzione e pertanto non è "consumatore".

Rilevabilità della qualifica di consumatore. Precisa poi la Corte di Cassazione che la veste di imprenditore privato, collettivo e commerciale della s.r.l. e dunque il difetto in capo alla stessa società della qualità di "consumatore” è rilevabile de plano ed ab origine dal giudice a quo alla stregua delle iniziali prospettazioni ed allegazioni delle parti.

Perimetro dell’istanza di regolamento per competenza. Ricorda, infine, la Corte di Cassazione che l’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Corte di legittimità del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia; conseguentemente, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte

possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quei momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata, né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite 11 ottobre 2002, n. 14569; Cass. Civ. 29 settembre 2004, n. 19591).

Qualche precedente utile: sul tema, cfr. Cass. Civ. [ord.], sez. VI, 12 marzo 2014, n. 5705 secondo cui: «la qualifica di consumatore di cui all’art. 3 d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all’art. 33 citato d. leg. - spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell’esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso; ne consegue che non rileva in modo decisivo, al fine di escludere la sussistenza di un rapporto di consumo, la sola circostanza che la parte, nel concludere il contratto con il professionista, si sia qualificata come «avvocato». Analogamente, v. Cass. Civ. [ord.], sez. VI, 23 settembre 2013, n. 2176; Cass. Civ. [ord.], sez. VI, 14 luglio 2011, n. 15531; Cass. Civ., sez. III, 8 giugno 2007, n. 13377 ove statuito che: «in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della «tutela forte» di cui alla disciplina degli art. 1469 bis seg. c.c., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1999 n. 526, la qualifica di «consumatore» spetta solo alle persone fisiche, quindi non alle società, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice «consumatore» soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività».

Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza, 19 luglio 2017, n. 17848

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